Alternanza Scuola-Lavoro

Alternanza scuola-lavoro: un decreto su sicurezza e formazione degli studenti

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In Gazzetta la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro approvata con Regolamento del Ministro dell’Istruzione (DM 3 novembre 2017, n. 195) che regola le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro.
Il decreto è vigente dal 5 gennaio e si applica agli studenti degli istituti tecnici e professionali, nonché dei licei, impegnati nei percorsi di alternanza negli ultimi tre anni del percorso di studi.
Si applica anche agli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali di Stato.

Per saperne di più alleghiamo a fine notizia, l’articolo di C. Frascheri (Ambiente&Sicurezza sul Lavoro, Marzo 2017) che fa luce su questa nuova metodologia formativa.

Modalità di svolgimento dei percorsi di alternanza
Nell’art.3 –che detta alcune previsioni in termini di modalità di svolgimento dell’alternanza – si ricorda che i percorsi sono regolati dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 inseriti nel Piano triennale dell’offerta formativa predisposto dall’istituzione scolastica e nel Patto educativo di corresponsabilità e sono co-progettati con il soggetto ospitante. L’alternanza può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche e anche all’estero secondo le modalità stabilite dalle istituzioni scolastiche: la durata non può superare l’orario indicato nella convenzione stipulata tra l’istituzione scolastica e la struttura ospitante.
All’art.4 si cita quel patto educativo di corresponsabilità (definito all’art.5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249) che definisce anche i diritti e i doveri degli studenti e dei soggetti con responsabilità genitoriale nel rapporto con l’istituzione scolastica e con gli enti presso i quali è svolto il percorso di alternanza. La durata complessiva delle ore in alternanza scuola-lavoro è di almeno 400 ore negli istituti tecnici e in quelli professionali e di almeno 200 ore nei licei: gli studenti hanno diritto ad un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita della persona e ad una formazione qualificata, coerente con l’indirizzo di studio seguito, che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno; hanno diritto ad una ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalità educative e formative, oltre che sul percorso formativo personalizzato. Vengono supportati da un tutor interno designato dall’istituzione scolastica e da un tutor della struttura ospitante designato dalla struttura ospitante.

Il rispetto delle normative di sicurezza
Al punto 10 dell’articolo 4 si richiede agli studenti in alternanza di garantire l’effettiva frequenza delle attività formative erogate e rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro oltre a ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell’esperienza in alternanza.

La formazione in materia di sicurezza per gli studenti in alternanza
Ulteriori rifierimenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro nell’art. 5 del DM 3 novembre 2017, n. 195: gli studenti devono ricevere preventivamente dall’istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n.81/2008) certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all’ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest’ultima e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti.
Spetta ai dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado l’organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Per ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell’erogazione della formazione possono essere:
a) stipulati dagli uffici scolastici regionali appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l’INAIL e gli organismi paritetici;
b) svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione;
c) promosse forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione.

Al punto 4 dell’art 5 si specifica che il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante (con riferimento all’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221), in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non sia superiore al
– rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto
non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio
– non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.

Sorveglianza sanitaria e tutele assicurative
Agli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria (art.41 D.Lgs. n.81/2008); nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, la stessa è a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri.
L’assicurazione degli studenti è presso INAIL e sono coperti per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell’istituzione scolastica, però le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell’alternanza.

Violazioni del Regolamento
All’art. 6 del decreto si istituiscono le Commissioni territoriali per l’alternanza scuola-lavoro presso ciascun ufficio scolastico regionale (e se ne regola la composizione). A queste commissioni possono rivolgersi sia gli studenti che i soggetti aventi la relativa potestà genitoriale contro le violazioni delle norme di cui agli articoli del Regolamento (dall’art. 2 al 5) commesse in occasione dell’organizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, ovvero legate a disposizioni emanate dalle istituzioni scolastiche in contrasto con il Regolamento.

Riferimenti normativi:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DECRETO 3 novembre 2017, n. 195
Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro. (17G00214) (GU n.297 del 21-12-2017)
Vigente al: 5-1-2018

Redazione InSic

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