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DPCM 22 marzo: nota ANCE sulle attività sospese nel mondo dei cantieri

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Con Nota esplicativa del 23 marzo 2020, Ance illustra le nuove misure del Dpcm 22 marzo che riguardano il settore delle costruzioni, chiarendo quali attività sono sospese e quali possono andare avanti.
Si fa riferimento all’articolo 1 lettera a) del DPCM 22 marzo 2020 che prevede la sospensione di tutte le attività produttive, dal 23 marzo fino al 3 aprile 2020 salvo le attività indicate nell’Allegato 1.

Tra di esse, scrive ANCE vengono ricomprese quelle riferite ai Codice ATECO 42 (ingegneria civile), 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione ed installazione) e 94 (Attività di organizzazioni associative). Tra le attività non sospese anche quelle relative alla raccolta trattamento e smaltimento rifiuti, comprese quelle delle costruzioni (incluse nel codice ATECO 38).
Ance fornisce poi in due allegati, un quadro dei principali codici ATECO di interesse del settore con l’indicazione delle attività sospese e non sospese

Quanto alla classificazione ATECO allegata al decreto, Ance sottolinea come questa abbia la funzione di indicare la descrizione delle attività consentite da un punto di vista oggettivo, più che riferirsi alla tipologia del soggetto che le esercita.
“In altri termini, i codici Ateco indicati non sono da riferire all’impresa (unità statistica), in quanto questa potrebbe svolgere più attività. Ad esempio, si ritiene che un’impresa di costruzioni iscritta in Camera di Commercio con un codice ATECO 41 (Costruzione di edifici), attualmente sospeso, possa continuare a realizzare un intervento corrispondente ad un codice ATECO 42 (Ingegneria civile)”.
Ance informa inoltre che le attività economiche sono identificate da un codice ATECO che contiene i livelli di definizione di ciascuna attività classificata. La struttura “ad albero” fa sì che l’indicazione di un livello ricomprende tutti i livelli successivi. Con riferimento al settore delle costruzioni, ad esempio, per l’attività di cui alla divisione 42 (Ingegneria civile) il DPCM ammette tutte le attività sottostanti. Della divisione 43 (Lavori di costruzione specializzati), invece, è ammesso solo il gruppo 43.2 (Installazione di impianti elettrici, Idraulici ed altri lavori di costruzioni e installazione).

Ricorda ulteriormente ANCE che il comma 1, lettera d) del DPCM prevede che restino consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui allo stesso allegato 1.
Ulteriori considerazioni nella nota ANCE riguardano la possibilità di spostamento delle persone fisiche dal Comune attuale ad altro Comune solo in presenza di specifiche situazioni, tra le quali le comprovate esigenze lavorative.
Resta pertanto confermata, nelle attività lavorative edili permesse, la mobilità dei lavoratori.
ANCE segnala, però, che la medesima lettera b) abroga la disposizione, contenuta nel e DPCM dell’8 marzo scorso, con la quale si consentiva comunque il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.
Su tale ultimo aspetto, ANCE si riserva opportuni approfondimenti, soprattutto per i lavoratori che, a seguito della chiusura dei cantieri presso i quali svolgono la propria attività lavorativa, abbiano necessità di far rientro nel Comune di appartenenza.

Redazione InSic

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