Formazione in assenza di Organismo Paritetico

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Pubblichiamo un quesito pervenuto alla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro le corrette modalità da applicare per l’erogazione di attività di formazione in assenza di Organismo Paritetico

Il quesito

Come ci si deve comportare in assenza di Organismo Paritetico Provinciale di settore per erogare in proprio la formazione in materia di sicurezza e per rilasciare l’attestato?

Secondo l’Esperto

Il comma 12 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, stabilisce che “la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro …”. Da qui si evince che, qualora i suddetti organismi non siano presenti, nel territorio in oggetto (provincia o regione), il datore di lavoro è autorizzato a svolgere autonomamente l’azione formativa.
A quanto sopra bisogna aggiungere che, gli enti bilaterali legittimati a svolgere attività di collaborazione con l’azienda in questione sono solo quelli nati ad iniziativa di “una o più organizzazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro” nell’ambito del sistema contrattuale di riferimento, come meglio specificato dalla circolare 20/2011 del Ministero del lavoro; quindi il datore di lavoro dovrà individuare l’ente bilaterale di riferimento all’interno del CCNL applicato ad i propri dipendenti e nel proprio territorio, in mancanza di uno di questi elementi è autorizzato a procedere autonomamente.

Redazione InSic

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