Gas fluorurati

Gas fluorurati: dal 25 settembre le comunicazioni alla banca Dati FGAS

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Dal 25 settembre l’impresa o la persona certificata potrà comunicare per via telematica i dati sugli interventi svolti su apparecchiature/impianti contenenti FGAS riportati in art.16 del DPR n.146; già dal 10 settembre sul portale è possibile richiedere al Registro FGAS le credenziali d’accesso alla Banca Dati per la comunicazione. Nell’area informativa della Banca Dati sono disponibili il manuale e un video che guida nella procedura di richiesta delle credenziali.
Ricordiamo che il D.P.R. n. 146/2018 ha abrogato l’art. 16, comma 1 del D.P.R. n. 43/2012, che prescriveva, per gli operatori (utilizzatori) di apparecchiature F-gas, la comunicazione a ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati.


Dal 25 settembre la comunicazione degli interventi

Il DPR 146/2018 prevede che, a decorrere dal 25 settembre, l’impresa certificata ovvero, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona certificata, comunicano per via telematica alla Banca dati FGAS, entro 30 giorni dalla data dell’intervento di installazione, del primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione e dello smantellamento, le informazioni previste dall’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018
Vanno comunicati tutti gli interventi svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore e antincendio, celle frigorifero installate su camion e rimorchi e commutatori elettrici contenenti FGAS.

Le credenziali dal 10 settembre

A partire dal 10 settembre i soggetti obbligati alla comunicazione degli interventi dovranno richiedere al Registro FGAS le credenziali che consentono l’accesso alla Banca Dati e la comunicazione: la richiesta va effettuata via telematica, dal sito www.fgas.it accessibile con firma digitale del legale rappresentante dell’impresa o di un suo delegato.
Le credenziali vengono richieste dalle imprese certificate oppure dalle imprese non certificate per conto del proprio personale certificato.
Nella richiesta devono essere indicati i nominativi delle persone che opereranno sulla Banca Dati ed effettueranno materialmente l’inserimento delle informazioni relative agli interventi: una volta che la richiesta è stata accolta dalla Camera di commercio questi soggetti ricevono, via mail, le credenziali per l’accesso. Queste persone possono essere interne all’impresa/ente (p.es. personale amministrativo) o esterni ad essa (p.es. professionista o associazione di categoria).

Il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra e abroga il Regolamento (UE) 842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012
Con riferimento al Registro, il D.P.R. si pone l’obiettivo di:
• disciplinare il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime;
• disciplinare la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature
L’articolo 15 del D.P.R conferma l’obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012), per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.

Il Registro è gestito dalle Camere di commercio capoluogo di regione e di provincia autonoma ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:
• Sezione degli organismi di certificazione, degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di attestazione;
• Sezione delle persone fisiche e delle imprese non soggette all’obbligo di certificazione;
• Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate;
• Sezione delle persone fisiche che hanno ottenuto l’attestato;
• Sezione delle persone fisiche con deroghe transitorie o esenzioni all’obbligo di certificazione;
• Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato.

Rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 43/2012 vengono introdotte alcune sostanziali novità tra le quali:
• Ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento alle apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l’iscrizione, a seguito dell’attuazione dei nuovi regolamenti di esecuzione 2015/2067/CE e 2015/2066/CE relativi rispettivamente alla refrigerazione e ai commutatori.
• Ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento ai soggetti tenuti all’iscrizione e alla certificazione (artt. 7,8 e 9) nonché a quelli tenuti solo all’iscrizione (art. 10).
• I certificati e gli attestati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi nel rispetto dei requisiti e delle condizioni in applicazione dei quali sono stati originariamente rilasciati.
• Tutte le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati entro il termine di 8 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto; analoga scadenza vale per i nuovi iscritti.
Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell’iscrizione della persona fisica e dell’impresa dal Registro telematico nazionale, previa notifica.

Redazione InSic

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