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Bonifica siti contaminati: tecniche e procedure per la tutela ambientale

bonifiche

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Nell’articolo si analizzano le procedure di bonifica dei siti inquinati ed alcune indicazioni sulle bonifiche dei siti contaminati (tecniche e procedure da seguire) alla luce della normativa ambientale.

Cosa si intende per bonifica dei siti inquinati?

La parte quarta del Testo Unico Ambientale, al Titolo V, viene dedicata al tema della “bonifica di siti inquinati”, ed in particolare:

Cosa non rientra nella disciplina della Bonifica dei siti inquinati?

Che cosa si intende per “Sito contaminato”, “Sito bonificato”?

In verità, con il Testo Unico Ambientale, diverse sono le sfumature introdotte dal Legislatore, affiancando alla precedente le definizioni di seguito riportate:
– Definizioni di “Sito” (art. 240, TUA)

Sito Definizione
Potenzialmente
contaminato
Un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC(1)), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)
Non contaminato Un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrice ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell’analisi specifica di rischio sanitario e ambientale relativa al sito
Con attività
in esercizio
Un sito nel quale risultano in esercizio attività produttive sia industriali che commerciali nonché le aree pertinenziali e quelle adibite ad attività accessorie economiche, ivi comprese le attività di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attività
Dismesso Un sito in cui sono cessate le attività produttive
1) Riportati nell’allegato 5, parte quarta del TUA (Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d’uso dei siti da bonificare).

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Cosa si intende per “bonifica” e “messa in sicurezza” di un sito?

Una volta chiarito quanto sopra riportato, è altresì possibile comprendere, con cognizione di causa, il significato di “bonifica”, ovvero l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), al termine dei quali un sito si intende “bonificato”.
Al contrario “ripristino” e “ripristino ambientale” consistono negli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d’uso conforme agli strumenti urbanistici.

Cosa si intende per”messa in sicurezza” di un sito

Il Testo Unico Ambientale prevede inoltre attività di “messa in sicurezza” riguardanti un sito, diverse a seconda dell’obiettivo perseguito, con riferimento a:

Le procedure, amministrativa ed operativa, relative alla bonifica di un sito

L’attività di bonifica di un sito diviene obbligatoria nel caso in cui lo stesso risulti inquinato oltre le concentrazioni di soglia di rischio

Le attività di indagine preliminare di bonifica

In realtà il “soggetto obbligato” (sia di diritto privato che pubblico), ovvero il responsabile dell’attività di inquinamento, può essere chiamato ad attuare misure di prevenzione ergo svolgere un’indagine preliminare, a seguito della quale deve dare immediata comunicazione, entro 24 ore dal verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, al Comune, alla Provincia, alla Regione, o alla Provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l’evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia, il quale, nelle ventiquattro ore successive, informa il Ministro dell’Ambiente, con determinate modalità.

Chi è tenuto all’indagine preliminare?

Occorre segnalare che gli obblighi appena elencati possono sorgere per alcuni soggetti indirettamente coinvolti nell’attività, con riferimento a:

Obblighi dei soggetti tenuti all’indagine preliminare di bonifica

Una volta attuate le necessarie misure di prevenzione, il soggetto obbligato dovrà:

Nel caso in cui l’inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.

Mancato adempimento degli obblighi di bonifica

La normativa prevede anche che, qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di bonifica vengano realizzati, d’ufficio:

Come si svolge la procedura amministrativa ordinaria

Nel caso in cui dalla citata indagine preliminare venga rivelato un superamento delle CSC, anche per un solo parametro, il responsabile dell’inquinamento deve:

In seguito:

A quali esiti porta la procedura amministrativa ordinaria?

La procedura di analisi del rischio può condurre a due esiti:

1. la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito risulta inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, per cui non viene dato luogo all’attività di bonifica.

In tal caso la Conferenza, con l’approvazione del documento dell’analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento, e può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell’analisi di rischio e all’attuale destinazione d’uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro 60 gg dal suo termine, invia alla Provincia ed alla Regione competenti per territorio un piano di monitoraggio (che deve essere approvato dalla Regione, sentita la Provincia, entro 30 gg dal ricevimento dello stesso) nel quale sono individuati i parametri da sottoporre a controllo, nonché frequenza la durata del monitoraggio.
Al termine del monitoraggio il soggetto responsabile deve dare comunicazione alla Regione ed alla Provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti dell’attività svolta, e nel caso in emerga il superamento di uno o più delle concentrazioni soglia di rischio, egli dovrà avviare la procedura di bonifica, di cui al successivo punto.

2. Concentrazione dei contaminanti presenti nel sito superiore alle concentrazioni soglia di rischio, per cui viene dato luogo all’attività di bonifica.

In tal caso la normativa prevede che:

Spetta alla Regione, fatto salvo l’obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, in sede di approvazione del progetto, assicurare che gli interventi vengano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione dell’attività, nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio.

Bonifica di un sito: Procedura amministrativa Semplificata

Le procedure amministrative semplificate vengono applicate qualora si manifestino situazioni di rischio concreto o potenziale di superamento delle soglie di contaminazione (CSC) per i siti di ridotte dimensioni (quali, ad esempio, la rete di distribuzione carburanti) oppure per eventi accidentali che interessino aree circoscritte, anche nell’ambito di siti industriali, di superficie non superiore a 1000 m2.
Nel caso in cui anche uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti presenti in una delle matrici ambientali risulti superiore ai valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), il responsabile deve effettuare una comunicazione di potenziale contaminazione di sito, innanzitutto verso Comune, Provincia e Regione territorialmente competente, alla constatazione del superamento o del pericolo di superamento delle soglie di contaminazione CSC.

Interventi in procedura amministrativa semplificata

Il Legislatore prevede si possano verificare tre possibili situazioni:

  1. qualora gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza effettuati riportino i valori di contaminazione del sito al di sotto delle CSC, tale comunicazione sarà aggiornata, entro 30 gg, con una relazione tecnica che descriva gli interventi effettuati ed eventuale autocertificazione di avvenuto ripristino della situazione antecedente il superamento con annullamento della comunicazione;
    qualora invece, oltre agli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, siano necessari interventi di bonifica, il soggetto responsabile può scegliere una delle seguenti alternative:
  2. bonifica riportando i valori di contaminazione del sito ai livelli di soglia di contaminazione CSC (senza effettuare l’analisi di rischio);
  3. bonifica portando i valori di contaminazione del sito ai livelli di soglia di rischio CSR effettuando l’analisi di rischio (sulla base dei criteri di cui all’Allegato 1, Titolo V, TUA).

Il progetto di bonifica in procedura amministrativa semplificata

In entrambi i casi verrà presentato alle Autorità competenti un unico progetto di bonifica che comprenderà:
1. la descrizione della situazione di contaminazione riscontrata a seguito delle attività di caratterizzazione eseguite ;
2. gli eventuali interventi di messa in sicurezza d”emergenza adottati o in fase di esecuzione per assicurare la tutela della salute e dell’ambiente;
3. la descrizione degli interventi di bonifica da eseguire sulla base di:

Tale progetto di bonifica dovrà essere approvato dalle Autorità competenti, entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso, prima dell’esecuzione degli interventi di bonifica.
Qualora si riscontri una contaminazione della falda, il soggetto responsabile provvederà alla presentazione, presso le Autorità competenti, di un unico progetto di bonifica che comprenderà:

Tale progetto di bonifica dovrà essere approvato dalle Autorità competenti, entro 60 gg dalla presentazione dello stesso, prima dell’esecuzione degli interventi di bonifica.

Interventi di bonifica da parte dei soggetti interessati

Con la L. 11 novembre 2014, n. 164, viene previsto che, chi intende effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di CSC, lo può fare presentando alle amministrazioni competenti oppure al Ministero dell’Ambiente (nel caso di siti di interesse nazionale), uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. In tal caso l’operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti (art. 21, L. 7 agosto 1990, n. 241).

Il piano di caratterizzazione e validazione dei risultati

Ultimati gli interventi di bonifica, l’interessato presenta il piano di caratterizzazione alle sopracitate autorità competenti per la verifica del conseguimento dei valori di CSC inerenti la matrice ambientale “suolo” per la specifica destinazione d’uso, ed esso deve essere approvato nei successivi 45 giorni. L’esecuzione di tale piano è effettuata in contraddittorio con l’ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all’autorità titolare del procedimento di bonifica, anche in questa evenienza, entro 45 giorni.

La validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale da parte dell’ARPA territorialmente competente, che interviene per confermare il conseguimento dei valori di CSC nei suoli, costituisce certificazione dell’avvenuta bonifica del suolo, ed i relativi costi dei controlli sul piano di campionamento finale, nonché della relativa validazione sono a carico del soggetto che intende avvalersi della procedura semplificata in esame.
Qualora i risultati del campionamento di collaudo finale diano esito negativo, la suddetta ARPA comunica le difformità riscontrate alle suddette Autorità e chiaramente anche al soggetto procedente all’attività, che deve presentare, entro i successivi 45 giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie di bonifica precedentemente illustrate.
Infine, una volta conseguiti i valori di CSC del suolo, il sito oggetto dell’attività di bonifica, può essere utilizzato in conformità alla destinazione d’uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda.

Gli accordi di programma

Le modalità e i tempi di esecuzione degli interventi possono essere stabiliti mediante opportuni “accordi di programma”, che devono essere stipulati con le amministrazioni competenti. Nel caso di:

Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale

In merito ai Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale, è opportuno segnalare che taluni soggetti istituzionali possono stipulare accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico in siti di interesse nazionale individuati entro il 30 aprile 2007 (ai sensi della L. 9 dicembre 1998, n. 426), al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare le matrici ambientali non contaminate, escludendo talune aree dislocate sulla penisola italiana.

Obiettivi e contenuti degli accordi di programma per i SIN

Tali accordi devono assicurare il coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso e funzionale adempimento per l’attuazione dei progetti e disciplinano in particolare:

Sanzioni per inquinamento del suolo, sottosuolo e acque

– Sanzioni amministrative e penali per il reato di inquinamento di suolo, sottosuolo, e acque (superficiali e sotterranee) (art. 257, TUA)

Reato Sanzione
Chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (1)… … senza sostanze pericolose Arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 a 26.000€, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’Autorità competente nell’ambito del procedimento di cui al par. 3.4.4. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui al par. 3.4.4.1, il trasgressore è punito con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 1.000 a 26.000€.
… con sostanze pericolose Arresto da un anno a due anni e ammenda da 5.200 a 52.000€
1) Nella sentenza di condanna per la contravvenzione correlata al compimento del reato in esame, o nella sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

Si sottolinea che l’osservanza dei progetti approvati secondo le procedure, amministrativa ed operativa, relative alla bonifica di un sito, descritte al precedente par 3.4.3, costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per il medesimo reato descritto nella tabella soprastante.

Per approfondire sulla Bonifica dei siti inquinati e contaminati

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