Segnaletica di sicurezza, chiarimenti sui pittogrammi UNI

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Con la circolare n. 30 del 16 luglio 2013 il Ministero del Lavoro ha chiarito che l’adozione della segnaletica secondo norma UNI EN ISO 7010:2012 (o secondo altra norma UNI ) è idonea sia nel caso in cui la simbologia differisca a livello grafico da quella contenuta nel Testo Unico di Sicurezza, sia nei casi in cui presenti simboli non contemplati nel D.lgs. 81/2008.

Simboli pittografici UNI e nel Testo Unico

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato la circolare n. 30 del 16 luglio 2013 in materia di segnaletica di sicurezza. La Circolare risponde a numerosi quesiti che riguardano l’Uso e rispondenza dei pittogrammi con la norma UNI EN ISO 7010:2012.
Spiega il Ministero che l’Allegato XXV, richiamato dal Titolo V del Testo Unico di Sicurezza al punto 1, punto 1.3, prevede la possibilità che i pittogrammi differiscano “leggermente dalle figure riportate al punto 3 o presentare rispetto ad esse un maggior numero di particolari, purché il significato sia equivalente e non sia reso equivoco da alcuno degli adattamenti o delle modifiche apportati”.
In effetti, la norma UNI EN ISO 7010:2012, “Segni grafici – Colori e segnali di sicurezza – Segnali di sicurezza registrati” presenta alcune differenti rappresentazioni grafiche, eppure bisogna fare attenzione al significato equivalente, oltreché alla loro valenza in rapporto proprio con i pittogrammi presenti nell’Allegato XXV del D.Lgs. n. 81/2008 e nella Direttiva 92/58/CEE
La differenza fra i simboli utilizzati dalla norma UNI EN ISO 7010:2012 e quelli previsti dal Testo Unico, però, non equivocano il significato, rendendoli equivalenti, al fine del loro utilizzo in ambito nazionale.
Pertanto, l’uso della segnaletica di sicurezza, prevista dalla norma UNI EN ISO 7010:2012, non è in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 .
Il Ministero precisa quindi che in caso di segnali previsti dalla norma UNI EN ISO 7010:2012 e non dal Testo Unico, l’adozione della segnaletica secondo norma UNI è idonea così come l’adozione della segnaletica di sicurezza prevista da altre vigenti norme UNI, ai sensi della previsione contenuta nell’articolo 163 del D.Lgs. 81/08 che espressamente prevede che “Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica”.

Redazione InSic

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