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Autorizzazione Integrata Ambientale: cos’è, a cosa serve e perché è importante

Semplificazioni ambiente

Nell’articolo facciamo il punto sulla Autorizzazione integrata ambientale (AIA): dalla Definizione fornita dalla normativa di riferimento alla procedura di AIA, i suoi requisiti , la documentazione della Domanda, le ipotesi di rinnovo dell’Autorizzazione ambientale, i casi di modifiche di impianto o gestore, il ruolo dell’Autorità di controllo ed i compiti del Gestore al momento della presentazione dell’AIA.

Nell'articolo

Definizione di AIA, Autorizzazione Integrata Ambientale

L’autorizzazione integrata ambientale (AIA) viene definita dal Legislatore come il provvedimento che autorizza l’esercizio di una certa installazione, o di parte di essa, a determinate condizioni che devono garantire che essa sia conforme ai requisiti di seguito illustrati, ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi appena citati al precedente

Nell’articolo facciamo il punto sulla Autorizzazione integrata ambientale (AIA): dalla Definizione fornita dalla normativa ambientale alla procedura di AIA, i suoi requisiti e gli aspetti procedurali legati alla domanda di AIA ambiente. Nell’articolo si farà anche riferimento alle ipotesi di rinnovo dell’Autorizzazione ambientale, ai casi di modifiche di impianto o gestore, il ruolo dell’Autorità di controllo ed i compiti del Gestore al momento della presentazione dell’AIA.

In cosa consiste l’AIA, Autorizzazione Integrata Ambientale

L’autorizzazione integrata ambientale (AIA) viene definita dal Legislatore come il provvedimento che autorizza l’esercizio di una certa installazione, o di parte di essa, a determinate condizioni che devono garantire che essa sia conforme ai requisiti di seguito illustrati, ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi appena citati al precedente punto; un’autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e condotte dal medesimo gestore; nel caso in cui diverse parti di una installazione siano condotte da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio.

Inoltre,

La procedura di AIA

L’AIA ha una procedura articolata in molteplici fasi, di seguito descritte, per:

Viene rilasciata da una Autorità competente (Autorità), con riferimento alla pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento (per cui vengono da questa rilasciate AIA “statali”, “regionali”, ecc., analogamente a quanto avviene per la VIA), nel rispetto di talune condizioni (fra le quali si segnalano le linee guida per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili), che ne determinano il contenuto, su domanda del richiedente “proponente”, e nel rispetto di determinate condizioni (fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale), che devono garantire la conformità ai requisiti di cui alla parte II del TUA, relativa alle procedure autorizzative ambientali, di seguito elencati.

I requisiti dell’Autorizzazione Integrata Ambientale

Come sopra scritto, l’AIA consiste in un provvedimento che autorizza l’esercizio di una certa installazione, o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l’installazione sia conforme ai requisiti riportati nella tabella seguente.

– AIA: requisiti della procedura

Adottare misure di prevenzione dell’inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili
Non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi
Prevenire la produzione dei rifiuti; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del Testo Unico Ambientale, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull’ambiente
Utilizzare l’energia in modo efficace
Adottare le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze
Evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione dell’attività e ripristino ambientale del sito stesso conformemente a quanto previsto all’articolo 29-sexies, c. 9-quinquies del TUA

Autorizzazione integrata ambientale: il quadro normativo

L’AIA è stata introdotta nel Testo Unico Ambientale con il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, che ha recepito la c.d. Direttiva “IPPC” (“Integrated Pollution Prevention and Control”, 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 – “sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento”), acronimo che identifica altresì gli impianti soggetti alla procedura, riportata nell’apposito titolo ad essa dedicato (il III-bis, parte II del TUA).
Essa è stata profondamente rivista alla luce del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, con il quale viene prevista, fra le altre cose, l’istituzione, presso il Ministero dell’Ambiente, di un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, di ogni Regione e Provincia autonoma e dell’Unione delle Province Italiane (UPI), al fine di garantire l’uniforme applicazione sul territorio nazionale della relativa disciplina, con l’obiettivo di elaborare indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse, e permettere un esame congiunto di temi connessi alla sua applicazione (ed anche al fine di garantire un’attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze).
In tempi recenti il Legislatore è intervenuto, apportando minime modifiche alla procedura di rilascio dell’autorizzazione integrata, mediante il D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127, e la L. 20 novembre 2017, n. 167, sulla procedura autorizzativa in oggetto.

