Trasporto scolastico sostenibile: in Gazzetta l’avviso pubblico, 20 milioni per il 2020 e 2021

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In Gazzetta il Decreto ministeriale n.222 del 28 ottobre 2020 del Ministero dell’Ambiente attuativo delle disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile di cui all’articolo 3 del DL CLIMA (decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141).
Stanziate risorse, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021: un successivo decreto del Ministero dell’ambiente trasferirà in favore di ciascun beneficiario, una prima quota, a titolo di anticipazione, pari al 50% del finanziamento attribuito solo a seguito dell’avvenuta stipula del contratto di fornitura dei mezzi di trasporto scolastico previsti dal P.O.D (art.9).

Bando per la promozione del trasporto scolastico sostenibile: cosa finanzia?

Sstabilisce le modalità di finanziamento di progetti per la realizzazione o l’implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell’infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi o elettrici.

Bando per la promozione del trasporto scolastico sostenibile: chi sono i destinatari?

I progetti possono essere presentati da singoli Comuni, con popolazione superiore a 50.000 abitanti, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e/o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e riportati in Allegato 1.

Come partecipare al Bando per la promozione del trasporto scolastico sostenibile

All’art. 3 del Decreto n.222/20 si indicano le modalità per la partecipazione all’Albo da parte dei Comuni destinatari: si richiede che i partecipanti (di cui all’Allegato 1) trasmettano al Ministero dell’ambiente la Domanda di ammissione a finanziamento firmata dal legale rappresentante del comune istante o da un funzionario delegato con l’indicazione del dirigente responsabile dell’ufficio comunale competente e i relativi recapiti istituzionali.

Va poi allegata specifica Documentazione (nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all’Allegato 2)

  • a) un unico progetto operativo di dettaglio ( P.O.D.) redatto utilizzando il modulo di cui all’Allegato 3 al presente decreto;
  • b) un piano degli spostamenti casa-scuola (PSCS) elaborato per ciascuna sede scolastica interessata dalle nuove linee di trasporto scolastico previste nel P.O.D.;
  • c) la rappresentazione cartografica a scala adeguata del tracciato (andata + ritorno) di ciascuna nuova linea di trasporto scolastico prevista dal P.O.D., con indicazione della relativa lunghezza, dei capilinea e di eventuali fermate intermedie;
  • d) la deliberazione di Giunta comunale o di Consiglio comunale del comune istante, o la determinazione del dirigente responsabile dell’ufficio comunale competente (dettagli in art.3).

La domanda e la documentazione, va trasmessa a mezzo Posta elettronica certificata – PEC all’indirizzo mobilitasostenibile@pec.minambiente.it entro e non oltre centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il campo «Oggetto» della PEC di trasmissione deve riportare la seguente dicitura: «Programma sperimentale per la promozione del trasporto scolastico sostenibile» (dettagli in art.3).

Bando per la promozione del trasporto scolastico sostenibile: come sono regolamentati i piani operativi di dettaglio (POD)?

Il progetto operativo di dettaglio ( P.O.D) viene regolamentato agli artt.3-

Spese ammissibili e non ammissibili

Nell’art. 3 si indicano le spese ammissibili:

  • a) spese tecniche risultanti dal livello di progettazione approvato ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche’ spese per la redazione dei piani degli spostamenti casa-scuola (PSCS) elaborati in coerenza con le previsioni dell’art. 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, nel limite massimo di euro 65.000,00;
  • b) spese per: l’acquisto di nuovi mezzi di trasporto ibridi o elettrici, che rispettino le prescrizioni di cui all’Allegato 2, nel limite massimo di euro 1.100.000,00; l’acquisto e collocazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici nel limite massimo di euro 10.000,00; l’acquisto e la collocazione di pensiline per le fermate del servizio di trasporto scolastico nel limite massimo di euro 50.000,00; la realizzazione di applicazioni mobili (per smartphone e/o tablet) per l’organizzazione e/o il controllo del servizio di trasporto scolastico nel limite massimo di euro 10.000,00;
  • c) spese per attivita’ di promozione del servizio di trasporto scolastico sostenibile nel limite massimo di euro 5.000,00;
  • d) spese per attivita’ di monitoraggio dei benefici ambientali conseguibili con il servizio di trasporto scolastico sostenibile nel limite massimo di euro 10.000,00.

Spese non ammissibili e non rimborsabili:

  • a) spese e altri oneri non ricompresi tra quelli indicati al precedente comma 1;
  • b) spese sostenute in data antecedente alla notifica del decreto di cui all’art. 8, con esclusione di quelle per la redazione dei piani degli spostamenti casa-scuola (PSCS) purche’ sostenute successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
  • c) costi del personale interno.

Valutazione dei POD

La valutazione dei POD (art.6) avviene in base all’entita’ del numero di studenti coinvolti e alla stima di riduzione dell’inquinamento atmosferico, secondo la metodologia di calcolo di cui all’Allegato 4 del Decreto n.222/2020. A giudicare i PD una apposita commissione (art.7) nominata dal Ministero dell’ambiente dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di finanziamento: la Commissione provvederà all’approvazione della graduatoria dei P.O.D. e alla ripartizione delle risorse a favore dei soggettibeneficiari.

Attuazione del POD

I soggetti beneficiari attuano il P.O.D. approvato entro e non oltre il termine di trentasei mesi a partire dalla notifica dell’emanando decreto di assegnazione (vedi i dettagli in art.10 sulle proposte di modifica dei POD). In art. 11 si regolano le ipotesi di revoca totale o parziale del finanziamento assegnato, mentre l’art. 12 riguarda le modalita’ di rendicontazione del P.O.D.

Per le attivita’ di verifica sulla corretta attuazione delProgramma, il Ministero dell’Ambiente potrà dotarsi di società in house (art.13) che si occupaerranno della verifica tecnica dello stato di avanzamento dei P.O.D., a seguito di controlli amministrativi, su base documentale, svolti dal Ministero.

Redazione InSic

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