La formazione di preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro

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I preposti, così come gli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale, devono formarsi per acquisire le conoscenze e le competenze necessarie allo svolgimento in sicurezza dei vari compiti in azienda. Quella del preposto è una formazione aggiuntiva rispetto a quella già prevista per tutti i lavoratori.
In questo articolo esaminiamo la formazione dei preposti secondo il D.Lgs 81/08 e l’Accordo Stato Regioni del 2011: i contenuti, la durata, la verifica e l’aggiornamento periodico dei corsi di formazione che deve frequentare questa figura della sicurezza sul lavoro

La formazione dei preposti secondo l’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011

La formazione dei preposti, prevista all’articolo 37 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, deve essere erogata secondo i contenuti approvati nella seduta del 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano tra Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministro della Salute, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012.

Quali corsi di formazione deve seguire il preposto e di quale durata?

L’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 prevede che questi soggetti debbano in primis frequentare gli stessi corsi dei lavoratori, per poi integrare detti percorsi con una formazione particolare, in relazione ai compiti da questi esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, della durata di 8 ore, secondo i criteri e le modalità di seguito descritti. L’attestazione dell’avvenuta formazione deve essere conservata in azienda a cura del datore di lavoro.

In quali casi è consentita la formazione e-learning per il preposto?

Ai sensi dell’articolo 3 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, la modalità di apprendimento e-learning è consentita per i punti da 1 a 5 del programma istituzionale, previsto dall’Accordo.

Quali sono i contenuti della formazione dei preposti?

I contenuti della formazione ai preposti, oltre a quelli già previsti ed elencati all’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. 81/08, comprendono, in relazione agli obblighi dettati all’articolo 19, la trattazione dei seguenti argomenti:
• Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
• Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
• Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
• Incidenti e infortuni mancati;
• Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
• Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
• Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
• Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

In cosa consiste la prova di verifica delle conoscenze?

Per la formazione seguita in aula, al termine del corso, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste, deve essere effettuata, una prova di verifica, (a mezzo di colloquio o tramite un test scritto) finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite.
Per la formazione erogata in e-learning devono essere previste, ai sensi dell’allegato 1, punto “d” dell’Accordo, test di autovalutazione lungo tutto il percorso formativo.

In cosa consiste l’aggiornamento della formazione ai preposti?

I preposti devono effettuare un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Al fine di rendere maggiormente dinamico l’apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettività sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresì previste, anche mediante l’utilizzo di piattaforme e-learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell’attesa dell’espletamento dell’aggiornamento quinquennale.

Redazione InSic

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