Albo gestori

Commercio rifiuti: corretto il requisito professionale per l’accesso all’Abo

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Il Comitato Gestori con Deliberazione del 20 aprile 2016 corregge uno dei requisiti previsti dalla precedente Deliberazione n.2 del 15 dicembre 2010 per l’iscrizione all’Albo per diventare responsabili tecnici delle imprese di coloro che svolgono l’attività di commercio e intermediazione dei rifiuti nella categoria 8 (“Intermediazione e commercio dei rifiuti”)

Le associazioni degli operatori economici operanti nel settore rifiuti, riporta il Comitato, sentivano l’esigenza di razionalizzare il requisito del responsabile tecnico, previsti all’allegato “D” alla citata deliberazione n. 2/2010 così da adeguare i requisiti minimi richiesti alle realtà operative della Categoria D, garantendo al tempo stesso, la permanenza delle garanzie di tutela dell’ambiente e le necessarie condizioni per garantire servizi efficienti ed efficaci.

Pertanto per la categoria D, il requisito minimo non è più “Geometra o Perito industriale o Perito chimico” ma basta il “Diploma di scuola secondaria di secondo grado”

Riferimenti normativi
Deliberazione 20 aprile 2016 dell’Albo nazionale gestori ambientali
Modifiche alla deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010 recante “Criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti”

Redazione InSic

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