rottami ferrosi

Esportazione di rottami ferrosi: obbligo di notifica e documentazione – Aggiornamenti – MILLEPROROGHE 2023

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Rottami ferrosi: al via l’obbligo di notifica! All’interno del Decreto-legge UCRAINA DL 21/2022, convertito con Legge 20 maggio 2022, n. 51 l’art. 30 “Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche” li riconduce alle materie prime critiche e impone l’obbligo di informativa sui materiali esportati alle Istituzioni.

  • Il punto sugli obblighi e la normativa di riferimento dal Governo e dal sito del Ministero del Made in Italy.

Rottami ferrosi: normativa e aggiornamenti

La normativa sui materiali ferrosi è stata regolata con il Decreto Ucraina.

Si sono poi susseguite alcune circolari del Ministero del Made in Italy di precisazione e chiarimento degli obblighi imposti con Decreto; di seguito gli ultimi provvedimenti intervenuti:

Decreto Milleproroghe 2023: obbligo di notifica – Circolare 3 marzo 2023

Il Decreto Milleproroghe 2023 (qui il testo coordinato del DL 29 dicembre 2022, n. 198) in vigore dal 28 febbraio 2023, (convertito con LEGGE di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 ) apporta modifiche all’articolo 30 del Decreto Ucraina.

La Circolare 3 marzo 2023 del Ministero del Made in Italy precisa e chiarisce i nuovi obblighi introdotti dal Milleproroghe

La modifica prevede un obbligo di notifica per

  • la singola esportazione che superi la quantità di 250 tonnellate;
  • o per quella esportazione che, cumulata alle precedenti, nell’arco di un mese solare superi la quantità di 500 tonnellate. In quest’ultimo caso, solo l’operazione che comporta il superamento delle 500 tonnellate nell’arco di un mese solare sarà soggetta all’obbligo di notifica, spiega il Ministero dello Sviluppo economico con la Circolare 3 marzo 2023.

Inoltre, l’art. 30 del Decreto Ucraina, così come modificato dalla Legge di conversione del Milleproroghe 2023, (L. 24 febbraio 2023, n. 14), introduce una sanatoria per le omesse, incomplete o tardive notifiche effettuate sino al 31 dicembre 2022 ed aventi ad oggetto operazioni con quantità esportate inferiori alle le soglie quantitative introdotte dalla suddetta disposizione.

  1. Cosa si intende per “operazioni effettuate nell’arco di ciascun mese solare”?

    Sono da intendersi le esportazioni effettuate con separate dichiarazioni doganali.

  2. Come calcolare il quantitativo di 500 tonnellate di esportazioni di rottami ferrosi nel mese solare?

    Il Ministero Segnala che si terrà conto anche delle operazioni eventualmente notificate nello stesso mese superiori a 250 tonnellate.

  3. Quando presentare la notifica per i materiali ferrosi?

    La notifica deve essere presentata almeno 20 giorni prima del giorno dell’operazione di esportazione, così come indicato dal comma 2 dell’art. 30 del Decreto UCRAINA – Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51.

  4. Da quando scatta l’obbligo di notifica?

    La reintroduzione dell’obbligo di notifica vige dal 28 febbraio 2023 (data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198).

  5. Da quando scattano i controlli sulle esportazioni di materiali ferrosi?

    Spiega il Ministero nella Circolare, che le operazioni di controllo avranno luogo per le esportazioni a partire dal ventesimo giorno successivo la suddetta data (ovvero dal 20 marzo 2023).

Circolare 23 novembre 2022 – Margine di tolleranza per le esportazioni di rottami ferrosi al di fuori dell’Unione europea (Novembre 2022)

Una nota del Ministero del Made in Italy torna sull’approvvigionamento di materie prime critiche ed in particolare per i materiali ferrosi fornisce alcuni chiarimenti a seguito dell’entrata in vigore del DL Ucraina (vedi sotto) che ha stabilito la loro caratterizzazione come materie prime critiche e gli obblighi di notifica.

I chiarimenti sono contenuti nella Circolare 23 novembre 2022 del Ministero del made in Italy e riguardano i controlli delle autorità competenti sui rottami ferrosi: quelli effettuati di concerto con le autorità competenti, riguardano

  • l’avvenuta notifica;
  • e la completezza della notifica.

