Dighe e traverse: in Gazzetta le nuove norme tecniche

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Il DIM 26 giugno 2014 aggiorna le precedenti norma tecniche del DM 24/3/1982 per gli sbarramenti di ritenuta, istituisce una Commissione consultiva di monitoraggio e detta indicazioni specifiche per le dighe esistenti


Con decreto interministeriale del 26 giugno, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indicato, in allegato, le nuove “Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)”.Il decreto entrerà in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione del DIM in Gazzetta (avvenuta in GU.156 del 8-7-2014 – vedi riferimenti normativi in fondo).

Il decreto interministeriale 26/6/2014 aggiorna, ai sensi dell’art. 5 del DL. 136/2004, convertito con legge 27 luglio 2004, n. 186, le precedenti «Norme tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe di sbarramento» di cui al decreto ministeriale 24 marzo 1982 e istituisce (articolo 2) una Commissione consultiva di monitoraggio durante il periodo della fase sperimentale di applicazione delle norme. La Commissione è composta da dieci esperti in materia di dighe di cui quattro designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministero dell’interno, uno dal Dipartimento della protezione civile della presidenza del Consiglio dei ministri, tre dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, uno dall’ANCI. La Commissione ha il compito di predisporre entro 12 mesi dall’entrata in vigore delle Norme tecniche, il rapporto sugli esiti dell’attività di monitoraggio ed una proposta di aggiornamento delle norme

Si è sentita inoltre la necessità, inoltre, di definire l’ambito di applicazione delle norme tecniche anche in relazione alle opere con progetto definitivo o esecutivo approvato e alle opere con lavori in corso di esecuzione (in accordo col voto (n. 204/2009) espresso in tal senso dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici
Nell’articolo 3 si specifica che per le opere già iniziate o con lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già approvati prima dell’entrata in vigore delle nuove Norme tecniche si può continuare ad applicare la norma tecnica utilizzata per la redazione dei relativi progetti, fino all’ultimazione dei lavori ed ai fini dei relativi collaudi.

La parte H Dighe Esistenti” si applica per lavori di riparazione, per interventi locali, per lavori di miglioramento e di adeguamento, nonché in tutti i casi in cui disposizioni di legge o di regolamento prevedano verifiche di sicurezza delle dighe esistenti, ma nel periodo di attività della Commissione la Parte “H” va applicata ai casi prioritari (per importanza dell’opera, tipologia e condizioni di sicurezza di cui al comma 4 dell’articolo 3 del DM 26/6/2014) che verranno indicati dalla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (in 60 gg dall’entrata in vigore del decreto).

Riferimenti normativi
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 26 giugno 2014 Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse). (14A05077) (GU n.156 del 8-7-2014)

Redazione InSic

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