In Gazzetta le Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali

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In questa pagina seguiamo l’aggiornamento delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province  autonome, integrate e modificate  dal  Comitato  tecnico-scientifico.

Di seguito vediamo cosa contengono le Linee Guida, a quali attività si riferiscono e l’ultima versione disponibile (aggiornata al Marzo-Aprile 2022).

Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali: cosa sono e cosa contengono

Le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali sono un Documento di indirizzo che individua i principi di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio: norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione e distanziamento, per tutelare i fruitori delle attività e dei servizi elencati nel Documento.

Contengono Indicazioni e Principi di carattere generale e misure specifiche per le singole attività elencate.

A quali attività si applicano le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali

  • Ristorazione e cerimonie.
  • Attivita’ turistiche e ricettive.
  • Cinema e spettacoli dal vivo.
  • Piscine termali e centri benessere.
  • Servizi alla persona.
  • Commercio.
  • Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre.
  • Parchi tematici e di divertimento.
  • Circoli culturali, centri sociali e ricreativi.
  • Convegni, congressi e grandi eventi fieristici.
  • Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino’.
  • Sagre e fiere locali.
  • Corsi di formazione.
  • Sale da ballo e discoteche.

Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali e Protocolli di sicurezza

Non entrano nel merito delle specifiche misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, per le quali si rimanda a normativa e protocolli vigenti.
Associazioni di categoria e altri soggetti rappresentativi possono redigere ulteriori protocolli attuativi di dettaglio ed eventualmente più restrittivi, purché nel rispetto di tali principi generali, la cui attuazione deve essere garantita e soggetta a verifiche puntuali effettuate dalle competenti autorità locali.

Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali e aggiornamento

In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico, sempre oggetto di un attento monitoraggio e in relazione alla possibilità di nuove ondate dell’epidemia, le misure indicate dalle linee Guida potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo. Inoltre, disposizioni normative nazionali successive all’adozione delle linee guida possono intervenire in modifica degli attuali obblighi igienico-sanitari e comportamentali, derogando ai principi espressi.

Linee guida per la ripresa delle attività economiche – Edizione 2022

Con l’Ordinanza del 1° aprile 2022 sono adottate le nuove «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» elaborate dal Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 30 marzo 2022 e valide dal 1° aprile al 30 aprile 2022.

Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali le novità

Gli indirizzi forniti sono stati integrati con alcuni nuovi elementi conoscitivi, legati all’evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, tra cui la vaccinazione anti-COVID19 e l’introduzione progressiva della certificazione verde COVID-19.
Le misure di prevenzione sono state ulteriormente semplificate e rese coerenti con l’attuale scenario epidemiologico, caratterizzato da una graduale riduzione complessiva dell’impatto sui sistemi ospedalieri e dalla verosimile evoluzione verso una fase di transizione rispetto all’attuale emergenza pandemica.

Si è inoltre tenuto conto che le indicazioni scientifiche internazionali non escludono la possibilità che il soggetto vaccinato possa contagiarsi, pur senza sviluppare la malattia, e diffondere il contagio: pertanto, la presentazione di una delle certificazioni verdi COVID-19 non sostituisce il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio, quali in particolare l’utilizzo della mascherina negli ambienti chiusi (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Linee guida per la ripresa delle attività economiche – Edizione 2021

In Gazzetta l’ORDINANZA 2 dicembre 2021 del MINISTERO DELLA SALUTE adotta le «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» edizione 2021 (GU Serie Generale n.290 del 06-12-2021).

Il documento aggiorna e sostituisce le precedenti Linee guida adottate con l’ORDINANZA 29 maggio 2021 del Ministero della Salute in attuazione dell’art. 10-bis del DL Riaperture.

Vediamo di seguito il contenuto delle Linee Guida, le novità rispetto all’edizione precedente (riportata in fondo) e un focus sulle attività di formazione.

Linee guida per la ripresa delle attività economiche – Edizione Dicembre 2021 – le novità

Le Linee Guida Covid delle Regioni per la ripresa delle attività economiche (Ed.Dicembre 2021) tengono sempre conto delle disposizioni del Decreto Riaperture (decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, ma anche del decreto-legge n. 65 del 18 maggio 2021 e sono adottate ai sensi dell’art. 1, comma 14, del Decreto Riaperture 2020 (decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020).

Cosa cambia rispetto alle precedenti Linee guida (Maggio 2021)?

Pur essendo mantenuta l’impostazione quale strumento sintetico e di immediata applicazione, gli indirizzi delle Regioni sono stati integrati con alcuni nuovi elementi conoscitivi tra cui:

Si è voluto poi rimarcare le misure di prevenzione sicuramente efficaci, in luogo di misure che, pur diffusamente adottate, non aggiungono elementi di maggiore sicurezza.

