Sostegno mercato elettrico: quando non si violano le regole di concorrenza UE

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In Svezia soltanto i gestori di impianti di produzione situati in Svezia possono ottenere la concessione dei certificati di elettricità a discapito delle importazioni di elettricità provenienti da altri Stati membri ma secondo la Corte di Giustizia CE tale restrizione è giustificata…

La Corte di Giustizia CE, con la Causa C-573/12 fornisce chiarimenti sull’applicazione della la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, e sugli interventi nazionali di sostegno all’elettricità verde.

La vicenda
Il caso proposto alla Corte riguarda la Svezia: la società Ålands Vindkraft aveva chiesto alle autorità svedesi di attribuirle certificati di elettricità per il suo parco eolico situato in Finlandia nell’arcipelago delle isole Åland. La domanda è stata respinta con il motivo che soltanto i gestori di impianti di produzione situati in Svezia potevano ottenere la concessione dei certificati. La Ålands Vindkraft ha quindi impugnato la decisione amministrativa dinanzi ai giudici svedesi, facendo valere che il principio di libera circolazione delle merci ostava al regime svedese dei certificati di elettricità, in quanto il sistema svedese comporta che circa il 18% del mercato svedese del consumo di elettricità è riservato ai produttori di elettricità verde situati in Svezia, a discapito delle importazioni di elettricità provenienti da altri Stati membri.
Il förvaltningsrätten i Linköping (tribunale amministrativo di Linköping, Svezia) ha quindi chiesto alla Corte di giustizia se il regime svedese dei certificati di elettricità sia conforme al diritto dell’Unione.

Il giudizio della Corte
La Corte riscontra che in Svezia, gli impianti possono ottenere l’attribuzione dei certificati di elettricità che possono essere successivamente venduti a fornitori di elettricità o a taluni utenti, che, a pena di dover pagare un diritto specifico, sono obbligati a detenere una quota dei certificati corrispondenti ad una quota parte del totale delle loro forniture o del loro consumo di elettricità. La vendita di tali certificati consente ai produttori di elettricità verde di beneficiare di introiti supplementari che vengono a completare quelli derivanti dalla vendita dell’elettricità. Quindi, il maggior costo collegato alla produzione di elettricità verde il cui costo di produzione è sempre più elevato di quello dell’elettricità prodotta a partire da fonti non rinnovabili viene sopportato dai fornitori e dai consumatori.

Secondo la Corte la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili non impone agli Stati membri che hanno optato per un regime di sostegno di estenderne il beneficio all’elettricità verde prodotta sul territorio di un altro Stato membro. La Corte osserva che questo regime di sostegno può ostacolare l’importazione di elettricità proveniente da altri Stati membri, in particolare l’elettricità verde, in quanto fornitori e utenti sono tenuti ad acquistare certificati per l’ammontare dell’elettricità che essi importano se vogliono evitare di dover pagare un diritto specifico.
D’altra parte, la facoltà dei produttori di elettricità verde d’origine svedese di vendere i certificati unitamente all’elettricità che essi producono è idonea a favorire l’avvio di trattative, nonché la concretizzazione di rapporti contrattuali aventi ad oggetto la cessione di elettricità nazionale ai fornitori o agli utenti dell’elettricità. Ne consegue che tale regime costituisce una restrizione alla libera circolazione delle merci.

Tuttavia, la Corte considera che detta restrizione è giustificata dall’obiettivo di interesse generale consistente nel promuovere l’uso di fonti di energia rinnovabili al fine di proteggere l’ambiente e combattere i cambiamenti climatici. Essa riconosce che, ai fini della realizzazione dell’obiettivo perseguito, è giustificato che le misure che favoriscono la transizione verso l’energia verde siano rivolte allo stadio della produzione piuttosto che a quello del consumo. Allo stato attuale del diritto dell’Unione, la Svezia ha potuto legittimamente considerare che il beneficio del regime nazionale di sostegno dovesse essere limitato alla sola produzione nazionale di elettricità verde, in quanto tale sostegno è necessario per favorire, in una prospettiva di lungo periodo, gli investimenti nell’energia verde.
Di conseguenza, la Corte giudica che il regime di sostegno svedese è conforme al principio di libera circolazione delle merci.

Redazione InSic

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