Direttiva Trasporto merci pericolose: modifica al decreto di recepimento

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Con Decreto 20 marzo 2018 (in GU n.123 del 29-05-2018), il Ministero delle Infrastrutture recepisce la direttiva 2018/217/UE che modifica (a livello comunitario) la direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose. Il decreto ministeriale modifica pertanto l’art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 che attua in Italia la Dir. 2008/68, recependo le previsioni europee.

In base all’art.3 del D.Lgs 35/2017 (di recepimento della Dir Madre) il trasporto di merci pericolose è autorizzato a condizione che siano rispettate le disposizioni stabilite negli allegati elencati al successivo comma 2 lett. a), b) e c).
Ai sensi del comma 2 lett c) – come da ultima modifica – le merci pericolose non sono oggetto di trasporto nella misura in cui ne è fatto divieto nei regolamenti allegati all’ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017, così come l’art. 3, lettere f) ed h) e l’art. 8, paragrafi 1 e 3 dell’ADN, nei quali “parte contraente” è sostituito con “Stato membro”, come opportuno.

Le Modifiche della Dir. 2008/68 nel tempo
La Direttiva 2008/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, recepita con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, è stata più volte soggetta a direttive di modifica poi recepite nel nostro ordinamento. L’art. 5 del decreto rimette al Ministero il recepimento delle direttive comunitarie concernenti l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico della materia del trasporto di merci pericolose su strada, recanti modifiche, tra l’altro, degli allegati A e B dell’ADR.
La Direttiva 2008/68 finora è stata modificata dalla:
direttiva 2010/61/UE della commissione del 2 settembre 2010, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio 2011;
direttiva 2012/45/UE della commissione del 3 dicembre 2012, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2013;
direttiva 2014/103/UE della commissione del 21 novembre 2014, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2015;
direttiva 2016/2309/UE della commissione del 16 dicembre 2016, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2017;
direttiva 2018/217/UE della commissione del 31 gennaio 2018, che adegua per la quinta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della più volte richiamata direttiva 2008/68/CE.

Riferimenti normativi:
DECRETO 20 marzo 2018 del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Recepimento della direttiva 2018/217/UE che modifica la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose, tramite l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico del suo allegato I, capo I. (18A03651)
(GU Serie Generale n.123 del 29-05-2018)


Art. 3 -Disposizioni generali del Decreto Legislativo n.35, del 27/01/2010
Tratto da Banca Dati Sicuromnia

1. Fatte salve le norme generali relative all’accesso al mercato o le norme applicabili in maniera generale al trasporto di merci pericolose, il trasporto di merci pericolose è autorizzato a condizione che siano rispettate le disposizioni stabilite negli allegati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.
2. Fatte salve le eventuali deroghe adottate ai sensi dell’articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell’articolo 35, commi 5 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, come modificati rispettivamente dagli articoli 6, comma 1, lettere c) e d), e 7 del presente decreto, nonché ai sensi dell’articolo 8, commi 5 e 7, le merci pericolose non sono oggetto di trasporto nella misura in cui ne è fatto divieto:
a) negli allegati A e B dell’ADR, come applicabili a decorrere dal 3 gennaio 2018, restando inteso che i termini “parte contraente” sono sostituiti dai termini “Stato membro(*)
b) nell’allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2017, restando inteso che i termini “Stato contraente del RI” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, come opportuno;(*)
c) nei regolamenti allegati all’ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017, così come l’art. 3, lettere f) ed h) e l’art. 8, paragrafi 1 e 3 dell’ADN, nei quali “parte contraente” è sostituito con “Stato membro”, come opportuno.

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