Contenuto delle Linee guida Covid delle Regioni

Il documento:

  1. individua i principi di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio:
  2. norme igieniche e comportamentali,
  3. utilizzo dei dispositivi di protezione,
  4. distanziamento
  5. contact tracing, per tutelare i fruitori delle attività
  6. Conferma gli obblighi di verifica del possesso della certificazione verde COVID-19, previsti dalla normativa vigente, ma non entra nel merito delle specifiche misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, per le quali si rimanda a normativa e protocolli vigenti (nel DPCM del 2 marzo 2021);
  7. Ricorda che associazioni di categoria e altri soggetti rappresentativi possono redigere ulteriori protocolli attuativi di dettaglio eventualmente più restrittivi;
  8. Conferma che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo;
  9. Lascia salve, inoltre, disposizioni normative nazionali successive all’adozione delle presenti Linee guida che intervengono a modifica degli attuali obblighi igienico-sanitari e comportamentali.
  10. Per l’accesso alle attività economiche e ricreative è necessario tenere conto delle previsioni del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, con particolare riferimento all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (il cui possesso non esclude la possibilità di contagio).

A quali attività si applicano le Linee guida Regioni (ed. dicembre 2021)

Le Linee Guida Covid delle Regioni riguardano i seguenti settori di attività:

  • Ristorazione e cerimonie
  • Attività turistiche e ricettive
  • Cinema e spettacoli dal vivo
  • Piscine termali e centri benessere
  • Servizi alla persona
  • Commercio
  • Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre
  • Parchi tematici e di divertimento
  • Circoli culturali, centri sociali e ricreativi
  • Convegni e congressi
  • Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
  • Sagre e fiere locali
  • Corsi di formazione
  • Sale da ballo e discoteche.

Di seguito un focus sulle attività dei Corsi di formazione.

Attività di Formazione: le indicazioni delle Linee guida regionali (Ed. 2021)

CORSI DI FORMAZIONE

Le indicazioni relative ai CORSI DI FORMAZIONE riguardano le attività formative da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi:

  • gli esami finali (teorici e/o pratici);
  • le attività di verifica;
  • le attività di accompagnamento;
  • tutoraggio;
  • e orientamento in gruppo e individuali.

Le raccomandazioni della Regioni

Le Regioni raccomandano di:

  • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.
  • rilevare la temperatura corporea, impedendo l’accesso in aula o alla sede dell’attività formativa in caso di temperatura >37,5 °C.
  • Rendere disponibile prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani per utenti e personale
  • Mantenere l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, per consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.
  • Privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui;
  • Privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni.
  • organizzare gli spazi destinati all’attività in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti (o 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio).
  • assicurare l’uso della mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti.
  • situare la postazione del docente ad almeno 2 metri dalla prima fila dei discenti.

Gli obblighi fissati dalle Regioni

Le Regioni pongono invece l’obbligo di:

  • garantire la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti
  • dare particolare attenzione
    • alle superfici più frequentemente toccate,
    • ai servizi igienici
    • e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).
  • pulire e disinfettare eventuali strumenti e attrezzature ad ogni cambio di utente;
  • garantire una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata.
  • mantenere aperte, salvo condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità, al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni.
    • porte,
    • finestre
    • vetrate
  • verificare l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti.
  • In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna.
  • Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria.

Linee guida per la ripresa delle attività economiche – Edizione Maggio 2021

Le «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» (Ed. Maggio 2021) sono state redatte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e aggiornate rispetto alle linee guida regionali prodotte in data 28 aprile 2020.

Di seguito vediamo

Linee guida regionali per la ripresa delle attività: a quali settori si applicano?

Gli aggiornamenti delle Linee guida riguardano i seguenti settori (vedi qui l’elenco completo):

  • sale giochi,
  • sale scommesse,
  • sale bingo e casinò;
  • sagre e fiere locali;
  • corsi di formazione.

Le Associazioni di categoria possono adottare ulteriori protocolli attuativi di dettaglio ed eventualmente più restrittivi.

I settori sopra citati sono le attività maggiormente penalizzate dal meccanismo delle chiusure in base allo scenario; costituiscono settori in cui il rispetto delle misure previste è più concretamente realizzabile e controllabile rispetto alla pubblica via e ai comportamenti negativi (assembramenti) che vi si registrano.

Inoltre, le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.

Perché sono vincolanti?

Ricordiamo che il DL 33/2020 specifica (al comma 14) che “Le attività economiche, produttive e sociali devono  svolgersi nel rispetto dei contenuti di  protocolli  o  linee  guida  idonei  a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”.

Ricordiamo anche che ai sensi del comma 15 il mancato rispetto dei Protocolli comporta la sospensione delle attività.

Il Contenuto delle Linee guida regionali e le novità

Le Regioni spiegano che il Documento si pone in continuità con le precedenti Linee guida “dimostrati efficaci per favorire l’applicazione delle misure di prevenzione e contenimento nei diversi settori economici trattati”.

Quali novità? Presenti nuovi elementi conoscitivi, legati all’evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, anche in un’ottica di semplificazione.

Il documento individua i principi di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio, quali norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione, distanziamento e contact tracing.

Linee guida e Campagna vaccinale

Alla luce dell’evoluzione della Campagna vaccinale, le Regioni scrivono nel Documento che il possesso e la presentazione di certificazioni vaccinali non sostituisce il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio quali, ad esempio,

  • il distanziamento interpersonale
  • l’utilizzo della mascherina
  • l’igienizzazione della mani e delle superfici.

Antonio Mazzuca

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