Monitoraggio del rischio sanitario: arrivano i criteri del Ministero Salute

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Con Decreto del 30 aprile 2020 il Ministero della Salute adotta i criteri per il monitoraggio del rischio sanitario, così come previsti all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020.
La fase di transizione dell’epidemia di COVID-19 secondo il Ministero della Salute, si propone di proteggere la popolazione, con particolare attenzione per le fasce di popolazione vulnerabile, e di mantenere un numero di casi di infezione limitato e comunque entro valori che li rendano gestibili da parte dei servizi sanitari del Paese.
Per gli scopi di monitoraggio, e per la necessità di classificare tempestivamente il livello di rischio, sono stati disegnati alcuni indicatori con valori di soglia e di allerta che dovranno essere monitorati, attraverso sistemi di sorveglianza coordinati a livello nazionale, al fine di ottenere dati aggregati nazionali, regionali e locali.

Gli indicatori di monitoraggio previsti nel decreto 30 aprile

Tali indicatori non sono finalizzati ad una valutazione di efficienza/efficacia dei servizi quanto ad una raccolta del dato e ad una migliore comprensione della qualità dello stesso, così da realizzare nel modo più corretto possibile una classificazione rapida del rischio di concerto con l’Istituto Superiore di Sanità e le Regioni/PPAA. Alcuni indicatori, opzionali, sono relativi a fissi di sorveglianza non attualmente attivi che potranno essere istituiti in alcune Regioni/PP.AA. in base alla fattibilità ed opportunità: verranno considerati nella classificazione del rischio solo qualora la Regione/P.A. raccolga il dato a seguito dell’attivazione del relativo flusso informativo.
Il monitoraggio comprenderà i seguenti indicatori:
• indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio (Tabella 1 dell’allegato al decreto);
• indicatori di processo sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione dei contatti (Tabella 2);
• indicatori di risultato relativi a stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari (Tabella 3).

Criteri di monitoraggio previsti nel decreto 30 aprile per la fase di transizione

I criteri da valutare per la fase di transizione nella gestione COVID-19 in Italia sono:
1. mantenimento di un numero di nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2 stabile ovvero un aumento limitato nel numero di casi nel tempo e nello spazio, che possa essere indagato in modo adeguato e contenibile con misure di controllo locali;
2. mantenimento o riduzione del numero di casi di trasmissione in strutture che ospitano popolazioni vulnerabili (cluster in ospedali, RSA, altre strutture assistenziali, case di riposo ecc.) e assenza di segnali di sovraccarico dei servizi sanitari.
Le soglie definite negli indicatori proposti sono volte a monitorare il mantenimento di questi criteri.

I valori di allerta

Sono inoltre identificati valori di allerta che devono portare ad una valutazione del rischio congiuntamente nazionale e della/e Regioni/PP.AA. interessate, per decidere se le condizioni siano tali da richiedere una revisione delle misure adottate/da adottare ed eventualmente anche della fase di gestione dell’epidemia.
Una volta accertata la qualità del dato si procederà ad una valutazione del rischio, definito come la combinazione della probabilità e dell’impatto di una minaccia sanitaria. È possibile analizzare separatamente queste due condizioni per poi valutare il rischio complessivamente. In questo contesto specifico, la minaccia sanitaria è costituita dalla trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2, e si valuterà quindi il rischio legato alla probabilità di infezione/trasmissione in Italia e all’impatto, ovvero la gravità della patologia con particolare attenzione a quella osservata in soggetti con età superiore a 50 anni.

Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/RA. deve avvenire almeno settimanalmente spiega il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l’Istituto Superiore di Sanità, e raccoglierà le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e per una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA.

DECRETO 30 aprile 2020

Adozione dei criteri relativi alle attivita’ di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020. (20A02444) (GU Serie Generale n.112 del 02-05-2020)

Redazione InSic

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