Obiettivo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale

Nella domanda il gestore (ovvero il “Proponente”, con riferimento a qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l’installazione oppure che dispone di un potere economico determinante sull’esercizio tecnico della stessa), riporta i dati necessari affinché l’Autorità competente alla sua valutazione possa comprendere:

Attraverso le informazioni fornite, la suddetta Autorità deve essere in grado di ricostruire il “modello concettuale” dell’installazione (definito nei documenti ministeriali come la “rappresentazione ragionata dell’insieme delle informazioni sul potenziale impatto ambientale del processo che aiuta il richiedente ed il valutatore ad accordarsi su aspettative e convincimenti condivisi”): per tale motivo, il proponente, nella domanda di AIA, deve illustrare la natura del processo e il modo con cui è gestito.

Le installazioni interessate

L’Autorizzazione, una volta rilasciata, è necessaria per lo svolgimento delle attività industriali elencate nel TUA (nell’Allegato VIII alla parte seconda), dove queste sono puntualizzate, assieme alle categorie e ai tipi di installazioni soggetti ad AIA (di cui alla tabella sottostante), e, per taluni, sono indicati i valori limite che determinano la loro inclusione nel procedimento autorizzativo, precisando che:

Viene prevista la possibilità di fissare, per via ministeriale, i requisiti per talune categorie di impianti, che tengano conto dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione, purché siano garantiti:

Si ricorda che, in merito all’autorizzazione integrata ambientale relativa agli impianti di discarica, devono essere comunque soddisfatti i requisiti tecnici previsti dal D.Lgs. 36/2003 (c.d. Decreto Discariche).
– Categorie di impianti e relativi esempi soggetti a AIA (Allegato VIII, parte II, del D.Lgs. 152/2006)

Categorie di impianto Esempi di impianto
Attività energetiche Combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW
Produzione e trasformazione dei metalli Arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati
Industria dei prodotti minerali Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio
Industria chimica Fabbricazione di prodotti chimici organici
Gestione dei rifiuti Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più di talune attività
Altre attività Fabbricazione di installazioni industriali

In merito agli impianti sopra elencati, l’Autorità competente rimane la Regione, la quale può decidere, con propria legge, di trasferire la competenza in capo ad una Provincia, mentre per quelli elencati nell’Allegato XII, parte II, del TUA (vd. allegati al primo capitolo del volume), la competenza viene invece attribuita allo Stato, ed in particolare al Ministero dell’Ambiente: circa questi ultimi, occorre sottolineare che la categoria degli impianti chimici viene assoggettata ad AIA “statale”, solamente in corrispondenza del superamento di talune soglie, mentre per le altre elencate la competenza rimane esclusivamente statale.

La domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale

La procedura autorizzativa, di seguito descritta nelle sue fasi, prevede innanzitutto la trasmissione di una domanda di Autorizzazione ai fini di:

talune informazioni riguardanti lo stesso, con riferimento a quelle indicate nella tabella sottostante;
– Le informazioni che devono essere contenute nella domanda di AIA

Lettera Informazioni contenute nella domanda di AIA (art. 29-ter, c. 1, TUA)

a)

Descrizione dell’installazione e delle sue attività, specificandone tipo e portata

b)

Descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell’energia usate o prodotte dall’installazione

c)

Descrizione delle fonti di emissione dell’installazione

d)

Descrizione dello stato del sito di ubicazione dell’installazione

e)

Descrizione del tipo e dell’entità delle prevedibili emissioni dell’installazione in ogni comparto ambientale nonché un’identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull’ambiente

f)

Descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l’uso per prevenire le emissioni dall’installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle

g)

Descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall’installazione

h)

Descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell’ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l’intervento dell’ente responsabile degli accertamenti (effettuati dall’ISPRA)

i)

Descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in forma sommaria

l)

Descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi per la determinazione dell’AIA tenuti in considerazione dell’Autorità competente

m)

Se l’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell’installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell’installazione o prima del primo aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata, per la quale l’istanza costituisce richiesta di validazione. L’Autorità competente esamina la relazione disponendo nell’autorizzazione o nell’atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti

In merito alla c.d. “relazione di riferimento”, occorre ricordare che, con l’entrata in vigore, il 7 gennaio 2015, del Decreto Ministeriale Ambiente n. 272 del 13 novembre 2014, vengono rese note le relative modalità di redazione e contenuto, riguardante lo stato del suolo e delle acque sotterranee, da rilasciare nel caso in cui l’attività comporti la produzione, l’utilizzo o lo scarico di sostanze pericolose, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella Direttiva 2010/75/UE (IED) in merito alla chiusura e alla bonifica del sito.

Obbligo di domanda di AIA

La procedura per la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento

In particolare, l’Allegato 1 al Decreto illustra la “procedura per la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento”.
Con Decreto 15 aprile 2019, n. 95 recante “le modalità per la redazione della relazione di riferimento […]” finalmente viene colmato un vuoto normativo, che consente agli Operatori, ovvero ai soggetti obbligati, di ricevere le istruzioni per la creazione della stessa. In particolare, con l’art. 3, viene chiarito il perimetro oggettivo, con riferimento agli impianti di seguito elencati:

Per quali impianti la Relazione è obbligatoria?

Viene puntualizzato dal Legislatore che gli impianti sui quali è obbligatoria la redazione della Relazione in esame sono quelli di cui alle lettere a) e b) della precedente tabella (art. 4, c. 1), e specificato (all’allegato 1 del D.M. n. 95) quali sono le modalità mediante le quali, per singola installazione non obbligata, si verifica la sussistenza o meno dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento (facendo comunque salva la facoltà del gestore di presentare comunque la relazione di riferimento): qualora ciò sia obbligatorio, come lecito attendersi, la relazione andrà a costituire parte integrante della domanda di AIA, da presentare alla competente Autorità, e viceversa, qualora tale obbligo non sussista, il gestore presenta alla stessa, unitamente alla domanda di AIA, una relazione sugli esiti della procedura di verifica, “corredata da idonea documentazione tecnica comprovante le informazioni e i dati richiesti ai sensi dell’Allegato 1”.
Cosa avviene in caso di modifiche sostanziali? In questo caso in merito al correlato aggiornamento della relazione di riferimento, ovvero degli esiti della verifica di devono essere trasmessi all’autorità competente quali parti integranti della nuova domanda da presentare.
Infine, la relazione di riferimento deve presentare un contenuto minimo (indicato nell’allegato II, al D.M. 95/2019).

Documentazione di AIA e sua completezza

Ritornando alla domanda, la verifica della completezza dei dati, e della documentazione allegata, spetta alla citata Autorità, entro il tempo limite di 30 gg dalla presentazione della domanda. Nel caso non contenga tutti i dati richiesti, l’Autorità, oppure un’apposita Commissione istruttoria per l’AIA-IPPC (di cui art. 8-bis del TUA, nel caso di impianti di competenza statale), potrà richiedere apposite integrazioni al gestore dell’impianto, indicando un termine non inferiore a 30 gg per la presentazione della documentazione integrativa, per cui i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa, come successivamente descritto. Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l’istanza si intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.
L’intera modulistica, da inoltrare compilata dal gestore verso l’Autorità competente, viene resa disponibile presso il sito internet dedicato dal Ministero dell’Ambiente alla procedura.
La domanda deve essere trasmessa sia in versione cartacea (3 copie, di cui una sottoscritta in tutte le sue parti) che digitale , di cui il richiedente risulta responsabile della corrispondenza tra i dati in formato digitale e quelli in formato cartaceo. In caso di discordanza farà fede la copia cartacea. Essa viene composta anche dai seguenti documenti: attestazione del pagamento effettuato, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, elenco degli allegati alla domanda compilato e firmato (composto dagli allegati alle schede di varia natura – autorizzazioni, certificazioni, nulla osta, planimetrie, ecc… – e dalla sintesi non tecnica sopra citata), ed infine da una serie di “schede”, strutturate nelle informazioni che il gestore dovrà fornire, come indicato nel paragrafo sottostante.

