Ispezioni

Ispettorato del Lavoro: lo Statuto in Gazzetta

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In Gazzetta ufficiale (n.143 del 21-6-2016) è stato pubblicato il D.P.R. 26 maggio 2016 n.109 che contiene lo Statuto del nuovo Ispettorato nazionale del Lavoro, previsto dal D.Lgs. n.149/2015 (uno dei decreti delegati del Jobs Act) per il riordino dell’attività ispettiva, in base ai principi e criteri di conformità dello Statuto.
Il Regolamento è entrato in vigore formalmente il 22 giugno 2016 e riporta funzioni e organizzazione dell’Ispettorato, in 13 articoli.

Organi e funzioni
Il nuovo Ispettorato, noto come “Agenzia unica per le ispezioni del lavoro” ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile (art.1) svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’INPS e dall’INAIL e le funzioni previste dall’articolo 2, comma 2, del decreto istitutivo (art.2 del DPR 149/2015).
È composto da tre organi che restano in carica per 3 anni e sono rinnovabili per una sola volta:
a) il direttore (regolato all’articolo 4);
b) il Consiglio di amministrazione(regolato all’articolo 5);
c) il collegio dei revisori (regolato all’articolo 6);.

All’articolo 7 si regolano le funzioni dei dirigenti dell’Ispettorato che curano l’attuazione degli indirizzi e dei programmi generali predisposti dal direttore per l’attuazione della convenzione, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando i relativi poteri di spesa; formulano proposte ed esprimono pareri al direttore e dirigono, controllano e coordinano l’attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia oltre a gestire il personale e le risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.

Poteri dell’Ispettorato
L’articolo 9 regola la Convenzione con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali che dovrà definire gli obiettivi attribuiti all’Ispettorato nell’ambito delle attività ad essa demandate e con particolare riferimento alla attività di contrasto al lavoro nero e irregolare, in un arco non superiore a tre anni.Nella Convenzione vengono anche definite:
a) le risorse finanziarie disponibili per il raggiungimento degli obiettivi assegnati all’ispettorato;
b) le strategie per il miglioramento dei servizi;
c) le modalità di verifica dei risultati di gestione;
d) le modalità necessarie ad assicurare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la conoscenza dei fattori gestionali interni all’ispettorato, quali l’organizzazione, i processi e l’uso delle risorse.

In base poi all’articolo 10 si fissano i Poteri ministeriali di vigilanza dell’Ispettorato che comprendono, in particolare, l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l’approvazione dei programmi di attività, l’emanazione di direttive con l’indicazione degli obiettivi da raggiungere, l’acquisizione di dati e notizie, l’effettuazione di ispezioni per accertare l’osservanza delle prescrizioni impartite e l’indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere.

Riferimenti normativi:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 2016, n. 109
Regolamento recante approvazione dello Statuto dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
(GU n.
143 del 21-6-2016)
Vigente al: 22-6-2016

Redazione InSic

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