PDL Fisco: incentivi fiscali ambientali in esame alla Camera

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All’esame della Camera la Proposta di Legge n.1074 (Ruocco ed altri) : “Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell’evasione fiscale” nota come “PDL Fisco” che intende introdurre un complesso di misure di semplificazione fiscale e di riduzione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti, nonché di sostegno alle attività economiche. Al suo interno, al Capo IV sono stati inseriti alcuni incentivi per l’aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili o avviati al riciclo e per l’acquisto di prodotti da riciclo e da riuso.
Il provvedimento, dopo aver superato il vaglio della VI Commissione Finanze della Camera, passa ora all’esame dell’Assemblea, seppur con numerose modifiche e potrà essere soggetto a nuove modifiche nei passaggi parlamentari.

Le agevolazioni ambientali in Legge di Bilancio


Si ricorda nel Dossier di accompagnamento alla Proposta di Legge n.1074, che già con la legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 73 a 77 della legge n. 145 del 2018) veniva riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica nonché per l’acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio. Si disciplinavano anche i limiti di fruizione (pari a 20.000 euro per ciascun beneficiario e, complessivamente, a 1 milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021) e le modalità di applicazione del credito d’imposta, rinviandone la disciplina ad un apposito decreto ministeriale, che deve definire anche i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi ai fini della fruizione del credito medesimo. Tale misura è sostitutiva dell’agevolazione introdotta, per finalità analoghe, dai commi 96-99 della Legge di Bilancio 2018.

Credito di imposta per l’aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili o avviati al riciclo immessi sul mercato: art. 27 PDL Fisco


In articolo 27, introdotto in sede referente alla Camera, si riportano misure agevolative sotto forma di abbuoni sui prezzi e di credito d’imposta, per incoraggiare l’aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili o avviati al riciclo immessi sul mercato.
Il comma 1 dell’art. 27 della Proposta di Legge n.1074 consente all’impresa venditrice di merci con imballaggio di riconoscere all’impresa acquirente un abbuono sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25% del prezzo dell’imballaggio esposto in fattura. L’abbuono è riconosciuto all’atto della resa dell’imballaggio stesso, da effettuarsi non oltre un mese dall’acquisto. In caso di riutilizzo degli imballaggi usati ovvero di raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo, l’impresa venditrice fruisce di un credito d’imposta pari al doppio degli abbuoni riconosciuti all’impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati.
Al comma 2 si specifica che tale credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro annui per l’anno 2020. Va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP; non contribuisce alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito, ai sensi della normativa IRES e non è soggetto al limite di utilizzabilità (pari a 250.000 euro) annuale valevole per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati riutilizzati o differenziati per il successivo riciclo gli imballaggi per i quali è stato riconosciuto l’abbuono all’impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzato. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Al comma 3 si demanda ad un successivo decreto la definizione delle disposizioni attuative delle previsioni relative al credito d’imposta, ivi incluse le modalità per il rispetto dei limiti di spesa.
Al comma 4, gli oneri della diposizione vengono quantificati in 10 milioni di euro per l’anno 2021; e ad essi si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni in tema di procedure automatizzate per la verifica della corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, di cui al riformulato articolo 22 della proposta in esame.

Crediti d’imposta per l’acquisto di prodotti da riciclo e da riuso: art. 28 della PDL Fisco


All’art.28 vengono riconosciuti benefici finanziari e fiscali, sotto forma di crediti d’imposta per l’acquisto di prodotti da riciclo e da riuso: per l’anno 2020, un contributo pari al 25% del costo di acquisto di:
a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami ovvero dal riuso di semilavorati o di prodotti finiti;
b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.
Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che acquistano i predetti beni (comma 2) il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, fino ad un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell’esercizio dell’attività economica o professionale. Tale beneficio non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 73 della Legge di Bilancio (vedi sopra).
Ai soggetti acquirenti dei predetti beni non destinati all’esercizio dell’attività economica o professionale (comma 3), il contributo spetta fino ad un importo massimo annuale di 5.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro; è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d’imposta di pari importo.
Come per gli incentivi di cui al comma 28, i crediti d’imposta sopra riportati sono utilizzabili esclusivamente in compensazione a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello di riconoscimento – sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono riconosciuti, non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non contribuiscono alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito, ai sensi della normativa IRES. Non sono altresì soggetti al limite di utilizzabilità (pari a 250.000 euro) annuale valevole per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi; per la fruizione dei crediti d’imposta, il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento (comma 4).
Un prossimo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, (comma 5) provvederà definizione dei requisiti tecnici e delle certificazioni idonee ad attestare la natura e tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione, nonché dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione dei crediti di imposta di cui ai commi 2 e 3, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa ivi indicati.
Il comma 6 quantifica gli oneri derivanti dall’ articolo in esame in 20 milioni di euro per l’anno 2021, cui si provvede mediante le maggiori entrate di cui all’articolo 22 del provvedimento in esame, come riformulato, relativo alla verifica con procedure automatizzate della corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Redazione InSic

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