Struttura e contenuto della domanda di AIA

La documentazione da presentare per la richiesta di AIA è composta da:

La documentazione appena elencata viene articolata in due categorie:

La domanda di AIA, completa di schede, allegati alle schede, sintesi non tecnica ed elenco allegati, è presentata in formato cartaceo (3 copie di cui una sottoscritta in tutte le sue parti) che in formato digitale secondo un contenuto di seguito riportato.
Tenendo conto della elevata mole della documentazione in formato vettoriale georeferenziato si è proceduto alla individuazione di strati che, qualora presenti, debbono essere forniti secondo specifiche comuni per un’agevole leggibilità e archiviazione.
Il Ministero dell’Ambiente puntualizza che spetta al richiedente la responsabilità relativa alla corrispondenza tra i dati in formato digitale e quelli in formato cartaceo, e che, in caso di discordanza, farà fede la copia cartacea.
Come sopra ricordato, la domanda si compone di cinque schede (cui si aggiunge un documento che reca le istruzioni per la compilazione delle stesse), per ognuna delle quali viene riportato sinteticamente il contenuto.

Le Schede della Domanda di AIA

Nella scheda A (recante “informazioni generali”), devono essere riportati i seguenti dati:

Nella Scheda B (recante “dati e notizie sull’installazione attuale”), devono essere riportati:

Nella scheda C (recante “Dati e notizie sull’installazione da autorizzare”), devono essere riportati:

Nella Scheda D (recante “applicazione delle BAT ed effetti ambientali della proposta impiantistica”), devono essere riportate:

Nella Scheda E (recante “attuazione delle prescrizioni AIA e piano di monitoraggio e controllo”), devono essere puntualizzati:

Le fasi della procedura di AIA

La procedura di AIA viene cronologicamente ordinata nelle seguenti fasi:

Trasmissione domanda e comunicazione data avvio procedimento di AIA

Da parte del Gestore verso l’Autorità competente; quest’ultima individua gli uffici, nei quali vengono depositati documenti ed atti relativi al procedimento per la loro consultazione
da parte del pubblico, e, successivamente, entro 30 gg, la data di avvio del procedimento

ç

Pubblicazione annuncio entro 15 gg dalla comunicazione di avvio del procedimento, pubblicità sul sito web dell’Autorità competente

A cura dell’Autorità competente, contenente taluni dati (localizzazione dell’impianto, proprio nominativo, e indicazione dei suddetti uffici)

ç

Presentazione osservazioni sulla domanda di AIA entro 30 giorni dall’annuncio

Una volta pubblicato l’annuncio è possibile presentare delle osservazioni scritte in merito
alla domanda di AIA presso l’Autorità competente, entro il limite di 30 gg
dalla data di pubblicazione dello stesso

ç

ç

Indizione della Conferenza di servizi

Ad essa vengono invitate a partecipare le Amministrazioni competenti in materia ambientale, e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l’autorizzazione, mentre per le installazioni di competenza regionale, le altre amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell’AIA

ç

Acquisizione delle prescrizioni del Sindaco, del parere di ISPRA, ARPA, e APPA nell’ambito della Conferenza, su impianti ed emissioni nell’ambiente

Necessari ai fini del proficuo svolgimento della Conferenza di Servizi indetta dall’Autorità competente

ç

Pronunciamento dell’Autorità competente sulla domanda di AIA

Avviene comunque entro 150 gg dalla presentazione della domanda

– Le fasi della procedura di AIA in sintesi
Nel dettaglio essa si compone delle fasi di seguito indicate.

