Il ruolo del committente nei lavori edili: responsabilità e obblighi

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In questo articolo esaminiamo la figura del committente, il suo ruolo, i compiti, gli obblighi e le responsabilità. Il ruolo del Committente è infatti fondamentale ai fini della corretta applicazione del modello di prevenzione e protezione dai rischi lavorativi previsto per i cantieri temporanei o mobili dal D.Lgs. 81/2008. Come tale comporta una serie di obblighi e responsabilità in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nel cantiere.

Chi è il committente dei lavori edili

Il committente è il “soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione”. È la persona fisica che ha interesse nell’attuazione dell’intervento, avendo la necessità di soddisfare ad un proprio interesse o, nel settore dei lavori pubblici, quelle della collettività.

Nel caso delle singole persone fisiche che eseguono lavori privati ciò non pone alcun dubbio nella corretta identificazione del committente, negli altri casi sussistono tuttora alcune perplessità interpretative. È questo il caso del committente nelle società di persone o nel condominio.

Chi è il committente dei lavori privati

Il committente nelle società private è individuabile sulla base di un ordinamento civilistico del diritto societario.

Chi è il committente nel condominio

Nel condominio i soggetti per conto dei quali i lavori sono eseguiti sono i condomini; ma è altrettanto vero che attribuire ad ogni singolo condominio i compiti gestionali previsti dall’art. 90 del D.Lgs. 81/2008 sembra essere paradossale.

Pertanto, l’interpretazione più logica della norma, quella che si pone come obiettivo un sistema di sicurezza realizzabile, è quella che attribuisce all’amministrazione del condominio il ruolo di committente. Ciò anche alla luce del principio di effettività mutuato dall’art. 299 del D.Lgs. 81/2008.

Pertanto l’amministratore condominiale, in rappresentanza dei singoli condomini, è da considerarsi committente, ma soltanto entro i limiti dei poteri gestionali e di spesa conferitigli.

Le responsabilità del committente

In precedenza, nessuna norma specifica in materia antinfortunistica poneva obblighi in capo al committente, se si escludono, a partire dagli anni novanta, alcuni casi specifici di affidamento attività all’interno di aziende.

Conseguentemente, la giurisprudenza non ha mai ravvisato responsabilità del committente; se non quando il suo operato ha determinato ingerenza nella concreta direzione e gestione dei lavori affidati a ditte appaltatrici e ciò è stato causa di infortunio sul lavoro.

La direttiva cantieri, invece, affida al committente un ruolo chiave, di avvio e gestione delle procedure sulla sicurezza del lavoro, a partire dal momento di concezione dell’opera sino alla sua conclusione.

Senza la consapevolezza dell’importanza del ruolo rivestito dal committente, il modello prevenzionale messo a punto con la direttiva cantieri rischia di crollare; venendo a mancare l’aspetto fondamentale della pianificazione della sicurezza.

Committente: gli obblighi di sicurezza nei cantieri

Oltre alla verifica della fattibilità dei lavori sotto il profilo prevenzionistico, ecco quali sono gli obblighi del committente:

Designazione dei coordinatori per la sicurezza (CSP e CSE)

La designazione dei Coordinatori per la sicurezza è da effettuarsi contestualmente all’incarico di progettazione per il coordinatore per la progettazione e prima dell’affidamento dei lavori per il coordinatore per l’esecuzione. E’ richiesta nei casi in cui si prevedono più imprese esecutrici anche non contemporanee. Dove per impresa esecutrice s’intende l’impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.

Nei lavori privati senza obbligo del permesso di costruire e comunque nei lavori di importo inferiore a 100.000 euro, ai sensi del c. 11, dell’articolo 90, non è richiesta la designazione del coordinatore per la progettazione anche se si prevedono più imprese in cantiere. In tali casi, qualora si prevedano più imprese, le funzioni di coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l’esecuzione.

