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Inquinanti organici persistenti: cos’è il Regolamento PoP 2019/1021 – Aggiornamenti

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Con Regolamento (UE) 2019/1021 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno disciplinato la gestione degli inquinanti organici persistenti (POP) attua a livello dell’Unione gli impegni sanciti

L’articolo riporta i contenuti del Regolamento ed i principali provvedimenti di modifica introdotti a livello europeo.

Regolamento PoP n.2019/1021: testo e obiettivi

Il Regolamento ha l’obiettivo di tutelare la salute umana e l’ambiente dai persistent organic pollutants-“POP” vietando, eliminando gradualmente il prima possibile o limitando la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso di sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma e al Protocollo sugli inquinanti organici del 1979.

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Regolamento (UE) 2019/1021 – Divieti di fabbricazione e deroghe, Allegati I e II

L’immissione in commercio e l’uso della maggior parte dei POP che figurano nel protocollo o nella convenzione sono già stati gradualmente eliminati all’interno dell’Unione: per ottemperare agli obblighi che l’UE ha assunto a norma del Protocollo e della Convenzione e per ridurre al minimo le emissioni di POP, è tuttavia necessario e opportuno

vietare anche la fabbricazione di alcune sostanze (art.3) elencate

  • nell’allegato I ;
  • nell’allegato II, sia allo stato puro che all’interno di miscele o di articoli);

e limitare al minimo le deroghe (previste in art.4 per specifiche sostanze), che saranno possibili soltanto qualora una sostanza svolga una funzione essenziale in un’applicazione specifica.

Deroghe alla Convenzione di Stoccolma, per inquinanti organici persistenti

All’articolo 4 sono dettate le deroghe per

  • sostanze utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento;
  • sostanze presenti in sostanze, miscele o articoli sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce, conformemente a quanto specificato nelle voci pertinenti dell’allegato I o II.

Se una sostanza viene aggiunta nell’allegato I o II dopo il 15 luglio 2019, l’articolo 3 non si applica per un periodo di sei mesi se tale sostanza è presente negli articoli prodotti alla data in cui il presente regolamento diventa applicabile alla sostanza in questione o prima di tale data.

L’articolo 3 non si applica a una sostanza presente negli articoli già in uso antecedentemente o alla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili a tale sostanza, a seconda di quale data sia occorsa prima.

Regolamento (UE) 2019/1021 – Scorte e gestione rifiuti, Allegato IV e V

Il detentore di scorte (art.5) costituite da qualsiasi delle sostanze elencate nell’allegato I o II di cui l’uso non è consentito, o contenenti tali sostanze, è tenuto a gestire tali scorte come se fossero rifiuti e in conformità con l’articolo 7 .

L’articolo a sua volta prescrive (comma 1) a chi produce e chi detiene rifiuti di evitare, ove possibile, la contaminazione dei rifiuti da parte di sostanze elencate nell’allegato IV: i rifiuti costituiti da qualsiasi delle sostanze elencate nell’allegato IV o che la contengono o ne sono contaminati, vanno smaltiti o recuperati (punto 2) con tempestività e conformemente alla parte 1 dell’allegato V, in modo da garantire che il contenuto di POP sia distrutto o trasformato irreversibilmente affinché i rifiuti residui e i rilasci non presentino le caratteristiche dei POP.

Possibile la separazione della sostanza pericolosa dai rifiuti (comma 3), a condizione di essere successivamente smaltita, mentre sono vietate le operazioni di smaltimento o recupero che possano portare al recupero, al riciclaggio, alla rigenerazione o al reimpiego in quanto tali delle sostanze elencate all’allegato IV.

Deroghe all’obbligo di smaltimento dei rifiuti contenenti POPS (art.7)

Al punto 4 dell’articolo 7 le deroghe all’obbligo di smaltimento del comma 2 nel caso di:

  • i rifiuti che contengono una delle sostanze elencate nell’allegato IV, o che ne sono contaminati, possono essere in alternativa smaltiti o recuperati in conformità della pertinente legislazione dell’Unione, purché il tenore delle sostanze contenute nei rifiuti sia inferiore ai valori limite di concentrazione indicati nell’allegato IV;
  • uno Stato membro o l’autorità competente designata da detto Stato membro può, in casi eccezionali, consentire che i rifiuti elencati nella parte 2 dell’allegato V, che contengono una sostanza elencata nell’allegato IV o ne sono contaminati fino ai valori limite di concentrazione indicati nella parte 2 dell’allegato V, siano in alternativa trattati secondo uno dei metodi elencati nella parte 2 dell’allegato V, purché siano rispettate specifiche condizioni dettagliate nell’art.7 comma 4.