Trasmissione della domanda, comunicazione dell’avvio del procedimento

Innanzitutto, il gestore deve inoltrare la domanda, nel caso di installazioni di competenza statale, verso l’Autorità competente mediante procedure telematiche, secondo formato e le modalità prestabiliti mediante Decreto.
La stessa dovrà individuare gli uffici presso i quali verranno depositati documenti ed atti inerenti il procedimento, affinché siano consultabili dal pubblico. Successivamente, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame, contestualmente all’avvio del relativo procedimento, comunicherà al gestore la data di avvio del procedimento, e la sede degli uffici di cui sopra.

Pubblicazione dell’annuncio e pubblicità sul sito web dell’Autorità competente

Con il D.Lgs. 46/2014 spetta ora all’Autorità competente, entro 15 gg da tale comunicazione, pubblicare sul proprio sito web la localizzazione dell’installazione, il nominativo del gestore, nonché gli uffici sopra indicati, mentre nel passato doveva adempiere a tale obbligo il gestore: le informazioni pubblicate da quest’ultimo dovranno essere ora anche pubblicate dall’Autorità competente nel proprio sito web. In ogni caso viene garantita l’unicità della pubblicazione per gli impianti soggetti alla procedura di VIA.

Presentazione delle osservazioni

Una volta pubblicato tale annuncio, ovvero una volta resa pubblica la domanda di AIA, è possibile presentare osservazioni scritte in merito, presso l’Autorità competente, entro il limite di 30 gg dalla data di pubblicazione.

Indizione della Conferenza di servizi

L’Autorità competente procede poi all’indizione della “Conferenza dei servizi” ai fini del rilascio dell’AIA (cui vengono invitate a partecipare le Amministrazioni competenti in materia ambientale, e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l’autorizzazione, mentre per le installazioni di competenza regionale, le altre amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell’AIA), i cui lavori, salvo quanto diversamente concordato, non devono più concludersi, a seguito del D.Lgs. 46/2014 entro 60 gg dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni di cui sopra.
Nell’ambito della conferenza l’Autorità può richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a 90 gg per la presentazione della documentazione integrativa: solo in tal caso viene sospeso il termine per la conclusione dei lavori sopra riportato, ed in particolare la sospensione si protrae fino alla presentazione della documentazione integrativa.

Acquisizione delle prescrizioni

Ai fini del proficuo svolgimento di tale conferenza vengono poi acquisite le prescrizioni del sindaco, nonché la proposta dell’istituto superiore per la ricerca e la protezione dell’ambiente (per le installazioni di competenza statale), o il parere delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente o delle Agenzie Provinciali per l’Ambiente (per le altre installazioni), per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell’ambiente. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell’AIA, il Sindaco, qualora lo ritenga necessario nell’interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell’autorizzazione, chiedere all’Autorità competente di riesaminare l’AIA. Nell’ambito della conferenza dei servizi, l’Autorità competente può richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a 90 giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso, il termine entro il quale obbligatoriamente deve essere conclusa la procedura autorizzativa, resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa.

AIA e ruolo dell’Autorità competente

L’Autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda, comunque, entro 150 gg giorni dalla presentazione della domanda.

Divieto di accesso al pubblico circa le informazioni contenute nell’AIA

L’Autorità deve mettere a disposizione del pubblico copia dell’AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, presso gli uffici sopra indicati, nei quali devono essere rese disponibili le informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento.
La normativa prevede solamente un paio di casi in cui viene consentito all’Autorità di sottrarre le informazioni contenute nell’Autorizzazione all’accesso del pubblico, con riferimento a quelle:

Il contenuto dell’Autorizzazione

Ogni Autorizzazione, che deve includere:

A tal fine il provvedimento di Autorizzazione richiama esplicitamente le eventuali condizioni, già definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui necessità permane. Essa, inoltre, sostituisce la comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente competente per l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti.
Inoltre, copia dell’AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, deve essere messa “tempestivamente” a disposizione del pubblico, presso taluni uffici (quelli indicati al par. “1.2.6.1.2.1 Trasmissione della domanda, comunicazione dell’avvio del procedimento”), dove sono rese anche talune informazioni sul procedimento (come quelle relative alla partecipazione del pubblico, i motivi su cui è basata la decisione, i risultati delle consultazioni condotte prima dell’adozione della decisione e una spiegazione della modalità con cui se ne è tenuto conto nella decisione, ecc…).
– Autorizzazioni ambientali sostituite con l’AIA (Allegato IX alla parte seconda, D.Lgs. 152/2006)

Autorizzazione … Riferimento normativo
… alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari Titolo I della parte V, D.Lgs. 152/2006
… allo scarico Capo II del titolo IV, parte III, D.Lgs. 152/2006
… unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti Capo II del titolo IV, parte III, D.Lgs. 152/2006
… allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT D.Lgs. 209 del 22 maggio, art. 7
… all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura D.Lgs. 209 del 22 maggio, art. 9

Quali misure devono essere contenute nell’Autorizzazione?

In generale l’Autorizzazione deve includere:

Cosa deve indicare l’Autorità nell’Autorizzazione?

In particolare, l’Autorità deve, tra le altre cose fissare alcune categorie di valori limite, relativi a:

obbligatoriamente contenere, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall’impianto e per la riduzione dell’impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell’installazione.
È opportuno precisare che, fatta salva la possibilità di applicare misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili:

Condizioni di rilascio dell’AIA da parte dell’Autorità

L’Autorità competente provvede a rilasciare l’AIA osservando quanto specificato in merito all’individuazione e all’utilizzo delle BAT, e, in mancanza delle relative conclusioni, rilascia comunque l’autorizzazione integrata ambientale a determinate condizioni.
Inoltre, nel caso in cui l’Autorità competente stabilisca condizioni di Autorizzazione, sulla base di una migliore tecnica disponibile non descritta in alcuna delle pertinenti conclusioni sulle BAT, essa deve verificare che la suddetta tecnica sia determinata prestando particolare attenzione ai criteri relativi alla determinazione delle tecniche stesse, e allo stesso tempo, qualora le conclusioni sulle BAT applicabili indichino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (i c.d. BAT-AEL), essa verifichi il rispetto degli obblighi di cui ai commi 4-bis e 9-bis, oppure, qualora le conclusioni sulle BAT applicabili non contengano BAT-AEL, sempre l’Autorità, verifichi che la tecnica garantisce un livello di protezione dell’ambiente non inferiore a quello garantito dalle migliori tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT.

AIA ed elementi essenziali

L’Autorità deve:

Per le installazioni assoggettate alla disciplina inerente le disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente, l’Autorità competente dovrà comunicare a quella competente per il rilascio dell’AIA le più recenti valutazioni assunte e i provvedimenti adottati, alle cui prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, citate nell’Autorizzazione, sono armonizzate le condizioni dell’AIA.
Infine, una novità rilevante stabilita con il D.Lgs. 46/2014 rimane la possibilità che l’AIA contenga ulteriori condizioni specifiche, qualora giudicate opportune dell’Autorità competente, come, ad esempio, prescrizioni relative a:

Il rinnovo e il riesame dell’AIA

Con il D.Lgs. 46/2014 vengono profondamente modificati gli aspetti riguardanti il rinnovo e il riesame dell’Autorizzazione.
Analogamente al passato, spetta sempre all’Autorità competente l’obbligo di riesaminare periodicamente l’AIA, confermando o aggiornando le relative condizioni. Cambiano, invece, parecchie modalità di svolgimento di tale attività; infatti la suddetta Autorità deve tenere conto di:

Nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili più conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto, per ciascuna attività, prevalentemente alle conclusioni sulle BAT pertinenti al relativo settore industriale.
Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell’autorizzazione è disposto sull’installazione nel suo complesso:

Quando è previsto il riesame discrezionale dell’AIA?

È prevista anche un’attività di riesame “discrezionale”, disposto, sull’intera installazione o su parti di essa, dall’Autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, e comunque quando:

Riesame dell’AIA e obblighi del gestore d’impianto

A seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte della suddetta Autorità, il gestore deve presentare:

tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra:

Nel caso di riesami relativi all’intera installazione, devono consentire l’aggiornamento di tutte le informazioni richieste in occasione della domanda di AIA.
Nel caso di riesame con valenza, anche in termini tariffari, il rinnovo dell’autorizzazione è disposto sull’installazione nel suo complesso quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell’AIA o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione; la domanda di riesame viene comunque presentata entro il termine ivi indicato e nel caso di inosservanza del termine suddetto, l’autorizzazione si intende scaduta.

