Macchine operanti all’aperto: modifiche alle norme su inquinamento acustico

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In Gazzetta Ufficiale (n.79 del 4-4-2017) sono stati pubblicati i due decreti in materia di inquinamento acustico annunciati durante il Consiglio dei Ministri dello scorso 17 febbraio.
Il D.Lgs. n. 41/2017 e D.Lgs. n.42/2017 sono due decreti di adeguamento alla disciplina UE in materia di (rispettivamente) macchine rumorose operanti all’aperto e rumore ambientale.


Campo di applicazione
Il Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 41 detta “Disposizioni per l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE (concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto)e con il regolamento (CE) n. 765/2008 (norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti)” in forza della Delega rilasciata con Legge Europea 2013 bis (l. n.161/2014)

Obblighi e responsabilità dei fabbricanti
Il decreto apporta modifica al D.Lgs. del 4 settembre 2002, n. 262, recante attuazione della direttiva 2000/14/CE: aggiunge il comma 2 bis all’art. 3 con la previsione che qualora il fabbricante di una attrezzatura (destinata ad operare all’aperto) non sia stabilito nell’UE e non si individui il mandatario “gli obblighi di cui al presente decreto gravano su chiunque, persona fisica o giuridica, immette in commercio o mette in servizio le macchine e attrezzature nel territorio nazionale”.
Riscritta anche parte della disciplina degli organismi di certificazione (art. 12 del D.Lgs. n.262/2002) e si apre alla possibilità di modifica degli allegati del D.Lgs. n.262 anche per via di decreto ministeriale (per espressa modifica dell’art. 14 comma 1 del D.Lgs. n.262/2002).

Sugli organismi di certificazione e la formazione del personale addetto ai controlli
Sempre sugli organismi di certificazione si vedano le modifiche apportate (art.5 del D.Lgs. n.41/2017) all’allegato IX, parte A, dove il punto 3 bis indica i requisiti minimi che devono essere posseduti dagli enti e, sopratutto, si veda il punto 4 che indica i requisiti del personale incaricato dei controlli, ovvero:
a) qualifica di tecnico competente in acustica ambientale;
b) aver frequentato con profitto un corso di formazione in materia di acustica ambientale, compresa l’applicazione della direttiva 2000/14/CE, che attribuisce almeno tre crediti formativi.
Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n.41/2017 si richiede che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (19/04/2017), il Ministero dell’ambiente di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, stabilirà le caratteristiche del corso di cui all’allegato IX, parte A, punto 4, lettera b).

Sanzioni
Si aggiunge all’art. 15 del D.Lgs. n.262/2002 una speicifca previsione in materia di sanzioni: il nuovo comma 5 bis (aggiunto ex novo) prevede: “I soggetti di cui all’articolo 3 che immettono in commercio o mettono in servizio macchine ed attrezzature di cui all’allegato I, parte b) e parte c), per le quali è riscontrato da parte dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale il superamento del livello di potenza sonora garantito, sono soggetti, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 50.000”.
E si aggiunge che le attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni sarà svolto dall’Ispra (nuovo comma 9 bis).

Riferimenti normativi:
DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 41
Disposizioni per l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. (17G00054) (GU n.79 del 4-4-2017)
Vigente al: 19-4-2017

Redazione InSic

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