Lavoro agile nella PA: una direttiva sull’informativa di sicurezza

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In Gazzetta ufficiale è stata riportata la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri d.3 del 1 giugno 2017 che detta gli Indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2, dell’articolo 14, della legge 7 agosto 2015 n. 124 (recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»), e le linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.
Non mancano anche indicazioni in materia di sicurezza sul lavoro

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Linee Guida in materia di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

Nelle Linee Guida in materia di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro vengono forniti i contenuti minimi dell’informativa che il datore di lavoro deve predisporre e consegnare alla lavoratrice o al lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’amministrazione.
I contenuti dell’informativa devono essere legati alla definizione di lavoro agile inteso come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato:
• stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro;
• con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
• eseguita, in parte all’interno di locali dell’amministrazione e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

I contenuti dell’informativa dovranno essere sviluppati in funzione dei rischi generali e rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro in ambienti diversi da quelli aziendali.
A garanzia della salute e sicurezza del lavoratore, che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, il datore di lavoro:
• consegna al lavoratore e al RLS prima dell’avvio della prestazione di lavoro agile, con cadenza almeno annuale (e/o ad ogni variazione significativa delle condizioni lavorative e di rischio connesse in particolare con il cambio di mansione] l’informativa dove sono individuati i rischi generali e specifici relativi alla prestazione da svolgere e le misure da adottare;
somministra adeguata formazione periodica, in merito ai requisiti di salute e sicurezza, qualora non ricompresa in quella prevista dal d.lgs 81/2008, circa il corretto svolgimento della prestazione di lavoro agile in ambienti indoor e outdoor;
• nel caso in cui fornisca gli strumenti/dispositivi informatici/telematici, si assicura che essi siano conformi normativamente a standard tecnici;
• nel caso in cui fornisca le attrezzature di lavoro/apparecchiature, si assicura che esse siano conformi al Titolo III del d.lgs. 81/2008 nonché alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto;
• nel caso in cui fornisca apparecchiature elettriche/elettroniche, predilige quelle a doppio isolamento;
• nel caso in cui non fornisca gli strumenti, le attrezzature o i dispositivi di cui sopra, attua comunque le misure di tutela di cui all’articolo 15 del d.lgs. 81/2008;
• somministra adeguata formazione e informazione circa l’utilizzo delle attrezzature/apparecchiature eventualmente messe a disposizione;
• effettua idonea manutenzione delle attrezzature/apparecchiature/strumenti eventualmente forniti al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza.
II lavoratore svolge la propria prestazione cooperando con diligenza all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione in ambienti indoor e outdoor diversi da quelli aziendali.

Contenuti minimi dell’informativa

La Direttiva del 1 giugno 2017 elenca i principali punti da sviluppare nell’informativa, a cura del datore di lavoro, con eventuali allegati, per prestazioni di lavoro svolte in ambienti indoor:
• indicazioni circa la sicurezza antincendio (principi generali sull’incendio e utilizzo dei mezzi di estinzione, comportamento in caso di incendio, atmosfere esplosive, ecc.);
• indicazioni sui requisiti igienici minimi dei locali (microclima, temperatura ed umidità dei locali, elementi di qualità dell’aria con riferimento al ricambio d’aria e alla presenza di eventuali sorgenti di emissioni, impianti termici e di condizionamento, ecc.);
efficienza ed integrità di strumenti/dispositivi e attrezzature/apparecchiature prima dell’uso;
• utilizzo delle attrezzature di lavoro/apparecchiature (istruzioni d’uso);
comportamento da tenere in caso di funzionamenti anomali e/o guasti delle attrezzature/apparecchiature utilizzate proprie e/o ricevute;
requisiti minimi su impianti di alimentazione elettrica;
• indicazioni sul corretto utilizzo dell’impianto elettrico, (buono stato dei cavi elettrici di collegamento e loro posizionamento utilizzo prese, sovraccarico, prevenzione incendi, ecc.];
caratteristiche minime relative alla ergonomia della postazione dotata di videoterminale;
• caratteristiche minime relative alla ergonomia nell’utilizzo di computer portatili, tablet, ecc.. Nel caso in cui la prestazione di lavoro si svolge in ambienti outdoor l’informativa deve prevedere anche i seguenti contenuti minimi:
• indicazioni sulla pericolosità dell’esposizione diretta alla radiazione solare.
• indicazioni sulla pericolosità dell’esposizione prolungata a condizioni meteoclimatiche sfavorevoli (caldo o freddo intensi, elevata umidità].
limitazioni e eventuali accorgimenti da adottare ove sia necessario svolgere attività in luoghi isolati o in cui sia difficoltoso richiedere e ricevere soccorso.
pericoli connessi allo svolgimento di attività in aree con presenza di animali o che non siano adeguatamente manutenute con riferimento alla vegetazione al degrado ambientale, alla presenza di rifiuti, ecc..
• pericoli connessi allo svolgimento di attività in aree con presenza di sostanze combustibili o infiammabili e sorgenti di ignizione
• pericoli connessi allo svolgimento di attività in aree in cui non ci sia la possibilità di approvvigionarsi di acqua potabile.

Quanto alla parte assicurativa, la Direttiva 1 giugno 2017 ricorda che “Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali”. E inoltre, “ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell’articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.”

Pubbliche amministrazioni e conciliazione vita-lavoro

La Legge n.124/2015 ha introdotto nuove misure per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro che le amministrazioni pubbliche sono chiamate ad attuare: in particolare, si tratta di fissare obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro; sperimentare nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa (il cosiddetto lavoro agile o smart working), favorendo quindi la flessibilità lavorativa, sulla base di una valutazione per obiettivi e a seguito della rilevazione dei bisogni del personale dipendente, anche alla luce delle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
L’obiettivo di queste misure è permettere, entro tre anni ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi delle nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa: le amministrazioni dovranno verificare l’impatto delle misure organizzative adottate, nonché la qualità dei servizi erogati.
La direttiva 1 giugno 2017 fornisce indirizzi per l’attuazione delle predette disposizioni attraverso una fase di sperimentazione e le sue linee guida (in allegato) contengono indicazioni inerenti l’organizzazione del lavoro e la gestione del personale.

Redazione InSic

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