Ministero Ambiente chiarisce l'applicazione del REACH ai materiali End of Waste

REACH e End of Waste: le considerazioni del MASE sull’applicazione del Reg. 1907/2006

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Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito un nuovo parere in merito ad un interpello ambientale presentato dalla CNA, in materia di applicazione della disciplina REACH ai materiali End of Waste (EoW).

I quesiti della CNA

La richiesta di chiarimenti al MASE comprende tre quesiti, riportati di seguito:

  • il Regolamento REACH si applica solo ed esclusivamente al materiale End of Waste che esita dal processo di recupero e non si applica invece ai rifiuti alimentati a tale processo di recupero e, quindi, non ancora diventati End of Waste;
  • la disciplina di cui al Regolamento REACH, non potendo essere estesa anche al materiale prima che cessi di essere rifiuto, non può essere intesa come criterio da utilizzare per stabilire la cessazione della qualifica del rifiuto stesso;
  • con riferimento particolare alla condizione di cui all’articolo 184-ter, comma 1, lett. c), Dlgs 152/2006, non è prescritta l’osservanza degli obblighi recati dal Regolamento REACH e i riferimenti alle sostanze e ai relativi valori che, pertanto, non possono essere richiesti dalla dichiarazione di conformità dell’end of waste e nelle prescrizioni autorizzatorie in riferimento ai rifiuti in ingresso a tale processo.

Le considerazioni e la posizione del MASE

Con riferimento agli adempimenti del Regolamento REACH relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche “la normativa sulla cessazione della qualifica di rifiuto non pone agli impianti di recupero specifiche prescrizioni sul controllo del rifiuto in ingresso in un impianto di recupero per la produzione dell’End of Waste”.

Il Regolamento REACH, nello stabilire disposizioni riguardanti le sostanze chimiche e le miscele stabilisce, all’art. 2, comma 2, che: “I rifiuti quali definiti nella direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio non sono considerati né sostanze, né miscele, né articoli a norma dell’articolo 3 del presente regolamento”.

Questa indicazione porterebbe quindi ad escludere i rifiuti dal campo di applicazione del Regolamento REACH.

REACH e cessazione della qualifica di rifiuto

L’art. 184-ter, comma 5-bis, del D.lgs. 152/06 prevede che: “La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto”.

Tale indicazione evidenzia:

  • da una parte, la necessità che un prodotto che esita dal trattamento di un rifiuto e viene immesso sul mercato rispetti il regolamento REACH,
  • dall’altra che tale conformità non determina automaticamente la rispondenza alla disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto, senza che siano prima soddisfatte tutte le condizioni di cui al comma 1 dell’art. 184-ter del D.lgs. 152/2006 (scopo specifico, mercato, requisiti tecnici e assenza di impatti negativi).

Nel corso dell’iter istruttorio e nei casi in cui non sono definiti criteri specifici a livello comunitario o nazionale (autorizzazioni caso per caso, art. 184-ter, comma 3), è obbligo del produttore dell’EoW che immette il materiale sul mercato, o che lo utilizza per la prima volta, fornire tutte le informazioni che permettano al soggetto che deve rilasciare l’autorizzazione “di conoscere e valutare se, ai fini dell’immissione sul mercato, la sostanza debba rispettare specifiche limitazioni/prescrizioni di conformità al Regolamento REACH, ove applicabili”.

L’Interpello del MASE su Reach e EoW in pdf

Per maggiori dettagli si rinvia al riscontro ufficiale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, disponibile di seguito in formato .pdf

Per saperne di più

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Redazione InSic

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