locali di pubblico spettacolo

Attività di intrattenimento e pubblico spettacolo: consigli per il professionista antincendio

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Abbiamo già visto su InSic la normativa di riferimento per le attività di pubblico spettacolo: dal Decreto 19/8/1996 alla recentissima Regola tecnica di prevenzione Incendi – RTV 15 emanata con Decreto 22/11/2022 che regola queste attività alla luce della nuova progettazione antincendio introdotta col Codice di prevenzione incendi.

Sulla rivista Antincendio, P. Muneretto (Direttore VV.F. Venezia) analizza gli aspetti procedurali e tecnici e le novità introdotte dalla nuova Regola Tecnica verticale. Vediamo di seguito alcuni consigli utili al professionista antincendio chiamato ad occuparsi degli aspetti tecnici procedurali e gestionali antincendio per queste attività!

L’articolo “Nuove prospettive per le attività di pubblico spettacolo”, articolo tratto dalla rivista Antincendio – febbraio 2023 di Paolo Muneretto, Direttore Coordinatore presso il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Venezia è liberamente acquistabile sulle pagine di EPC Editore nella sezione ARTICOLI IN PDF.

Manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo: le difficoltà per il professionista antincendio

Gli aspetti che creano la maggior parte dei dubbi interpretativi e applicativi procedurali per le manifestazioni temporanee negli organizzatori, nei progettisti, nei componenti delle Commissioni di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo e negli uffici delle Amministrazioni Locali deputati al rilascio delle autorizzazioni o della ricezione delle SCIA, sono senz’altro la varietà di procedure, prassi, indicazioni, modulistica, che si può incontrare nei vari siti istituzionali e non, blog,.

Dopo le circolari emanate a seguito degli incidenti accaduti in Piazza San Carlo a Torino nel 2017, si sono sovrapposti ulteriori adempimenti e indicazioni che hanno contribuito ad aumentare la confusione. Un’applicazione delle stesse in modo indiscriminato, a volte poco razionale, ha creato incombenze e costi aggiuntivi che, in realtà forse, non hanno incrementato di pari passo il livello di sicurezza delle manifestazioni.

Gestione antincendio delle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo, cosa considerare?

Molto spesso ci si è focalizzati su aspetti numerici e tipologici (quantificazione numerica del livello di rischio valutato per la manifestazione, numero degli addetti alla sicurezza, ecc.), piuttosto che approfondire e analizzare qualitativamente i vari fattori che contribuiscono alla corretta gestione dell’evento.

Questi sono tra gli aspetti che è realmente necessario approfondire e valutare concretamente:

  • la tipologia e il livello di formazione e informazione specifica degli addetti,
  • l’efficacia del livello organizzativo,
  • l’appropriatezza dei piani di gestione della sicurezza
  • la specificità dei piani di emergenza per l’evento in questione

Come individuare un evento come di pubblico spettacolo

Uno degli aspetti primari del processo autorizzativo è rappresentato dall’individuazione dell’evento come attività di pubblico spettacolo e dell’ambito dell’evento come “locale” di pubblico spettacolo. Le risposte ai vari quesiti che sono stati presentati nel tempo non hanno dato i caratteri della certezza auspicati da molti. Purtroppo, la molteplicità della tipologia di eventi e di ambientazioni non sempre consentono una chiara identificazione, lasciando quei confini di indeterminatezza che solo a livello locale, con l’analisi ragionata della situazione, possono trovare adeguata risposta.

 Va chiarito che per manifestazione pubblica deve intendersi qualsiasi iniziativa con natura o finalità varia (politica, sociale, ricreativa) in luogo pubblico che comporta la presenza di gruppi di persone.

Attività di pubblico spettacolo: adempimenti amministrativi

Le manifestazioni pubbliche trovano i riferimenti amministrativi negli articoli 18 e 25 del T.U.L.P.S. Le attività di pubblico spettacolo e trattenimento sono invece rappresentate dai divertimenti, amenità o distrazioni intenzionalmente offerti al pubblico. Nell’attesa di un auspicato aggiornamento del T.U.L.P.S. per gli aspetti procedurali relativi al pubblico spettacolo, si ritiene utile, per comprenderne meglio gli attuali termini, fare un salto temporale di quasi 82, all’inizio degli anni 30 del Ventesimo secolo, quando è stato promulgato il R.D. n. 773 il 18 giugno 1931.

Con il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza lo Stato cerca di effettuare un riordino normativo disciplinando una serie di attività effettuabili dai privati e le relative autorizzazioni necessarie, nel tentativo di consolidare le attività di polizia e controllo del regime. Da una parte il potere di controllare (e autorizzare o negare) l’effettuazione di uno spettacolo che poteva essere contrario alla politica del momento, al buon costume e alla moralità, con la previsione degli articoli 68 e 69, secondo i quali è necessario ottenere la licenza dell’Autorità di pubblica sicurezza, dall’altra il dovere di garantire la sicurezza dei propri cittadini, esplicitato con l’articolo 80 che prescrive che il “locale” debba essere controllato da una commissione tecnica per verificare la sicurezza e solidità dell’edificio, la presenza di uscite di emergenza idonee in caso d’incendio.

Quando si tratta di “pubblico” spettacolo?

 Appare chiaro quindi che i primi articoli si riferiscono all’aspetto soggettivo dello spettacolo o trattenimento e all’obbligo per l’organizzatore di ottenere personalmente la licenza. L’articolo 80 invece si riferisce agli aspetti oggettivi dell’edificio ed è applicabile solo quando si concretizza il “locale” di pubblico spettacolo, dove si possono (e devono) verificare le condizioni di sicurezza e stabilità dell’edificio, delle strutture per il pubblico, la presenza e idoneità delle uscite.

Quando l’evento si svolge in un ambito completamente aperto, privo di strutture per il pubblico e senza delimitazioni, quindi senza uscite definite, misurabili e verificabili, manca l’oggetto della verifica e pertanto il contesto non rientra nelle previsioni dell’articolo 80.

Infatti, in tal caso non è concretamente fattibile una verifica da parte della Commissione di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo (istituita, ricordiamolo, con l’articolo 141 del Regolamento di attuazione emanato con R.D. n. 635 del 6 maggio 1940, modificato successivamente con l’art. 4 del D.P.R. 311 del 28 maggio 2001), in quanto non sono definibili e individuabili i limiti spaziali della verifica e di conseguenza anche delle responsabilità dell’organizzatore.

Locali di pubblico spettacolo: la normativa antincendio

Ricordiamo che con “Decreto 22 novembre 2022” si approva la Regola Tecnica di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico svolte al chiuso o all’aperto, anche a carattere temporaneo.

Sulle pagine di InSic abbiamo visto “ i contenuti generali della Regola tecnica” e abbiamo poi posto l’attenzione su:

Locali di Pubblico intrattenimento: volumi di approfondimento

Tra i libri di prevenzione incendi di EPC Editore indichiamo il volume in formato cartaceo ed ebook:

Le manifestazioni pubbliche e i locali di pubblico spettacolo
Muneretto Paolo
Libro
Edizione: gennaio 2023 (II ed.)
Pagine: 464
Formato: 170×240 mm
€ 42,75

Viene riportata la regola tecnica verticale per i locali di spettacolo e trattenimento a carattere pubblico V.15 emanata con D.M. 22/11/2022, commentata dall’autore. Sono presenti casi applicativi di rapida comparazione con il precedente D.M. 19/08/96 e due casi studio con applicazione completa della norma.

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Le manifestazioni pubbliche e i locali di pubblico spettacolo

Muneretto Paolo

Redazione InSic

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell'ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore