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Fondo vittime amianto: in Gazzetta il decreto sull’erogazione delle prestazioni

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In Gazzetta Ufficiale (n.1 del 2-1-2017) il decreto del Ministero del Lavoro del 27 ottobre 2016 che indica le procedure per l’erogazione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto per gli operatori portuali.
L’erogazione vale per il periodo 2016-18 e riferisce al Fondo per le vittime dell’amianto, istituito all’art. 1 comma 278 della legge di Stabilità 2016 (28 dicembre 2015 n. 208) con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e costituiscono il limite massimo di spesa per ciascuno di tali anni.

I Destinatari
Destanatari degli interventi, gli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto, nell’esecuzione delle operazioni portuali, nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge n. 257 del 1992, nei confronti dei quali sia dovuto il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, così come liquidato con sentenza esecutiva.

Le Prestazioni
In base all’art.4 del DM 27/10/2016 le prestazioni del Fondo concorrono al pagamento in favore dei soggetti sopra individuati, di quanto agli stessi è dovuto, a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, così come liquidato con sentenza esecutiva nella misura di una quota percentuale, uguale per tutti gli aventi diritto, che sarà stabilita dall’INAIL con determinazione del Presidente, entro i quindici giorni successivi alla data di scadenza delle domande per ciascun anno, in ragione del numero delle domande pervenute ritenute accoglibili, dell’ammontare dei risarcimenti stabiliti in sentenza e nel rispetto del limite di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 (si veda in art.4 i dettagli della procedura che vede coinvolto INAIL nell’erogazione delle somme).
Le prestazioni del Fondo, chiarisce l’art.5, non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell’ordinamento e si cumulano con essi.

Accesso alle prestazioni
Per accedere alle prestaizoni (si veda art.3 del DM 27/10/2016), i destinatari (sopra individuati) devono presentare domanda all’INAIL entro e non oltre il 28 febbraio (per le prestaizoni negli anni 2017 e 2018) con riferimento alle sentenze esecutive depositate nel corso dell’anno precedente, dandone contestuale comunicazione all’impresa debitrice così come individuata nella sentenza esecutiva.
Per l’accesso alle prestazioni dell’anno 2016, i medesimi devono presentare la domanda entro e non oltre sessanta giorni successivi a quello dell’entrata in vigore del decreto con riferimento alle sentenze esecutive depositate entro il 31 dicembre 2015, dandone contestuale comunicazione all’impresa debitrice così come individuata nella sentenza esecutiva.
Inoltre, va sempre trasmessa copia autentica della sentenza esecutiva che individua il debitore, liquidando il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale.

Riferimenti normativi:
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 27 ottobre 2016
Procedure e modalità di erogazione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto, nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257.
(GU n.1 del 2-1-2017)

Redazione InSic

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