Leasing finanziario: una Determinazione dell’AVCP

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L’Autorità di viglianza dei Contratti pubblici ha emanato la determinazione n. 4 relativa alle ‘Linee guida sulle operazioni di leasing finanziario e sul contratto di disponibilità”.


I contratti di locazione finanziaria e le problematiche

L’introduzione nel sistema degli appalti pubblici del contratto di locazione finanziaria e del contratto di disponibilità, spiega l’AVCP, ha posto alcuni dubbi di carattere interpretativi relativi, soprattutto, ad aspetti delicati del disegno di gara, quali, ad esempio, la tipologia di soggetti ammessi alle procedure competitive, la ripartizione dei rischi tra pubblico e privato, la corretta strutturazione delle operazioni dal punto di vista tecnico ed economico-finanziario.
La determinazione ha quindi l’obiettivo di chiarire le questioni di maggiore rilevanza connesse all’applicazione del leasing e di fornire alle stazioni appaltanti indicazioni operative sui principali aspetti dell’iter di affidamento.
L’art. 2, comma 1, lett. pp), del d.lgs. 31 luglio 2007, n. 113 ha introdotto nel sistema dei contratti pubblici, il contratto di locazione finanziaria (o leasing finanziario), all’art. 160-bis del Codice Appalti, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, mentre il contratto di disponibilità è stato introdotto nel Codice all’art. 160-ter dall’art. 44, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1.
Nella determinazione si passa dunque a spiegare il ricorso al ricorso al leasing immobiliare in costruendo, il contratto mediante il quale un locatore acquista un bene conforme alle esigenze del locatario e poi lo concede in locazione al medesimo, svolgendo così una funzione di intermediario finanziario; alla scadenza contrattuale il locatario utilizzatore può scegliere tra la restituzione del bene, ovvero il suo acquisto, mediante corresponsione del prezzo di riscatto.
L’AVCP ricostruisce in termini unitari il leasing pubblico mentre, per quanto concerne la procedura di gara, vista la qualificazione normativa come contratto di appalto di lavori con una componente, di regola, accessoria di servizi, possono trovare applicazione tutte le procedure contemplate dal Codice per l‘esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, con le relative norme in tema di pubblicità e termini (cfr. art. 54 del Codice).
Nella Determinazione si fa anche riferimento al leasing immobiliare costruito, per l’acquisizione di opere pubbliche o di pubblica utilità: secondo l’Autorità lo schema negoziale è da ricondursi a quanto previsto dall’art. 19 del Codice.

Il leasing mobiliare

Un paragrafo a parte della Determinazione riguarda il leasing mobiliare, il cui inquadramento giuridico degli appalti di fornitura in regime di locazione finanziaria (ad esempio, per gli autoveicoli e/o alle dotazioni informatiche o apparecchiature mediche) non rientra nel campo di applicazione dell’art. 160-bis del Codice.
In generale, rciorda l’AVCP, nel leasing finanziario per appalti di forniture, così come nel leasing in costruendo, la prestazione principale dovrebbe essere costituita dalla fornitura e non dal finanziamento, sia perché logicamente è l’acquisizione dei prodotti ad essere l’obiettivo del committente sia perché, di norma, il peso economico dei beni messi a disposizione degli utilizzatori supera il valore della remunerazione dei servizi finanziari offerti dalla società di leasing (che acquista il bene desiderato e lo mette a disposizione dell’utilizzatore).

Il contratto di disponibilità

Gli ultimi due punti della determinazione riguardano il contratto di disponibilità, disciplinato dall’art. 160-ter del Codice ed annoverato dall’art. 3, comma 15-ter tra i contratti di partenariato pubblico-privato ed è il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio ed a spese dell’affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell’amministrazione aggiudicatrice di un’opera di proprietà privata destinata all’esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. A proposito di questo contratto l’AVCP disciplina il canone di disponibilità da corrispondere da parte della amministrazione aggiudicatrice e soggetto a rivalutazione monetaria, diversamente dalle rate di mutuo e dai canoni di leasing.
La remunerazione dell’affidatario può avvenire anche attraverso un contributo in corso d’opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo della costruzione della stessa, in caso di trasferimento della proprietà all’amministrazione aggiudicatrice (art. 160-ter, comma 1, lett.b).Infine l’ultimo punto riguarda la riduzione del canone di disponibilità (prevista all’art. 160-ter) nei periodi di ridotta o nulla disponibilità dell’opera per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell’amministrazione aggiudicatrice.

Redazione InSic

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