Sanzioni per il gestore inadempiente

La mancata presentazione nei tempi indicati della documentazione sopra riportata, completa dell’attestazione del pagamento della tariffa, comporta la sanzione amministrativa compresa tra € 10.000 e 60.000, con l’obbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni. Al permanere dell’inadempimento, la validità dell’Autorizzazione, previa diffida, è sospesa. In occasione del riesame l’Autorità competente utilizza anche tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni.

Riesame AIA e obblighi autorità competente

Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale di un’installazione, l’Autorità competente verifica che:

Nel caso in cui si manifesti un ritardo nella presentazione della istanza di riesame, nel caso particolare del riesame con valenza sopra descritto, esso non viene considerato ai fini di un eventuale dilazione dei tempi fissati per l’adeguamento dell’esercizio delle installazioni alle condizioni dell’autorizzazione.
Nel caso di un’installazione che, all’atto del rilascio dell’autorizzazione, risulti registrata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine per il riesame con valenza viene esteso a sedici anni, e se viene effettuata dopo il rilascio dell’AIA, il relativo riesame viene effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo successivo riesame.
Nel caso di un’installazione che, all’atto del rilascio dell’AIA, risulti certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine per il riesame con valenza (disposto sull’installazione nel suo complesso qualora siano trascorsi 10 anni dal rilascio dell’AIA o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione), viene esteso a 12 anni, mentre se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all’AIA, il riesame di detta autorizzazione viene effettuato almeno ogni 12 anni, a partire dal primo successivo riesame.
Il procedimento di riesame è condotto tramite le modalità con cui viene effettuata la verifica circa la completezza della domanda, ed eseguita la relativa procedura. La normativa prevede anche la possibilità di far partecipare il pubblico alla procedura di riesame attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale dell’Autorità competente. Fino alla pronuncia dell’Autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l’attività sulla base dell’autorizzazione in suo possesso.

Modifiche di impianto o variazione del gestore e obblighi di informazione del gestore

Nel caso di modifiche progettate all’impianto successivamente al rilascio dell’Autorizzazione, il gestore deve comunicarle all’Autorità competente.
Quest’ultima, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’AIA o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali, ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti prescritti (in modo simmetrico l’Autorità, laddove valuti come non sostanziali o non rilevanti le modifiche, non procede ad aggiornamento alcuno). Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.
Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione sopra richiamata, risultino sostanziali, il gestore invia all’Autorità competente una nuova domanda di Autorizzazione, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle relative informazioni. Qualora si verifichi tale evenienza, si applicano le prescrizioni previste in merito alla qualità/quantità dei dati contenuti e relativa procedura di AIA applicata dall’Autorità, indicati in precedenza.
Escludendo i due casi appena esaminati il gestore deve informare l’Autorità competente ed ISPRA (in qualità di Autorità di controllo), circa ogni nuova istanza presentata per l’installazione, in sensi delle seguenti normativa in tema di:

La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, individua quali sono gli elementi, in base ai quali, il gestore ritiene che quelli previsti non comportino né effetti sull’ambiente, né siano in contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell’AIA.
Da ultimo il Legislatore prescrive che, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto, il vecchio Gestore e quello nuovo devono darne comunicazione entro 30 gg all’Autorità, anche mediante autocertificazione, ai fini della valutazione dell’AIA.

Informazioni circa incidenti ed imprevisti

Il gestore deve informare immediatamente l’Autorità competente ed ISPRA in qualità di Ente responsabile degli accertamenti, e adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti.
In rapporto a tali informazioni, l’Autorità competente ha la facoltà di diffidare il gestore affinché adotti ogni misura complementare appropriata che la stessa, anche su proposta di ISPRA oppure delle amministrazioni competenti in materia ambientale (purché territorialmente competenti), ritenga necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o imprevisti.
Infine, l’Autorizzazione può meglio specificare tempi, modalità e destinatari delle informative in esame, fermo restando il termine massimo di otto ore, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria.