Per la completezza della notifica si terrà conto, per quel che concerne il peso, di un margine di tolleranza del 5 % in eccesso tra quanto notificato e quanto effettivamente rilevato dall’ufficio doganale al momento dell’esportazione, ai sensi dell’art. 304 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale” (Pubblicato nella Gazz. Uff. il 28 marzo 1973, n.80, S.O.).

DL Ucraina 2022: i rottami ferrosi costituiscono materia prima critica (Agg: maggio 2022)

In base all’art. 30 del DL UCRAINA convertito, i rottami ferrosi, anche non originari dell’Italia, costituiscono materie prime critiche.
La loro esportazione deve essere soggetta all’obbligo di notifica fino al 31 luglio 2022.

La circolare del 1° aprile 2022 del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fornisce a sua volta le indicazioni operative sull’obbligo di notifica, almeno dieci giorni prima dell’avvio dell’operazione.

 Art. 30 
 
             Disposizioni in tema di approvvigionamento 
                      di materie prime critiche 
 
  1. Con decreto  del  Presidente  del  consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla  base  della
rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe
dall'operazione,   anche   in   relazione    alla    necessita'    di
approvvigionamento   di   filiere   produttive   strategiche,    sono
individuate le materie prime critiche, per le quali le operazioni  di
esportazione al di  fuori  dell'Unione  europea  sono  soggette  alla
procedura di notifica di cui al comma 2. I rottami ferrosi, anche non
originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro
esportazione e' soggetta all'obbligo di notifica di cui al comma 2. 
  2. I soggetti che intendono  esportare  dal  territorio  nazionale,
direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea  le  materie
prime critiche individuate ai sensi del comma 1 o i  rottami  ferrosi
di cui al medesimo comma 1  hanno  l'obbligo  di  notificare,  almeno
venti giorni prima dell'avvio  dell'operazione,  al  Ministero  dello
sviluppo economico  e  al  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale una informativa completa dell'operazione. 
  3. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  non  osservi
l'obbligo di cui al comma 2 e' soggetto a una sanzione amministrativa
pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell'operazione e comunque
non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione. 
  4. Le misure di cui al presente articolo si applicano  fino  al  31
luglio 2022. 
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
provvedono alle attivita' di controllo previste dal presente articolo
avvalendosi  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente. 

Procedura di notifica dei rottami ferrosi e delle materie prime critiche

L’art. 30 del DL 51/22 pone l’obbligo di notifica per le imprese italiane o stabilite sul territorio nazionale che intendano esportare i rottami ferrosi, strategici per le filiere produttive, fuori dall’Unione europea.

Rottami ferrosi: gli obblighi per gli esportatori

Gli esportatori hanno l’obbligo di notificare una informativa completa dell’operazione, almeno venti giorni prima del suo avvio al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Cosa contiene l’Informativa sui materiali ferrosi?

L’informativa contenuta nel documento Excel del Ministero dello Sviluppo economico richiede di indicare:

  • la partita Iva e la ragione sociale dell’esportatore,
  • il paese di destinazione finale,
  • la ragione sociale del cliente,
  • il codice doganale (TARIC) completo,
  • il peso complessivo,
  • il valore in euro,
  • la data prevista di avvio dell’operazione,
  • eventuali note.

Mancate notifiche: la vigilanza

Secondo la circolare 1° aprile 2022, Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane effettueranno controlli su mancate notifiche e/o notifiche incomplete.

Esportazione di rottami ferrosi senza notifica: sanzioni

In base al DL Ucraina (art.30), chi non osserva l’obbligo di notifica rischia una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% del valore dell’operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione.

Cosa si intende per materie prime critiche?

Il Decreto UCRAINA ha annunciato un prossimo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che dovrà individuare le materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell’Unione europea saranno soggette a specifica procedura di notifica.

Documentazione della procedura di notifica

Per acquisire una completa informativa sull’export di rottami ferrosi il Ministero Sviluppo economico ha predisposto un “Modulo di notifica ex art. 30 DL 22.03.2022 – rottami ferrosi” (xlsx) che dovrà essere inviato per email. sia in formato Excel che in formato PDF firmato digitalmente.
In caso di differenze tra le due versioni del file il Ministero prenderà in considerazione quelle del PDF firmato digitalmente.

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