Con Decreto Direttoriale 118 del 3 ottobre 2023 il Ministero del lavoro ricostituisce la Commissione per i lavori sotto tensione che formula pareri tecnici su profili concernenti la sicurezza delle attività di lavoro riguardanti impianti e apparecchiature elettriche.
Il funzionamento della Commissione è regolato al Decreto ministeriale del 4 febbraio 2011 (all’Allegato I, par. 2) che definisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di questi lavori ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 81/08.
Nell'articolo
Lavori sotto tensione: la normativa del D.Lgs. n.81/2008
L’articolo 82, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 richiede che l’esecuzione dei lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica (CEI) e riconosciuti idonei per tale attività.
L’art. 82, comma 2 ha previsto l’emanazione del Decreto ministeriale del 4 febbraio 2011 per regolamentare le autorizzazioni sopra i 1000V.
Il Decreto 4 febbraio 2011
Il Decreto riguarda i lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V.
Il Decreto regola:
- I criteri per l’autorizzazione delle aziende (Art. 3 e Allegato II).
- I requisiti per i soggetti formatori (Art. 5 e Allegato III).
- Le condizioni operative (Art. 4 e Allegato I) e le prescrizioni su attrezzature e verifiche (Art. 7).
Compiti della Commissione dei lavori sotto tensione
La Commissione, in base all’Allegato I del DM 4/2/2011 esamina la documentazione prodotta dalle aziende e dai formatori e formula pareri vincolanti per l’iscrizione negli elenchi ministeriali. Il parere è espresso con decreto dirigenziale permettendo l’iscrizione di aziende e formatori nell’elenco degli “autorizzati” allo svolgimento dei lavori sotto tensione.
Inoltre, effettua accertamenti tecnico-amministrativi sulle aziende autorizzate. Indica pareri sospensivi in caso di inadempienze ed in caso di incidenti gravi svolge accertamenti a seguito della comunicazione obbligatoria degli stessi da parte delle aziende autorizzate.
Infine, aggiorna sia l’elenco delle aziende autorizzate che dei soggetti formatori autorizzati. Può avvalersi dell’INAIL che esprime i suoi pareri a seguito di sopralluoghi e accertamenti.
Riunioni e funzionamento della Commissione
La Commissione resta in carica per un triennio ed i membri possono essere nominati per non più di tre mandati complessivi.
Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente: ogni componente rende dichiarazione in ordine alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse. Nell’ordine del giorno deve indicare analiticamente le richieste di autorizzazione e le eventuali questioni tecniche sottoposte all’esame della Commissione.
Al termine di ogni seduta, la Commissione redige apposita scheda riassuntiva contenente gli elementi identificativi della richiesta e l’esito delle valutazioni tecniche assunte, con le relative motivazioni. Le schede sono allegate al verbale di cui al punto 3.3 dell’Allegato I al decreto 4 febbraio 2011.
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