Impianti bioliquidi sostenibili: opzione DL del Fare in scadenza a settembre!

1338 0
Il GSE informa che sono on line le Istruzioni Operative dirette ai titolari di impianti a bioliquidi sostenibili aderenti al DL Fare: costoro possono scegliere di restituire al GSE la differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, dilazionandola uniformemente nel periodo residuo di diritto all’erogazione degli incentivi.
Tale opzione scade il 30 settembre ed è prevista dal DL del Fare (comma 7-bis dell’art. 5), come modificato dalla Legge di Stabilità 2014 (L. n.124/2017)

La normativa di riferimento
In base al nuovo comme 7 bis del DL del Fare, infatti: «7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data indicata dall’operatore e compresa tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2013, e del 10 per cento per l’ulteriore successivo periodo di un anno. Qualora l’impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento, il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa applica nei successivi tre anni di esercizio una riduzione del 15 per cento dell’incentivo spettante fino ad una quantità di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE Spa entro il 30 settembre 2017, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente nel residuo periodo di diritto all’erogazione degli incentivi, ma in ogni caso non oltre il limite di quattro anni decorrenti dal 1° luglio 2016.

Le istruzioni del GSE
Le Istruzioni Operative definiscono i requisiti e le modalità con le quali i titolari di impianti di generazione di energia elettrica, alimentati da bioliquidi sostenibili, che hanno richiesto e ottenuto l’incremento previsto dal DL Fare, in alternativa alla modalità di riduzione già attuata, possono chiedere di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente nel residuo periodo di diritto all’erogazione degli incentivi, ma in ogni caso non oltre il limite di quattro anni decorrenti dal 1° luglio 2016.

Soggetti interessati e definizioni
Possono optare per la dilazione prevista dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza i titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili che usufruiscono delle Tariffe Onnicomprensive di cui al DM 18 dicembre 2008 o delle Tariffe Incentivanti, frutto della conversione dei Certificati Verdi, di cui all’articolo 19 del DM 6 luglio 2012 che hanno ottenuto l’incremento previsto dal DL Fare.
Per maggiori incentivi ricevuti nel periodo di applicazione si intende la differenza tra l’incentivo erogato con l’applicazione delle maggiorazioni (+20% e +10%) e quello che sarebbe stato erogato in assenza delle maggiorazioni (valorizzando l’incentivo, per gli impianti ex CV, tramite il prodotto tra CV riconosciuti e prezzo di ritiro dei CV per gli anni di produzione antecedenti al 2016).
Per riduzioni già applicate si intende la differenza tra l’incentivo che sarebbe stato erogato in assenza della riduzione del 15% e l’incentivo erogato con l’applicazione della riduzione.

I calcoli da tenere conto entro il 30 settembre 2017
Ai fini della verifica dei suddetti requisiti si specifica inoltre che, tenuto conto delle diverse tempistiche di pagamento, rispettivamente per impianti ex CV e per impianti in tariffa onnicomprensiva, il calcolo viene effettuato con riferimento alla situazione risultante al 30 settembre 2017, comprendendo:
– gli incentivi relativi all’energia prodotta fino al 31 dicembre 2016 per gli impianti ex CV;
– gli incentivi relativi all’energia prodotta e immessa in rete fino al 30 giugno 2017 per gli impianti in tariffa onnicomprensiva.

Redazione InSic

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell'ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore