Covid-19 e lavoro agile, cosa dice il decreto legge 13/03/2021 n.30

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In vigore da oggi, 17 giugno 2021 le misure previste in materia di lavoro agile dal DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 30 convertito con modificazioni dalla L. 6 maggio 2021, n. 61 (in G.U. 12/05/2021, n. 112).

Le misure fanno parte degli interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena e si concentrano nell’art. 2 del DL convertito, titolato: “Lavoro agile, congedi per genitori e bonus baby-sitting”.

Lavoro agile per lavoratori dipendenti: chi ne ha diritto e fino a quale età?

In base al DL 30/2021, fino al 30 giugno il lavoratore dipendente con figlio minore di sedici anni alternativamente all’altro genitore può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente

  • in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio,
  • alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio,
  • alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
  • Ciò vale per entrambi i genitori in caso di figli di ogni età con disabilità accertata o con bisogni educativi speciali in tutti i casi previsti sopra, o nel caso in cui i figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

Diritto alla disconnessione e Smart working

Introdotto in sede di conversione del DL 30/2021 il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. Tale diritto non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.

Astensione dal lavoro: chi ne ha diritto e fino a quando?

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore di minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente

  • in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio
  • alla durata dell’infezione da ((SARS-CoV-2)) del figlio,
  • alla durata della quarantena del figlio
  • l’astensione vale per entrambi i genitori in caso di figli disabili o con bisogni educativi accertati (di cui sopra).
  • Per i periodi di astensione è riconosciuta in luogo della retribuzione un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa.

Congedi e diritto all’indennità: come funzionano e per quali periodi?

Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 fino al 17 giugno 2021 (data di entrata in vigore del DL 30/21), possono essere convertiti a domanda nel congedo con diritto all’indennità e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Valgono durante:

  • i periodi di sospensione dell’attività didattica/educativa in presenza del figlio,
  • di durata dell’infezione da ((SARS-CoV-2)) del figlio,
  • di durata della quarantena del figlio,

Astensione dal lavoro per lavoratori con figli fra 14 e 16 anni

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Bonus baby sitting 2021: a chi spetta?

In base all’art.2 comma 6 del DL 30/2021 convertito, alcune classi di lavoratori possono chiedere per i figli conviventi minori di anni 14, uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali (erogato).

Si tratta di:

  • lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS
  • Autonomi
  • lavoratori autonomi non iscritti all’INPS
  • Il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19,
  • i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato,

Bonus baby sitting: come funziona?

Può essere versato:

  • mediante il libretto famiglia;
  • direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione dei figli ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
  • subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari in caso di lavoratori autonomi non iscritti all’INPS
  • incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido e può essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo

Astensione dal lavoro: quando non è possibile?

Per i giorni in cui un genitore

  • svolge la prestazione di lavoro in modalità agile
  • fruisce del congedo
  • oppure non svolge alcuna attività lavorativa
  • o è sospeso dal lavoro

 l’altro genitore non può fruire dell’astensione di o del bonus salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure previste.

Redazione InSic

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