Site icon InSic

Accesso senza Green Pass: per quali attività? il DPCM con l’elenco delle esigenze essenziali e primarie per la persona

Shopping cart.

In Gazzetta il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2022 che riporta le attività rispondono a “le esigenze essenziali e primarie della persona” e per le quali, pertanto, non viene richiesto il possesso di alcuna delle certificazioni verdi COVID-19 (Green pass base e rafforzato).

Le regole sono applicabili a partire dal 1° febbraio 2022. Il rispetto delle misure è assicurato dai titolari degli esercizi citati nell’allegato al Decreto e dai responsabili dei servizi previste alle lettere b), c) e d), attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.

Quali Attività riguardano “esigenze essenziali e primarie della persona”?

Le attività, anche al chiuso, per le quali, dunque non serve il Green Pass (né base, né rafforzato) sono quelle che soddisfano:

a) esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l ‘accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio (si veda l’allegato al decreto);

b) esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento  di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie (articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, (fermo restando quanto previsto dall’articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi) e dall’articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice ;

c) esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l ‘accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;

d) esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

Per quali attività occorre il Green Pass?

Ricordiamo che sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di Green pass base (da tampone/guarigione/vaccinazione) l’accesso ai seguenti servizi e attività, nell’ambito del territorio nazionale:

Per quali attività serve il Super Green Pass o Green Pass rafforzato?

Alla luce del DL Festività 221/21 e del DL Covid 229/21l’obbligo di Green Pass rafforzato o Super Green Pass (da guarigione/completamento del ciclo vaccinale/da terza dose booster) vale per tutte le seguenti attività:

Per maggiori informazioni in materia di restrizioni COVID-19 alle attività:

Allegati

Giornalista e Formatore certificato in Sicurezza sul lavoro
a.mazzuca@insic.it
M. 3351739668

Exit mobile version