La formazione delle squadre antincendio: quali i riferimenti normativi?

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Un quesito pervenuto alla rivista Antincendio riguarda la normativa di riferimento per la formazione delle squadre: dal personale addetto alle tempistiche di aggiornamento. Inoltre, il quesito si articola sulle docenze per i Formatori qualificati. Risponde Sandro Marinelli.

Il quesito
Chi è abilitato a formare il personale addetto alle squadre antincendio? Da quali norme viene stabilito? È previsto l’aggiornamento antincendio e se si con quali tempistiche e da chi può essere svolto (norme di riferimento)?
Il personale che ricopre incarichi di Formatore Qualificato (ad esempio Datori di Lavoro, Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione etc.) possono svolgere attività di docenza in materia di formazione/aggiornamento antincendio? Colgo l’occasione, altresì, per conoscere quali percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio primo soccorso, dirigenti e preposti di settore, lavoratori a rischio etc.) possono svolgere in qualità di docenti i predetti “Formatori Qualificati”?.

Secondo l’Esperto
In materia di squadre antincendio, la normativa di riferimento è ancora il D.M. 10/03/98 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro) emanato ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 626/94, oggi sostituito dall’art. 46 del D.Lgs. n. 81/08 che fa sempre riferimento al predetto D.M., che resta, ancor oggi, l’unico decreto attuativo emanato ai sensi del citato art.46.
In tale decreto sono fissati i “contenuti mini mi dei corsi di formazione per addetti alla lotta antincendio ed alla gestione delle emergenze”, ma nulla si dice sui soggetti formatori abilitati ad erogare la predetta formazione per le squadre antincendio. Per colmare questa ed altre lacune esistenti nella legislazione vigente, il Ministero dell’Interno ha da tempo predisposto una revisione al D.M. 10/03/98, ma tale revisione, presentata persino al Forum di Prevenzione Incendi svoltosi a Milano il 26/09/2013 dal coordinatore del gruppo di lavoro ad hoc ing. Inzerillo, non ha avuto ancora la luce e non è stata ancora pubblicata nella Gazzetta della Repubblica Italiana.
In tale proposta di revisione del D.M. 10/03/98, vengono fissati i requisiti dei formatori (l’art.8 della revisione proposta al comma 3 sancisce che “i docenti devono possedere un’esperienza come formatori in materia antincendio di almeno novanta ore, ovvero, aver frequentato un corso di formazione per formatori erogato dal Corpo Nazionale Vigili del fuoco….secondo modalità…..”

Per i docenti della parte teorica è richiesto almeno il possesso di un diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico, vengono fissate le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento. Per quest’ultimo aspetto, l’aggiornamento, la nuova proposta prevede, all’art.7- comma 4, una cadenza almeno quinquennale, in linea con quanto stabilito dall’art. 37 comma 9 del D.Lgs. n. 81/08.
In definitiva, bisognerà attendere l’emanazione del Nuovo D.M. 10/03/98 per vedere definitivamente completata la normativa che regolamenta la formazione delle squadre addette alla lotta antincendio ed alla gestione delle emergenze.

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Redazione InSic

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