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Rimozione amianto e corretta redazione del DUVRI

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Un RSPP di un ente pubblico chiede alcune precisazioni sulla corretta predisposizione del DUVRI per una rimozione di coperture e serbatoi idrici di amianto. Basta anche un POS? Quali rischi inserire nel DUVRI, come comunicare il Documento ai responsabili?
Risponde il Prof. Agostino Messineo,Docente A.C. in Medicina del Lavoro, Università Sapienza S. Andrea, Roma

Il Quesito
Sono il RSPP di un ente Pubblico. Prossimamente una ditta dovrà rimuovere delle coperture e dei serbatoi idrici di amianto (MCA); sia i serbatoi che le tettoie di amianto si trovano situate in una parte dell’ente dichiarato inagibile.
Nonostante i lavori verranno svolti nel mio ente, la parte committente si configura in un ente superiore. Mi è stato chiesto di redigere il DUVRI.
I miei dubbi sono i seguenti:
– trattandosi di rimozione di amianto l’attività rientra in quelle indicate dal titolo IV (canteri temporanei mobili); il DUVRI va redatto lo stesso o basta il POS redatto dall’azienda?
della sicurezza del cantiere risponde solo la parte committente, che ha nominato un direttore dei lavori, o sono anche io responsabile?
– nel caso in cui debba redigere il DUVRI, questo deve trattare i rischi da interferenze che vanno dall’ingresso nell’ente stesso fino al cantiere?
– ho provato a invitare il responsabile dell’azienda e un rappresentante dell’ente committente per una riunione di coordinamento, ma non sono molto disponibili a venire presso il mio ente. Se invio una raccomandata sono obbligati?

Secondo l’Esperto
Il DUVRI va redatto se la ditta che esegue i lavori accede ai locali del Committente anche per giungere sul luogo ove fare le bonifiche. Del resto le medesime bonifiche in qualche modo possono interferire con le attività svolte (emissione di polveri, una gru – ove utilizzata – si troverebbe a lavorare nel raggio di azione di spazi del committente, ecc.).
Si deve precisare poi che, se si tratta di appalto pubblico (come sembra di capire), dove il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige un documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva relativa ai rischi standard relativi alla tipologia delle prestazioni che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto.
Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dei lavori, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nel luogo di lavoro dove verrà espletato l’appalto. Rispettando questa norma, chi ha formulato il quesito si troverebbe facilitato nell’esecuzione del DUVRI definitivo.
L’RSPP del committente non è responsabile delle problematiche di sicurezza proprie della ditta che esegue i lavori. Ovviamente può fornire indicazioni per conto del committente ai fini del capitolato, del DUVRI.
Ma Committente e appaltatore devono coordinarsi. Se non in una riunione presso il Committente magari in altra sede. Tale circostanza non è specificata nella norma.

In ogni caso va posta però attenzione, perché il responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) del datore di lavoro committente incaricato della redazione del DUVRI, può rispondere comunque “in concorso” per colpa professionale (imperizia, imprudenza, negligenza, inosservanza di norma), in caso di infortunio o malattia professionale accaduta nel sedime aziendale, non in quanto RSPP, ma come tecnico incaricato della valutazione dei rischi di interferenza, ove tali rischi non siano stati del tutto limitati dalle misure poste in essere.
E inoltre, in caso di diniego dei soggetti interessati (datore di lavoro committente e appaltatore) per collaborare alla valutazione dei rischi da interferenza, comunque il datore di lavoro committente potrebbe rispondere in solido con l’appaltatore, in caso di infortunio o malattia professionale causati da rischi di natura interferenziale, che avrebbero dovuto essere evidenziati insieme all’appaltatore.
Forse un chiarimento del genere può sollecitare le due parti alla collaborazione che è l’essenza dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Redazione InSic

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