Allegati IV e V del Regolamento 2019/1021: limiti agli Organici preesistenti: cosa prevedono

I limiti di concentrazione proposti negli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 sono stati stabiliti applicando la stessa metodologia utilizzata per determinare i limiti di concentrazione nelle precedenti modifiche degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004.

Si basano sul principio di precauzione sancito dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dovrebbero mirare a eliminare, ove possibile, il rilascio degli inquinanti organici persistenti nell’ambiente, al fine di raggiungere l’obiettivo di un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente associato alla distruzione o alla trasformazione irreversibile delle sostanze in questione.

Tali limiti dovrebbero

  • tenere conto dell’obiettivo politico più ampio di realizzare l’obiettivo «inquinamento zero» per un ambiente privo di sostanze tossiche, aumentare il riciclaggio, ridurre le emissioni di gas a effetto serra, sviluppare cicli di materiali non tossici e realizzare un’economia circolare non tossica, sancito dalla comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo».

Regolamento (UE) 2019/1021 – Inventari di rilascio di inquinanti

Previsto in articolo 6 del Reg. 2019/1021 che entro due anni dalla sua entrata in vigore gli Stati membri preparino, e successivamente mantengano, inventari dei rilasci in atmosfera, nelle acque e nel suolo delle sostanze elencate nell’allegato III, conformemente ai loro obblighi ai sensi della convenzione e del protocollo.

Ogni Stato membro dovrà comunicare, alla Commissione, all’Agenzia e agli altri Stati membri, il proprio piano d’azione (dettagliato e specificato in art.9) concernente misure volte ad individuare, caratterizzare e minimizzare, nella prospettiva di eliminare se possibile quanto prima, i rilasci complessivi delle sostanze elencate nell’allegato III, quali registrati nell’inventario stilato conformemente agli obblighi assunti ai sensi della convenzione.

Istituzioni e Autorità competenti

All’articolo 8 vengono dettagliati i compiti in materia, dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (di cui viene regolato anche il Bilancio in art.16) e del Forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006, utilizzato per coordinare la rete delle autorità degli Stati membri responsabili dell’applicazione del regolamento.

Monitoraggio dei dati sui Pop

All’articolo 10 si ricorda che la Commissione (che potrà essere assistita dal Comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) 1907/2006), con il sostegno dell’Agenzia, e gli Stati membri predispongono o gestiscono in stretta collaborazione adeguati programmi e meccanismi di monitoraggio dei dati comparabili sulla presenza nell’ambiente delle sostanze elencate nella parte A dell’allegato III tenendo conto degli sviluppi avvenuti nell’ambito del protocollo e della convenzione. Potrà anche modificare gli allegati I, II e III (si veda in art.15) per adattarli alle modifiche dell’elenco delle sostanze attraverso un atto delegato distinto per ciascuna sostanza; inoltre la Commissione riesaminerà costantemente gli allegati IV e V e, se del caso, presenterà proposte legislative volte a modificare tali allegati per adattarli alle modifiche dell’elenco delle sostanze al fine di adeguarle al progresso tecnico e scientifico.

Scambio di informazioni sui POP

Il Regolamento prevede uno scambio di informazioni (art.11) all’interno dell’Unione e con i paesi terzi, riguardo alla riduzione, alla minimizzazione o all’eliminazione, ove fattibile, della fabbricazione, dell’uso e dei rilasci di POP nonché riguardo alle alternative a dette sostanze, specificando i rischi e i costi socio-economici connessi a tali alternative.

Il regolamento prevede poi (art.13) una collaborazione tra Commissione e Stati membri per fornire un’assistenza tecnica e finanziaria ai paesi in via di sviluppo e ai paesi ad economia in transizione, ed un Monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni del regolamento (art.13) attraverso una relazione almeno triennale da presentare alla Commissione con le informazioni nazionali raccolte, aggiornata, se del caso ogni anno.
Ogni Stato membro potrà designare l’autorità competente (nel nostro caso, il Ministero della Transizione ecologica) o le l’autorità competenti incaricate di espletare le funzioni amministrative e l’esecuzione necessarie ai fini del regolamento e dovrà informarne la Commissione entro tre mesi dall’entrata in vigore del regolamento.
Inoltre, gli stati vengono autorizzati a imporre sanzioni in caso di violazione del presente regolamento (art.14) che siano effettive, proporzionate e dissuasive.

