Emissioni

Toscana: nuove regole per la coltivazione CO2

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Con Legge 44/2015 la regione Toscana richiede che i titoli abilitativi alla realizzazione e gestione di impianti che comportano processi di combustione idonei a sviluppare emissioni di CO2, prevedano l’obbligo del titolare di cedere gratuitamente la stessa CO2 a coloro che intendano recuperarla



La Regione Toscana con Legge regionale 3 aprile 2015, n. 44 detta alcune disposizioni urgenti per la coltivazione di anidride carbonica nella Regione.
La Toscana è l’unica Regione in Italia in cui viene svolta attività di produzione di energia elettrica da fonte geotermica, si legge nella Legge, e le centrali geotermoelettriche presenti in Toscana producono un quantitativo di anidride carbonica (CO2) pari a 1.827.101 tonnellate annue, che viene rilasciata in atmosfera previo trattamento di abbattimento mercurio e idrogeno solforato (AMIS), ma che potrebbe essere utilmente recuperata per le stesse finalità di utilizzo previste per la CO2 estratta dal sottosuolo tramite perforazione di pozzi, contribuendo ad abbassarne il livello in atmosfera.
La Regione fa poi riferimento agli obiettivi comunitari del 20% di riduzione delle emissioni di CO2, che rendono l’estrazione di CO2 dal sottosuolo, assieme agli impatti ambientali che produce, contrastante con le politiche di lotta ai cambiamenti climatici.
Pertanto, al fine di massimizzare il recupero di CO2, è necessario prevedere che i titoli abilitativi alla realizzazione e gestione di impianti che comportano processi di combustione idonei a sviluppare emissioni di CO2, prevedano l’obbligo del titolare di cedere gratuitamente la stessa CO2 a coloro che intendano recuperarla.

In tal senso la Legge all’articolo 12 stabilisce che nella Regione viene vietato il rilascio di permessi di ricerca e di nuove concessioni per la coltivazione mineraria di CO2 con estrazione del gas dal sottosuolo. Viene però consentito il rinnovo delle concessioni per la coltivazione mineraria di CO2 con estrazione del gas dal sottosuolo già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge (entrata in vigore il 3 ottobre).
Inoltre, al punto 3 dell’articolo 1, si ricorda che i titoli abilitativi alla realizzazione e gestione di impianti che comportano processi di combustione idonei a sviluppare emissioni di CO2 prevedono l’obbligo del titolare di cederla gratuitamente a coloro che intendono recuperarla. A questi soggetti competono i successivi processi di depurazione necessari per l’utilizzo a cui la stessa CO2 è destinata

Riferimenti normativi:
REGIONE TOSCANA
LEGGE REGIONALE 3 aprile 2015, n. 44
Disposizioni urgenti per la coltivazione di anidride carbonica.
(GU 3a Serie Speciale – Regioni n.38 del 3-10-2015)

Redazione InSic

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