Rispetto delle condizioni dell’AIA e obbligo del gestore

Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto nell’Autorizzazione, ne dà comunicazione all’Autorità competente.
Dalla data in cui viene ricevuta la suddetta comunicazione i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti da includere nell’AIA sono:

Il gestore provvede, altresì, ad informare immediatamente i medesimi soggetti in caso di violazione delle condizioni dell’Autorizzazione, adottando allo stesso tempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.

Obblighi di ISPRA e ARPA/APPA

ISPRA, per gli impianti competenza statale, e le ARPA/APPA per gli altri, vengono coinvolti dal Legislatore nell’attività di verifica del rispetto delle condizioni contenute nell’Autorizzazione. Infatti, devono accertare, secondo quanto previsto e programmato nell’autorizzazione in merito agli “opportuni requisiti di controllo delle emissioni”, e con oneri a carico del gestore:

Oltre a quelle appena viste, sono possibili ispezioni straordinarie da parte dell’Autorità, sugli impianti autorizzati con AIA, nell’ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo.

Quali sono i compiti del Gestore qualora venga svolta l’attività ispettiva?

In base alla normativa egli deve “fornire tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all’impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria” prevista dagli articoli del TUA.
A tal fine, almeno dopo ogni visita in loco, il soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell’installazione alle condizioni autorizzative e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere; quanto accertato viene incluso in una relazione, notificata al gestore interessato e all’Autorità competente entro due mesi dalla visita in loco ed è resa disponibile al pubblico entro il tempo di quattro mesi dalla suddetta visita.
Fatto salvo il caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, l’Autorità competente provvede affinché il gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella relazione.

Esiti dei controlli e delle ispezioni

Gli esiti dei controlli e delle ispezioni, svolti da ISPRA e dalle Agenzie di cui sopra, sono comunicati all’Autorità competente ed al gestore indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni indicate sopra alle lettere a), b), e c), e proponendo le misure da adottare. Sempre verso la suddetta Autorità sussiste un obbligo di comunicazione da parte degli Organi che svolgono attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio su impianti soggetti ad AIA (ovvero che svolgono attività di cui agli allegati VIII e XII alla parte II del TUA), e che abbiano acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell’applicazione del contenuto del Testo Unico Ambientale, i quali devono trasmettere tali informazioni, ivi comprese le eventuali notizie di reato.
Successivamente al controllo sulle emissioni relative ad impianti soggetti ad AIA, richiesti dalle condizioni fissate dalla stessa, l’Autorità competente deve mettere a disposizione del pubblico i relativi risultati/dati in suo possesso, presso/tramite gli uffici presso i quali verranno depositati documenti ed atti inerenti il procedimento sopra richiamati.

I casi di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di Autorizzazione

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di Autorizzazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza, l’Autorità competente procede, secondo la gravità delle infrazioni:

In particolare, qualora si verifichi l’inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l’Autorità deve informare il Sindaco, per consentire l’assunzione di talune misure, qualora si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute (a seguito dell’esercizio dell’impianto in merito al quale si manifesta l’inosservanza).

Cosa contiene il un piano d’ispezione ambientale?

Le attività ispettive nel sito devono essere racchiuse all’interno un piano d’ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il MATTM, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle AIA statali ricadenti nel territorio, all’interno del quale si devono rinvenire i seguenti elementi:

Tempistica delle visite in loco

Invece in merito alle visite in loco, il Legislatore prescrive che il periodo intercorrente tra 2 visite non deve superare:

Le suddette soglie vengono determinate sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, in cui vengono considerati dagli stessi Enti almeno tre aspetti:

Per approfondire sulle ispezioni negli stabilimenti soggetti ad AIA, leggi il nostro approfondimento, alla luce delle ultime Linee Guida SNP sull’argomento.

Ispezioni presso impianti soggetti ad AIA: come svolgerle e Programmazione 2023

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