Albo gestori

Trasporto rifiuti: disponibilità temporanea dei veicoli: chiarimenti su iscrizione e procedura di verifica

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Con due Circolari il Comitato Gestori interviene con direttive tecnico operative sulla disponibilità temporanea dei veicoli per il trasporto rifiuti (Circolare n.7/2019) valide a partire dal 1 settembre 2019, e sulla iscrizione all’Albo di Imprese con tale disponibilità temporanea (Circolare n.8/2019).
Vendiamone i contenuti.

La Circolare n. 7 del 24 luglio 2019

Scrive il Comitato Gestori nella Circolare n.7/2019 del 24 luglio scorso la nuova procedura da seguire per la verifica della disponibilità dei veicoli per il trasporto rifiuti:
• Il trentesimo e il decimo giorno antecedente il termine finale di disponibilità temporanea del veicolo (veicoli in disponibilità dell’impresa iscritti mediante locazione s.e. o comodato), la Sezione regionale, a mezzo PEC, ricorda all’impresa che, qualora intenda continuare ad utilizzare il veicolo , è tenuta ad inviare apposita comunicazione, entro 5 gg lavorativi precedenti la data di scadenza del titolo di disponibilità del veicolo, comunicando la nuova data di fine disponibilità.
• L’impresa dovrà allegare il nuovo titolo di disponibilità (nuovo contratto o appendice) e una dichiarazione sostitutiva con cui si attesta che il veicolo continua ad essere in regola con la vigente normativa in materia di autotrasporto di cose ed è tecnicamente idoneo al trasporto dei rifiuti già autorizzati (e si rimanda all’Allegato A della Delibera n.5/2014, integrato con il campo “c) proroga locazione/variazione titolo disponibilità”).
• A seguire, le Segreterie regionali verificano la documentazione, aggiornano la data di scadenza del titolo di disponibilità temporanea e ne danno conferma, per poi adottare alla prima seduta utile, il relativo provvedimento di variazione con l’indicazione della nuova data di scadenza.

Se l’impresa non invia nei termini la comunicazione, il veicolo viene cancellato dall’Albo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del titolo di disponibilità. Nel caso di quelle aziende con contratti di locazione s.e. o comodato s.e. scaduti o con scadenza da aggiornare si applica la procedura sopra illustrata. In mancanza di riscontro alla richiesta della Sezione regionale da parte dell’impresa entro e non oltre il 30 settembre 2019, i veicoli vengono cancellati dall’ Albo con decorrenza 1 ottobre 2019.

La Circolare n. 8 del 24 luglio 2019

È possibile iscrivere all’Albo l’impresa di trasporto rifiuti che dispone di veicoli tenuti in disponibilità temporanea mediante locazione s.e. o comodato s.e. per un periodo inferiore a quello dell’iscrizione, anche nel caso in cui la portata utile di detti veicoli risulti necessaria ai fini della dimostrazione della prevista dotazione minima?
Secondo il Comitato Gestori, le Sezioni regionali sono tenute a deliberare l’iscrizione o la variazione dell’iscrizione, formalizzando il relativo provvedimento con l’indicazione della data di scadenza dei titoli di disponibilità temporanea dei veicoli. Se venisse a mancare il requisito della prevista
dotazione minima dei veicoli, le Sezioni regionali, previa contestazione degli addebiti all’ iscritto, nelle modalità previste dall’ art. 21 del DM 120/2014, applicano la sanzione di cui all’art. 20, comma 1, lettera b), dello stesso DM e, aggiunge il Comitato “sono tenute, in ogni caso, a riportare sui provvedimenti di iscrizione o di variazione, l’indicazione della data di scadenza dei titoli di disponibilità temporanea dei veicoli”.

Riferimenti normativi:

Circolare n. 7 del 24 luglio 2019
Disponibilità temporanea dei veicoli. Direttive tecnico-operative

Circolare n. 8 del 24 luglio 2019
Iscrizione all’Albo di imprese con disponibilità temporanea dei veicoli

Redazione InSic

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