Modifiche europee al Regolamento 2019/1021

Il Regolamento ha subito diverse modifiche normative a partire dal 2019, le riportiamo in ordine cronologico:

  • La DECISIONE (UE) 2023/1006 DEL CONSIGLIO del 25 aprile 2023 propone la modifica dell’Allegato A della Convenzione con l’inserimento di Dechlorane plus, metossicloro e UV-328;
  • con REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/866 DELLA COMMISSIONE del 24 febbraio 2023 per quanto riguarda l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati.
  • agli allegati IV e V con Regolamento del Parlamento e del Consiglio 2022/2400 con il quale si auspica che la Commissione modifichi la direttiva 2008/98/CE o la decisione 2000/532/CE, o entrambe, per riconoscere che i rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti che superano i limiti di concentrazione indicati nell’allegato IV del regolamento (UE) 2019/1021 debbano essere classificati come pericolosi;

Regolamento (UE) 2023/866 – modifiche all’utilizzo dell’acido perfluoroottanoico (Pfoa)

Con Regolamento (UE) 2023/866, la Commissione modifica l’allegato I del regolamento Pop sugli inquinanti organici persistenti (reg. 2019/102/UE) in merito all’utilizzo dell’acido perfluoroottanoico (Pfoa).

L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 prevedeva una deroga per l’uso del PFOA, dei suoi sali e dei composti a esso correlati nella fabbricazione di politetrafluoroetilene (PTFE) e di polivinilidenfluoruro (PVDF) per la produzione di diversi prodotti.
Durante la consultazione pubblica per la preparazione del parere dell’ECHA, i produttori di fluoropolimeri hanno osservato che il PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati non sono più utilizzati per la fabbricazione di PTFE e PVDF nell’Unione.

Tale deroga specifica non è dunque più necessaria e viene pertanto soppressa.

Regolamento 2022/2400 di modifica al Regolamento 2019/1021

Con REGOLAMENTO (UE) 2022/2400 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 novembre 2022 si apporta modifica gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti.

Le modifiche ai regolamenti IV e V del Regolamento 2019/2101 sono le seguenti:

  • Incluso il pentaclorofenolo, il dicofol e il PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati come pure il PFHxS, i suoi sali e composti a esso correlati negli allegati e indicando i rispettivi limiti di concentrazione.
  • Incluso il pentaclorofenolo precedentemente contemplato dal regolamento (CE) n. 850/2004 (abrogato) con un valore per l’allegato IV di 100 mg/kg e un valore per l’allegato V di 1 000 mg/kg
  • per adeguare i valori limite al progresso scientifico e tecnico vengono limitati i limiti di concentrazione (allegato IV) di tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere e decabromodifeniletere (ad eccezione di quest’ultimo, che non figura nell’allegato V di detto regolamento); b) esabromociclododecano; c) alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP); e d) dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF)
  • inclusa la sostanza decabromodifeniletere tra i PBDE elencati nella terza colonna dell’allegato V
  • concesso tempo fino al 1°Luglio 2026, agli stati membri per raccogliere informazioni sulla presenza di PCDD/PCDF e dl-PCB nelle ceneri e nella fuliggine provenienti dalle abitazioni private e nelle ceneri volanti provenienti da unità a biomassa per la produzione di calore ed energia
  • per i PBDE, fissato il limite di concentrazione per la somma di tali sostanze nei rifiuti a 500 mg/kg per poi prevedere di abbassarlo a 350 mg/kg 3 anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e a 200 mg/kg 5 anni dopo la sua entrata in vigore.
  • inclusi i dl-PCB nella voce esistente per il gruppo di sostanze dei PCDD/PCDF negli allegati IV e V del regolamento
  • abbassato il limite di concentrazione del PFOA nei prodotti tessili riciclati, i suoi sali e i composti ad esso correlati nei rifiuti, in quanto la loro presenza potrebbe avere un impatto sulla raccolta e sul trattamento dei rifiuti tessili.

Al seguente link la versione del Regolamento aggiornata al marzo 2021

Antonio Mazzuca

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