Valutazione del rischio rumore e norme tecniche

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È pervenuto alla Rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro una richiesta di parere da parte di un tecnico competente in Acustica relativamente all’utilizzo delle ultime normative tecniche in questo particolare settore


Sono un Tecnico Competente in Acustica Ambientale. Avrei una richiesta di parere riguardo a un tema “scottante” riferito alla valutazione del rischio rumore, ovvero l’utilizzo delle ultime normative tecniche UNI-EN-ISO. Senza voler sembrare il “bastian contrario” della nuova tecnica, mi domando se tutta questa sottigliezza e precisione riguardo ad un settore che comunque presenta incertezze riguardanti molteplici aspetti indipendenti dai riferimenti normativi, è strettamente necessaria.
Vorrei quindi sapere: in presenza di una valutazione del rischio rumore che rispetta tutti i requisiti del Testo Unico e i dettami della precedente UNI 9432:2008, un ispettore può apporre sanzioni a carico dei datori di lavoro? Risponde il Prof. Agostino Messineo, Professore in Medicina del Lavoro A.C., Università La Sapienza S. Andrea, Roma

Secondo l’Esperto
Occorre anzitutto considerare che la valutazione del rischio da rumore dovrebbe sempre essere effettuata seguendo tassativamente quanto previsto dall’art. 190 del D.Lgs. 81/2008 e già di per sé l’osservanza scrupolosa di ben 11 precetti esposti ad ogni capoverso (a: livello, tipo e durata dell’esposizione. b: valori limite. c: effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori sensibili. d: interazioni tra rumore e sostanze ototossiche. Ecc.) dovrebbe garantire un minimo di valutazione e misure affidabili, ancor più se i metodi e le strumentazioni utilizzate siano adeguate secondo le indicazioni delle norme tecniche.
Ora, come è noto, la revisione della UNI 9432:2008, si è resa necessaria per l ’emanazione della UNI EN ISO 9612 che è parallela ad essa. Entrambe sono finalizzate a valutare i livelli di esposizione giornaliera, settimanale e di picco utilizzabili per gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente.
La norma novellata si applica a tutti gli ambienti di lavoro, ad esclusione di quelli per cui sono previste normative specifiche e la nuova UNI 9432, contiene puntualizzazioni in merito a particolari problemi, alcuni metodi semplificati per la valutazione dei livelli sonori di esposizione (utili per ridurre i tempi di misurazione e di calcolo, garantendo comunque l’affidabilità del risultato), e in specifico metodi di calcolo della protezione offerta dai DPI uditivi e della loro efficacia nelle situazioni reali di utilizzo; un metodo per valutare il superamento o meno delle soglie previste dalla legislazione vigente.
E, se da una parte è vero che la prima norma 9432 è di riferimento per le Regioni e di fatto (come citato nel quesito) l’adozione della medesima potrebbe rappresentare sufficientemente anche i “criteri di semplicità, brevità e comprensibilità che garantiscano completezza ed idoneità quale strumento di pianificazione” è comunque pure reale che nelle aziende che hanno già effettuato la misurazione e valutazione del rumore, seguendo le indicazioni della vecchia edizione della norma (9432:2008), probabilmente non viene richiesto alcun intervento fino alla scadenza di detta valutazione.
La periodicità dell’aggiornamento è posta dal legislatore con cadenza almeno quadriennale.
La nuova edizione della norma, coinvolgendo le aziende che dovranno svolgere le misurazioni al fine di valutare ex novo o aggiornare la valutazione dell’esposizione al rumore dei propri lavoratori, finisce per dar tempodi mettersi in regola con i nuovi canoni alle aziende che già avevano ottemperato all’obbligo.
In definitiva, quanto esposto indurrebbe a ritenere come sia arduo censurare in ambito penale una valutazione che non tenga conto delle più recenti norme (es. 9432:2011) nel caso l’azienda abbia già fatto una valutazione entro un periodo di 4 anni, mentre potrebbe essere più facile ipotizzare una sanzione nel caso di nuova azienda che non abbia mai effettuato la valutazione.
Un vigilante particolarmente attento, potrebbe forse meglio ricorrere oggi al meccanismo dispositivo per far aggiornare la medesima valutazione nelle aziende che l’abbiano già espletata, ma solo ove le indicazioni siano tali da far ritenere che l’adozione di norme diverse possa far variare il risultato (es. nel casi particolarmente border line). E, comunque, in assenza di indicazioni esplicite della normativa, possono esservi gli elementi per una eventuale precisazione del Ministero del Lavoro in caso di interpello.

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Redazione InSic

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