Criteri ambientali minimi: un decreto sull’aumento del valore d’asta

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Con Decreto del 24 maggio 2016 (in Gazzetta n.131 del 7 giugno), il Ministero dell’Ambiente disciplina l’incremento progressivo della percentuale del valore a base d’asta a cui riferire l’obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi per gli affidamenti in specifici settori di attività. Vediamo quali…

Le previsioni del nuovo Codice Appalti
Il nuovo Codice Appalti (D.Lgs. n.150/2016-vedi il nostro aggiornamento) prevede espressamente all’articolo34, commi 1 e 2, (in materia di “Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale”), che le stazioni appaltanti contribuiscano agli obiettivi ambientali previsti dal Piano di sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (approvato con DM -MISE dell’11/4/2008), attraverso l’inserimento nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle “specifiche tecniche” e delle “clausole contrattuali” contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente. Tale obbligo si applica, alle categorie di forniture ed affidamenti non connessi agli usi finali di energia, per almeno il 50% del valore a base d’asta.

Gli affidamenti interessati
Tale incremento progressivo dell’attuale percentuale del 50% del valore a base d’asta riguarda gli affidamenti di servizi di pulizia, di servizi di gestione del verde pubblico e di forniture di ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione, di servizi di gestione dei rifiuti urbani, di forniture di articoli di arredo urbano, di forniture di carta in risme e carta grafica, in considerazione dei benefici ambientali, del contenuto tecnico dei criteri ambientali minimi e della maturità del settore produttivo pertinenti.

Le percentuali
Per questi affidamenti, vige l’obbligo delle stazioni appaltanti di inserire nella documentazione di gara almeno le “specifiche tecniche” e le “clausole contrattuali” dei Criteri ambientali minimi in misura non inferiore alle seguenti percentuali del valore dell’appalto, nel rispetto dei termini rispettivamente indicati:
il 62% dal 1° gennaio 2017;
il 71% dal 1° gennaio 2018;
l’84% dal 1° gennaio 2019;
il 100% dal 1° gennaio 2020.

Periodo transitorio
Fino al 31 dicembre 2016 le amministrazioni sono comunque tenute a rispettare almeno la percentuale del 50% del valore a base d’asta a cui è riferire l’obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi. Nei limiti della percentuale del 100%, le amministrazioni possono applicare incrementi percentuali superiori a quelli disciplinati dal DM 24 maggio 2016

Riferimenti normativi:MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 24 maggio 2016 Incremento progressivo dell’applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture. (GU n.131 del 7-6-2016)

Redazione InSic

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