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Decreto RAEE: D.Lgs. 49/2014, il sistema di raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici

RAEE

Il D.Lgs. 14 marzo 2014 n.49 (in Gazzetta ufficiale n.73 del 28-3-2014) cd. Decreto RAEE che attua in Italia la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Emanato a breve distanza dal decreto ministeriale 21 febbraio 2013 del Ministero dell’Ambiente in materia di riduzione delle sostanze pericolose dei RAEE, e del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 27 (in GU del 15-3-2014) sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Di seguito, l’analisi e le ultime novità di aggiornamento sul Decreto RAEE.

Decreto RAEE: le norme (europee) sulla gestione dei RAEE

Obiettivi del D.Lgs. 14 marzo 2014 n.49 è prevenire/ridurre impatti negativi derivanti dalla progettazione e dalla produzione delle AEE e dalla produzione e gestione dei RAEE (articolo 1) in ottemperanza dei criteri previsti dal Codice Ambiente (artt. 177-180 D.lgs. 152/2006).
Il Decreto è entrato in vigore il 12 aprile 2014.

D.Lgs. 49/2014: a chi si applica?

Il Decreto RAEE si applica

Il decreto non si applica (art. 3) a

L’articolo 3 specifica poi un elenco di AEE per le quali il decreto non si applica a far data dal 15 agosto 2018.

Gestione RAEE: il D.Lgs. n.49/2014

L’articolo 5 assegna al Ministero dell’Ambiente di concerto con il MISE il compito di stabilire regole (nel rispetto dei Criteri di priorità nella gestione dei RAEE di cui all’articolo 6) per

RAEE: obblighi per i produttori

Il D.Lgs. 49/2014 contiene cinque Titoli: nel Titolo I (Principi generali), dove si disegna il Sistemi di gestione dei RAEE con riferimento agli obblighi dei produttori di AEE (art. 8) i quali possono organizzarsi in sistemi individuali (art 9) e collettivo (art. 10).

Il Capo II è tutto dedicato alle operazioni di “Deposito preliminare alla raccolta, raccolta, trattamento adeguato e recupero” (artt. 11-1) mentre il Capo III approfondisce le “Autorizzazioni, spedizioni e vendita a distanza” di RAEE da parte di impianti o imprese (artt. 20-22).

Il Titolo III riguarda il “Finanziamento della gestione dei RAEE” (artt. 23-25), gli oneri informativi (Titolo IV), sull coordinamento-controllo e vigilanza sulla gestione dei RAEE, che passa attraverso la regolamentazione del Centro di coordinamento (artt. 34 e 35) e del Comitato d’indirizzo sulla gestione dei RAEE (art. 36).

Gestione RAEE e sanzioni

Il Titolo VI riguarda invece le sanzioni per:

Gli Allegati

Segnaliamo che l’Allegato V indica gli “Obiettivi di recupero minimi” nel Ritiro dei RAEE conferiti nei centri di raccolta applicabili per categoria dal sino al 14 agosto 2015 con riferimento alle categorie di AEE elencate nell’allegato I.
Invece, l’Allegato VI detta i requisiti minimi per le spedizioni di AEE usate e non RAEE (indicando la documentazione da presentare per distinguere AEE da RAEE.
Gli Allegati VII e VIII riguardano da vicino gli “Impianti di trattamento” indicando le modalità di gestione dei raee (All. VII) e i Requisiti tecnici degli impianti (All. VII)
L’Allegato X detta infine le informazioni per la registrazione e le comunicazioni presso il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE.

Decreto RAEE: gli aggiornamenti

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