Il decreto legislativo 152/2006, meglio conosciuto come Testo Unico Ambientale o Codice dell’Ambiente, è il principale riferimento normativo nazionale in materia di disciplina ambientale.
Nell'articolo
Di cosa si occupa il Testo unico ambientale?
Il D.Lgs. 152/06, pubblicato in attuazione della Legge 308/2004, regola in particolare le seguenti materie:
- le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC) – nella parte seconda;
- la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche – nella parte terza;
- la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati – nella parte quarta;
- la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera – nella parte quinta;
- la tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente – nella parte sesta.
La prima parte contiene le disposizioni comuni e i principi generali, adottati in attuazione di quanto previsto dalla Costituzione e nel rispetto degli obblighi internazionali e del diritto comunitario.
La struttura del T.U.A. d.lgs. 152/2006
Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 originariamente era diviso in 6 parti; negli anni ha però subito numerose modifiche ed integrazioni e oggi la sua struttura si presenta come segue:
- Parte Prima – Disposizioni comuni e principi generali.
- Parte Seconda – Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione Dell’impatto Ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC).
- Parte Terza – Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche.
- Parte Quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.
- Parte Quinta – Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera.
- Parte Quinta-bis – Disposizioni per particolari installazioni.
- Parte Sesta – Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente.
- Parte Sesta-bis – Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale.
- Allegati.
Finalità del T.U.A. e la produzione del diritto ambientale
Il d.lgs. n. 152/2006 ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
I principi posti dal d.lgs. n. 152/2006 costituiscono i principi generali in tema di tutela dell’ambiente.
Le norme del T.U.A. possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica, purché sia comunque sempre garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni e degli Enti locali.
Le procedure ambientali preliminari
La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.
Nel caso in cui sia omessa la valutazione ambientale preliminare, ancorché prevista, fatte salve le ulteriori sanzioni previste, il provvedimento finale di autorizzazione resta annullabile per violazione di legge.
Il principio dell’autorizzazione espressa per lo scarico di acque reflue
Tutti gli scarichi di acque reflue devono essere preventivamente autorizzati con un provvedimento espresso. Le acque di scarico vanno distinte dai rifiuti liquidi, sottoposti alla parte IV del T.U.A.
Il T.U.A. prevede le sanzioni in caso di scarichi senza autorizzazione, in ragione della natura del refluo, e in caso di superamento dei limiti tabellari fissati a tutela del corpo ricettore.
La gerarchia nella gestione dei rifiuti e il principio della gestione autorizzata
La gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della seguente gerarchia:
- prevenzione;
- preparazione per il riutilizzo;
- riciclaggio;
- recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- smaltimento.
Le fasi di gestione del rifiuto sono: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari.
Ogni fase di gestione può essere svolta soltanto da soggetti autorizzati, pena l’applicazione di sanzioni penali.
Stabilimenti che producono emissioni in atmosfera
Tutti gli stabilimenti che producono emissioni devono essere autorizzati. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni, ma ad un solo titolo dove gli impatti sono esaminati in modo complessivo.
Tuttavia, in ragione degli impatti modesti, alcuni impianti ed attività, appositamente previste in elenco, sono esentati da autorizzazione ovvero possono essere sottoposti ad un procedimento agevolato in termini di adesione ad un schema di autorizzazione generale.
La prevenzione del danno ambientale nel D.lgs. 152/06
Novità assoluta introdotta dal D.Lgs. n. 152/2006 è la definizione di “danno ambientale”, prima non contemplata dalla legge n. 349/1986.
Il Testo Unico Ambientale definisce infatti all’art. 300 il danno ambientale come: “qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima”.
In questo senso, dunque, il Testo Unico Ambientale individua un concetto di danno ambientale fondato su due parametri: uno quantitativo (misurabile) e l’altro qualitativo (significativo), secondo i criteri prefissati dagli allegati allo stesso T.U.A.
Il comma 2 dell’art. 300 Testo Unico Ambientale aggiunge, ancora, che “costituisce danno ambientale il deterioramento in confronto alle condizioni originarie”, provocato ai beni ambientali protetti ed elencati dalla norma in questione.
Nella filosofia del Testo Unico Ambientale, l’azione risarcitoria rappresenta solo un’eventualità, necessaria, conseguente alla produzione di un danno al bene Ambiente. Come è noto, infatti, l’ispirazione al principio di precauzione presuppone la necessità di un’azione preventiva finalizzata ad impedire il verificarsi di rischi o pericoli, anche potenziali, al predetto bene ambientale. È, infatti, espressione del richiamato principio di precauzione, la previsione di un’azione di prevenzione, disciplinata dall’art. 304 del Testo Unico Ambientale.
L’azione in esame, in realtà, è rappresentata da un complesso di interventi ed attività che l’operatore è tenuto a porre in essere in presenza di una imminente minaccia del verificarsi di un danno ambientale, quando ancora lo stesso non si è verificato; in presenza di una tale situazione, dunque, è dovere dell’operatore, nel termine di ventiquattro ore ed a proprie spese, provvedere all’adozione di quelle che vengono definite dal legislatore come “misure di prevenzione e di messa in sicurezza”.
Preliminare all’adozione di tali misure, in ogni caso, è l’assolvimento di un obbligo di comunicazione (il cui contenuto dettagliato è specificato per legge) che l’operatore deve attuare ai soggetti pubblici indicati dalla norma.
Il procedimento di estinzione degli illeciti penali previsti dal D.Lgs. 152/2006
Con la parte VI-bis del TUA, recante “disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”, vengono esposte le ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.
La prescrizione
Al fine di eliminare la contravvenzione accertata l’organo di vigilanza – nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria – oppure la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un’apposita prescrizione.