Piano di sicurezza e fascicolo dell’opera

Il committente, nella fase di progettazione dell’opera o dei lavori, prende in considerazione il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell’opera. A riguardo, non si è compreso, dopo tanti anni di applicazione della norma, quale significato dare a tale obbligo. Si consideri che la direttiva cantieri 92/57/CEE, chiede al committente soltanto di accertare che sia redatto il piano di sicurezza e di salute prima dell’apertura del cantiere.

Il committente trasmette o mette a disposizione il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. Lo scopo è quello di far sì che le imprese tengano in debito conto, tra gli altri fattori, l’impegno richiesto, anche economico, per la messa in opera di tutte le cautele previste dal piano stesso.

Verifica del rispetto dei principi generali nel progetto

Il primo contributo e fondamentale obbligo posto in capo al committente è quello di attenersi, nelle fasi di progettazione dell’opera, ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:

a)   al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

b)   all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

Tale compito è assolto positivamente dal committente quando al momento dell’approvazione del progetto verifica, con il coordinamento del CSP e si ritiene con il supporto del Progettista, la conformità del progetto ai principi e alle misure generali di tutela, sulla base di un piano di sicurezza e coordinamento che ne è chiara dimostrazione.

Elemento centrale nella valutazione, però, non è tanto il PSC ma il progetto stesso dell’opera o dei lavori.

La valutazione del rispetto dei principi generali di tutela consiste nel verificare che l’opera sia realizzabile in sicurezza sulla base di un piano di sicurezza e coordinamento.

Verifica dell’idoneità tecnico-professionale di imprese e lavoratori autonomi

La verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, esecutrici e lavoratori autonomi, nell’ambito del titolo IV del D.Lgs. 81/2008, è effettuato sulla base di quanto stabilito dall’art. 90, c. 9 e dall’Allegato XVII.

Notifica preliminare dei lavori

Prima dell’inizio dei lavori e in corso d’opera per gli eventuali aggiornamenti, il committente è tenuto a trasmettere la notifica preliminare all’Azienda unità sanitaria locale, all’Ispettorato territoriale del lavoro e, limitatamente ai lavori pubblici, al Prefetto territorialmente competenti nei seguenti casi:

  • cantieri nei quali si prevedono più imprese esecutrici, anche non contemporaneamente (stesso caso in cui devono essere designati i coordinatori per la sicurezza);
  • cantieri di entità presunta pari o superiore a 200 uomini-giorni.

Per i lavori per i quali pur non ricadenti inizialmente nei casi di obbligo di trasmissione, la notifica preliminare è richiesta anche in corso d’opera, per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera che determinano più imprese esecutrici, anche non contemporanee.

Lo scopo della notifica preliminare è essenzialmente informativo; serve a comunicare agli organi di vigilanza la costituzione di lì a poco di un cantiere temporaneo o mobile e i dati dei soggetti principali obbligati a garantire la sicurezza dei lavoratori.

La notifica va effettuata conformemente all’Allegato XII del D.Lgs. 81/2008.

Titolo abilitativo: trasmissione di dati e documenti

Sempre prima dell’inizio dei lavori, il committente dichiara e trasmette la documentazione prevista dalla legge per il titolo abilitativo all’esecuzione dell’intervento, normalmente al comune:

  • copia notifica preliminare (se redatta);
  • DURC imprese e lavoratori autonomi;
  • dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alla verifica d’Idoneità tecnico professionale e di regolarità dei lavoratori.

Controllo dell’operato del CSE

Compito estremamente delicato del Committente è quello del controllo dell’operato del coordinatore per l’esecuzione, stabilito dall’articolo 93, comma 2 del D.Lgs. 81/2008. In particolare il Committente è chiamato a controllare l’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1 (compiti del CSP), e 92, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) (compiti del CSE).

Restando escluso soltanto il controllo dell’attuazione dell’obbligo da parte del CSE della sospensione delle singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente riscontrato direttamente.

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Redazione InSic

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