Interpello n.9/2016: siti contaminati e valutazione dei rischi

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Continuiamo con l’analisi degli Interpelli presentati alla Direzione Generale presso il Ministero del Lavoro, ai quali ha dato risposta la Commissione Interpelli il 12 maggio scorso.

Il Quesito n.9 del 12 maggio 2016 è stato presentato da Utilitalia e riguarda la “valutazione dei rischi da agenti chimici presenti sul luogo di lavoro” nei siti contaminati e sulla possibilità di utilizzo del Manuale operativo pubblicato dall’Inail “Il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati” (vedi il nostro aggiornamento sul volume INAIL).


Il Quesito

Utilitalia ha avanzato istanza di interpello per sapere se nei luoghi di lavoro ubicati all’interno di siti contaminati, il datore di lavoro possa utilizzare il metodo indicato nel Manuale operativo pubblicato dall’Inail “Il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati” ai fini della valutazione e della gestione dei rischi da agenti chimici pericolosi presenti a qualsiasi titolo nei siti contaminati e non impiegati in dirette attività di bonifica.

Secondo la Commissione Interpelli

La Commissione Interpelli ricorda che il manuale operativo “Il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati” redatto dall’Inail nel 2014 propone una procedura utile per la valutazione e gestione del rischio chimico ponendo essenzialmente l’attenzione sugli aspetti legati alla salute, fermo restando l’obbligo di valutazione del rischio per la sicurezza. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro: la Commissione pertanto ritiene che l’utilizzo del manuale possa costituire un valido riferimento per la relativa valutazione dei rischi in tale tipologia di siti e soddisfi la previsione normativa.
Si fa riferimento in particolare, all’art. 28, co 1, del D.Lgs. n.81/2008, che stabilisce l’obbligo che la valutazione dei rischi debba riguardare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori” e il co. 2, lett. b) impone al datore di lavoro di indicare nel documento redatto a seguito della valutazione di cui all’art. 17, co 1, lett. a) del citato decreto, le “misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati”.

Riferimenti normativi:
Interpello
n.9/2016, del 12/05/2016 Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla valutazione dei rischi da agenti chimici presenti sul luogo di lavoro.

Redazione InSic

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