La prescrizione viene asseverata tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario e con essa l’organo accertatore può imporre specifiche misure per far cessare situazioni di pericolo o impedire la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.
Resta fermo l’obbligo dell’organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione.
La verifica dell’adempimento
Entro 60 gg dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione impartita, l’organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità prescritte e nei termini indicati.
- Nel caso in cui l’adempimento sia stato rispettato, l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di 30 gg, una somma pari al 25% del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
Entro 120 gg dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo accertatore effettua una comunicazione al pubblico ministero relativamente all’adempimento della prescrizione e all’eventuale pagamento della somma dovuta.
- In caso di inadempimento della prescrizione, l’organo accertatore effettua una comunicazione al pubblico ministero e al contravventore (nel tempo limite di 90 gg giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione).
Cosa succede se il trasgressore non adempie entro la scadenza indicata nella prescrizione?
Nel caso in cui l’adempimento avvenga in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo ai fini dell’accertamento in merito all’eliminazione della violazione, la somma da versare viene ridotta alla metà.
Estinzione del reato
La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel termine indicato, nonché provvede al pagamento: solo allora il pubblico ministero richiederà l’archiviazione.
Le nuove modifiche al Codice dell’Ambiente
Negli anni successivi alla sua pubblicazione, il D.Lgs. 152/06 è stato oggetto di numerose modifiche e integrazioni.
Testo Unico dell’Ambiente: aggiornamenti 2025
- Legge 21 febbraio 2025, n. 15, di conversione in legge del d.l. 202/2024 (di proroga dei termini);
- Legge 9 maggio 2025, n. 69, di conversione in legge del d.l. 25/2025 (con la istituzione del Nucleo end of waste NEW, posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica);
- DL 8 agosto 2025, n. 116, convertito con modifiche dalla legge 147/2025 (Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi);
- Legge 2 dicembre 2025, n. 182 (Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese, con modifiche in materia di deposito temporaneo dei rifiuti, acque emunte da siti contaminati, RAEE, e delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di impiego e utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e del digestato da rifiuti);
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di differimento della c.d. plastic tax, Tari, RENTRI, terre e rocce da scavo).
La revisione del sistema penale ambientale
La novità più importante, nel 2025, è la modifica del T.U.A., e non solo, nella parte in cui prevede le sanzioni penali in materia di rifiuti:
- introduzione di nuove fattispecie di reato (abbandono/gestione non autorizzata di rifiuti in casi particolari);
- aumento significativo delle sanzioni penali per tutti i reati ambientali previsti dal T.U.A.;
- trasformazione dei reati ambientali da contravvenzioni in delitti (fatta eccezione per il reato di abbandono di rifiuti non pericolosi, purché non ricorra un caso particolare; per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi, purché non ricorra un caso particolare; e per la violazione dell’autorizzazione in caso di rifiuti non pericolosi e purché non ricorra un caso particolare);
- aumento dei casi in cui è possibile disporre la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto;
- sanzione accessoria della sospensione della patente per illeciti penali e amministrativi;
- sanzione accessoria della sospensione dall’Albo trasportatori conto terzi;
- modifiche al d. lgs. n. 231/2001 in materia di reati ambientali.
Testo Unico dell’Ambiente: aggiornamenti 2024
Nell’anno 2024 interventi di modifica al D.Lgs. 152/2006 sono stati apportati dai seguenti provvedimenti:
- Legge 13 dicembre 2024, n. 191 di conversione del D.L. Ambiente 2024, il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153;
- Legge annuale per il Mercato e la Concorrenza (2024) – Legge16 dicembre 2024, n. 193.
Il Ministero dell’Ambiente ha inoltre annunciato una revisione del Testo Unico dell’Ambiente, il D.Lgs. n. 152/2006. Una Commissione di esperti nominata ad hoc provvederà ad elaborare uno schema di legge delega per il riassetto delle normative in materia ambientale, con lo scopo di raccoglierle in un unico testo, in coerenza con i nuovi articoli 9 e 41 della Costituzione Italiana.
Modifiche al TUA: aggiornamenti 2023
L’intervento correttivo apportato dal D.L. n. 105/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 137/2023, si inserisce in una progressiva quanto inarrestabile sensibilizzazione della materia ambientale che ha riguardato alcuni aspetti critici che necessitavano di un’adeguata tutela.
Le nuove disposizioni abbracciano infatti una varietà di argomenti quali: l’abbandono dei rifiuti, il traffico illecito dei rifiuti, il traffico di materiale radioattivo, gli incendi boschivi, la quantificazione degli aumenti di pena ai delitti di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) e disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), l’allargamento della “confisca in casi particolari” dei beni dei soggetti condannati per reati ambientali.
Tutto quello che devi sapere sul D.Lgs. 152/2006
Qual è l’obiettivo principale del TUA?
Il decreto legislativo 152/06 si pone come obiettivo principale quello di promuovere i livelli di qualità della vita umana, attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente. Il tutto, attraverso un uso attento e razionale delle risorse naturali a disposizione (art. 2, D.Lgs. 152/06).
Quali sono i principi alla base della tutela dell’ambiente?
Tutte le azioni volte a garantire la tutela dell’ambiente si basano sui principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione dei danni causati all’ambiente e sul principio del “chi inquina paga”.
A cosa serve la normativa ambientale?
La normativa ambientale serve essenzialmente a contrastare le varie forme di inquinamento e degrado ambientale, al fine di dare tutela e dignità non solo all’ambiente, inteso come bene giuridico unitario, ma anche alle singole voci che lo costituiscono (acqua, aria, suolo).
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