Interpello 14/2015: valutazione del rischio da ordigni bellici

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Proseguiamo con l’analisi degli ultimi interpelli del 2015, emanati in data 29 dicembre dalla Commissione Interpelli presso il Ministero del Lavoro.
Analizziamo l’interpello 14/2015 che riguarda la bonifica preventiva degli ordigni bellici e si articola su tre differenti profili.


Il primo quesito: la valutazione del rischio per quali tipi di attività di scavo?
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato tre quesiti sulla bonifica preventiva degli ordigni bellici. Il primo quesito riguarda la valutazione del rischio (art. 91 comma 2 bis del TUS): va intesa come relativa ai rischi derivanti dalle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, eseguile dai lavoratori delle imprese impegnate nel cantiere, oppure ai rischi derivanti dalla specifica attività di bonifica da eseguirsi dei parte di impresa specializzata in bonifiche di ordigni bellici.Secondo la Commissione interpelli la valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi deve intendersi riferita alle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, come espressamente previsto dall’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008.

Il secondo quesito: quando effettuare la valutazione del rischio?
Il CNI chiede se la valutazione del rischio che deve effettuare il coordinatore per la sicurezza, sia necessaria sempre, in ogni caso in cui in cantiere siano previste attività di scavo, oppure soltanto a seguito di specifica richiesta da parte del committente, motivata sulla base di dati storici oggettivi che testimonino la possibilità di rinvenimenti di ordigni bellici nell’area interessata dal cantiere.
Secondo la Commissione Interpelli, la valutazione del rischio derivante da ordigni bellici inesplosi deve essere sempre effettuata dal coordinatore per la sicurezza, in sede progettuale, qualora in cantiere siano previste attività di scavo. Tale valutazione. nell’ambito del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) può essere effettuata ad esempio sulla base di dati disponibili.
Inoltre, la valutazione documentale, ove insufficiente per la scarsità di dati disponibili, potrà essere integrata da un’analisi strumentale.

Il terzo quesito: quali collaborazioni per la mappatura degli ordigni?
Il CNI chiede infine, quale sia il ruolo e le forme di collaborazione previste e consentite dalla normativa con il Ministero della Difesa e/o lo Stato Maggiore della Difesa, in quanto unici soggetti presumibilmente in possesso di mappature ufficiali in tema di ordigni bellici inesplosi, al fine di consentire ai Committenti ed eventualmente ai Coordinatori per la sicurezza nei cantieri oggetto di scavo, di poter usufruire di dati storici attendibili che consentano una valutazione aggettiva dei rischi derivanti dalla presenza di ordigni bellici inesplosi?Secondo la Commissione Interpelli non esiste al momento alcuna mappatura ufficiale comprensiva di tutte le aree del territorio nazionale interessate dalla presenza di possibili ordigni bellici. Al riguardo, riporta la Commissione Interpelli, il Ministero della Difesa ha avviato un progetto per la realizzazione di un database geografico, sul quale registrare tutti gli ordigni rinvenuti, da mettere in futuro a disposizione di chi ne ha necessità.

Riferimenti normativi:
Interpello n. 14/2015, del 29/12/2015 art 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito in merito alla bonifica preventiva degli ordigni bellici.

Redazione InSic

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