Lavoratori agricoli: chiarimenti INAIL su assicurazione infortuni/malattie professionali

1334 0
L’INAIL ha diramato la Circolare n.32/2014 in materia di “Riduzione contributi agricoli per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.”

Ricorda l’INAIL che l’articolo 1 comma 128, della legge 147/2013 ha disposto che con effetto dal 1º gennaio 2014 stabilita la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2014, 1.100 milioni di euro per l’anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

Con determina presidenziale INAIL n.67/2014, sono state definiti i criteri e le modalità di applicazione della riduzione percentuale dei premi e contributi assicurativi nonché la misura per l’anno 2014: tale determina è stata approvata con decreto 22 aprile 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con circolare n. 25 del 7 maggio 2014 sono stati poi illustrati i criteri e le modalità operative per l’applicazione della riduzione, facendo ivi rinvio alle ulteriori istruzioni operative, a cura di Inps e Inail, per la concreta applicazione della riduzione ai contributi assicurativi dovuti per la gestione agricoltura, di cui al titolo II del citato d.p.r. 1124/1965, riscossi in forma unificata.

INAIL con la circolare n.32/2014 conferma che la misura della riduzione percentuale dell’importo dei contributi agricoli é pari al 14,17% che si applica in uguale misura a tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione per il triennio 2014-2016, in presenza dei criteri generali illustrati al par. 2
La riduzione si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa vigente ad altro titolo per lo specifico settore agricolo e si applica al contributo assicurativo dovuto al netto di tutti gli altri “sconti” ed agevolazioni.
La suddetta percentuale è aggiornata per ciascuno degli esercizi successivi al 2014, con determina del Presidente dell’Inail sulla base delle elaborazioni della Consulenza statistico attuariale del predetto Istituto, comunicata entro il 31 ottobre dell’anno precedente quello di riferimento, al Ministero del Lavoro tramite decreto direttoriale da emanarsi entro la fine dell’anno precedente quello di riferimento.

Fra i criteri generali, definiti all’articolo 2 INAIL segnala che, per l’individuazione dei destinatari della riduzione si prende a riferimento:
A. Inizio delle lavorazioni;
A.1. Lavorazioni iniziate da oltre un biennio;
A.2. Lavorazioni iniziate da non oltre un biennio;
B. gestione assicurativa.

La legge di stabilità 2014 ha fissato il principio dell’andamento infortunistico aziendale quale criterio guida per l’individuazione dei beneficiari della riduzione, in linea con le politiche assicurative in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dell’Inail e con le vigenti modalità di determinazione dei premi assicurativi ordinari, soggetti appunto all’oscillazione dei tassi per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività.
Per le attività iniziate da oltre un biennio si fa riferimento, ai fini della determinazione del periodo di osservazione del predetto andamento, ai primi tre anni del quadriennio precedente l’anno interessato dal pagamento del premio, fermo restando che nell’ipotesi di attività iniziata da meno di quattro anni, occorre comunque almeno un anno completo di attività.
Per le imprese/soggetti che hanno iniziato l’attività da non oltre un biennio, la legge ha correlato l’applicazione della riduzione al rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 196 e 207 delle modalità per l’applicazione delle tariffe approvate con il d.m. 12 dicembre 2000.
L’applicazione della riduzione è riconosciuta a seguito di istanza presentata con modalità telematica.

La circolare 32/2014 riporta poi nel dettaglio le condizioni in presenza delle quali si applica la riduzione, a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio oppure da non oltre un biennio, per ciascuna categoria di lavoratori agricoli.

Riferimenti normativi:
Circolare Inail n. 32/Inps n. 83 del 1 luglio 2014Riduzione contributi agricoli per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative

Redazione InSic

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell'ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore