Malattia in occasione di lavoro e rischio elettivo

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Commentiamo una recente sentenza della Corte di Cassazione Civile che interpreta in senso lato la nozione di “occasione di lavoro” rispetto a quello di “a causa del lavoro” per il riconoscimento della malattia professionale andando oltre il solo contesto produttivo, fino a ricomprendervi anche le condizioni ambientali, quelle socio-economiche e quelle che dipendono da soggetti terzi estranei all’organizzazione dell’azienda stessa.

Secondo quando previsto dall’art.2 del DPR n.1124/65 “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” l’infortunio sul lavoro si determina per causa violenta e in occasione di lavoro, da cui derivino postumi invalidanti permanenti o temporanei a danno del lavoratore.
Nella sentenza della Cassazione civile del 5 gennaio 2015, n. 6 la Corte ha inteso assumere, in una accezione più lata il concetto di “occasione di lavoro” rispetto a quello di “a causa del lavoro” per il riconoscimento invece della malattia professionale, non solo a quei fatti che sono strettamente legati all’organizzazione del lavoro o direttamente riconducibili all’apparato produttivo, nella quale è insito un rischio professionale, andando oltre quindi il solo contesto produttivo fino a ricomprendervi anche le condizioni ambientali, quelle socio – economiche e quelle che dipendono da soggetti terzi estranei all’organizzazione dell’azienda stessa o a fatti attribuibili in qualche modo allo stesso lavoratore.
Viene ribadito che l’evento infortunistico non deve essere visto nella sola oggettiva materialità, ma deve essere verificato in concreto rispetto alle attività professionali in cui esso è accaduto, senza prescindere dalle circostanze di fatto, tempo e di luogo che hanno contribuito ad oltrepassare i limiti, aggravandone, il rischio generico che caratterizza i comuni comportamenti privati.

In tutti questi casi si è in presenza di specifico rischio lavorativo legato al più ampio concetto di ambiente e di condizioni di lavoro, con il solo limiti, ai fini dell’esclusione della risarcibilità del danno del cd “rischio elettivo”, cioè di quei danni provocati da una scelta volontaria del lavoratore, diretta al soddisfacimento di mere esigenze personali che da sola ha contribuito a instaurare un efficiente rapporto eziologico nella causazione dell’infortunio.

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Redazione InSic

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