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Edilizia scolastica: le indicazioni del Decreto Genova

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Diffuso sul sito della Camera il Dossier di anteprima sul Decreto “Genova” ed altre emergenze: Decreto-legge n. 109/2018 in attesa della sua conversione.
Sottolineiamo in particolare i passaggi relativi all’edilizia scolastica e la ricognizione di interventi finora previsti a favore degli enti locali anche dai passati Governi e alla luce di una importante sentenza della Corte Costituzionale (n.71/2018).


Il Decreto “Genova”, DL n.109/2018 prevede, innanzitutto una serie di misure volte a fronteggiare le situazioni emergenziali conseguenti al crollo del viadotto Polcevera dell’autostrada A10 avvenuto il 14 agosto 2018. Mira inoltre a fornire sostegno alla ripresa economica della città di Genova e a potenziare la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti.
Per la parte emergenziale relativa agli eventi sismici, il provvedimento dispone interventi riferiti ai comuni dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 (Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno) e per i territori dell’Italia centrale colpiti dai terremoti negli anni 2016 e 2017.
Quanto alla parte più infrastrutturale, istituisce una cabina di regia denominata «Strategia Italia» per la verifica dello stato di attuazione degli investimenti infrastrutturali e degli interventi connessi ai fattori di rischio per il territorio e disposizioni urgenti in materia di gestione dei fanghi di depurazione, messa in sicurezza degli edifici scolastici, sostegno ai soggetti beneficiari di mutui agevolati e trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale.

Edilizia scolastica: scadenze per il finanziamento
L’articolo 42 del DL n.109/2018 stabilisce che le economie derivanti da alcune linee di finanziamento per interventi di edilizia scolastica, come accertate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono attribuite entro il 31 dicembre 2018 agli enti locali proprietari degli edifici scolastici, per essere destinate, specificamente, alla progettazione di interventi di messa in sicurezza degli stessi.
L’accertamento – che deve riguardare economie derivanti da interventi già aggiudicati o per i quali sia intervenuta la revoca del finanziamento – deve essere effettuato con decreto direttoriale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.
La definizione di modalità e criteri di attribuzione delle risorse è demandata, invece, ad un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Il richiamo dell’Intesa con le Regioni
Nel Dossier rilasciato dalla Camera viene ricordato il disposto della sentenza n.71/2018 con cui la Corte di Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, co. 85, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) – che ha previsto che l’INAIL doveva destinare € 100 mln per la realizzazione di nuove strutture scolastiche e che con DPCM dovevano essere individuate le regioni ammesse alla ripartizione, assegnate le risorse disponibili e stabiliti i criteri di selezione dei progetti – nella parte in cui non prevede che il DPCM sia adottato d’intesa con la Conferenza Stato-regioni.
Secondo la Corte occorre assicurare il più ampio coinvolgimento delle regioni nel processo decisionale, da realizzare mediante lo strumento dell’intesa con la Conferenza Stato-regioni.
Alla luce della sentenza dunque , si scrive nel dossier, si valuterà l’opportunità di prevedere l’intesa della Conferenza Stato-Regioni per l’adozione del decreto ministeriale che definisce modalità e criteri di attribuzione delle risorse.

Linee di finanziamento
Le linee di finanziamento rispetto alle quali è previsto l’accertamento delle economie disponibili sono le seguenti:
Art. 48, co. 2, del D.L. 66/2014 (L. 89/2014) e conseguente delibera CIPE 22/2014. L’art. 48 del D.L. 66/2014 (L. 89/2014) ha previsto l’assegnazione da parte del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 – previa verifica dell’utilizzo delle risorse assegnate nell’ambito della programmazione 2007-2013 del Fondo medesimo e di quelle assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma delle infrastrutture strategiche per l’attuazione di piani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici – per la prosecuzione del programma di interventi previsto dall’art. 18, co. 8-ter-8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), relativi alla riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui fosse stata censita la presenza di amianto (vedi infra dossier).
Con DM 933 del 10 dicembre 2015 è stata approvata la graduatoria degli enti beneficiari delle risorse, procedendo alla ripartizione di € 36.451.888,47. Con DM 45 del 30 gennaio 2017 si è proceduto alla ripartizione tra le regioni e le province degli ulteriori € 3.548.111,53. Infine, con DM 1 settembre 2017 si è proceduto all’assegnazione di € 7.581.976,30, corrispondenti al volume delle economie fino ad allora accertate, a favore degli enti locali presenti nelle graduatorie e non ancora finanziati.

Nella seduta del 6 settembre 2018, la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole con raccomandazioni sul testo dell’Accordo quadro finalizzato a definire i criteri di riparto su base regionale delle risorse destinate all’edilizia scolastica nel triennio di riferimento della programmazione nazionale 2018-2020, nonché a snellire le procedure e velocizzare la erogazione dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi nel settore dell’edilizia scolastica.
L’Accordo prevede che nel triennio 2018-2020 tutte le risorse per l’edilizia scolastica sono ripartite con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tenendo conto dei seguenti criteri, con l’indicazione dei relativi pesi:
• Numero studenti: 43%;
• Numero edifici: 42%
• Zone sismiche: 10% (con differenziazione nelle 4 zone: zona 1: 40%; zona 2: 30%; zona 3: 20%; zona 4: 10%);
• Affollamento delle strutture: 5%.

Inoltre, l’Accordo prevede che le risorse gestite dal MIUR nel triennio 2018-2020 sono erogate agli enti locali direttamente e che il MIUR si impegna a individuare termini differenziati per l’aggiudicazione dei lavori da parte degli enti locali, tenendo conto dei livelli di progettazione.

Si consiglia la lettura completa del Dossier della Camera per un quadro completo del Decreto.

Redazione InSic

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