REACH: nuove modifiche alle restrizioni dell’Allegato XVII a sostanze e miscele pericolose

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In questa pagina seguiamo le ultime e più significative modifiche all’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, Regolamento REACH (qui il testo consolidato), concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. L’allegato XVII del REACH contiene le RESTRIZIONI IN MATERIA DI FABBRICAZIONE, IMMISSIONE SUL MERCATO E USO DI TALUNE SOSTANZE, MISCELE E ARTICOLI PERICOLOSI

Ecco le ultime modifiche intervenute a partire dal 2020.

Regolamento (UE) 2023/1132 della Commissione dell’8 giugno 2023

Il Regolamento (UE) 2023/1132 della Commissione dell’8 giugno 2023 modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 appendici 2-6 inserendo le sostanze recentemente classificate come CMR di categoria 1 A e 1B nel regolamento (CE) n. 1907/2006. Nell’allegato XVII alle voci 28, 29 e 30 si vietano l’immissione sul mercato e l’uso per la vendita al pubblico di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1 A o 1B, elencate nelle appendici da 1 a 6 di tale allegato, e di miscele in cui tali sostanze superano determinate concentrazioni.

La nuova classificazione delle sostanze di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 si applica a decorrere dal 1° dicembre 2023. La restrizione introdotta dal nuovo regolamento per quanto riguarda le sostanze classificate dal regolamento (UE) 2022/692 come CMR di categoria 1 A o 1B dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla medesima data. La data di applicazione non impedisce agli operatori di applicare in data anteriore le restrizioni relative alle sostanze CMR di categoria 1 A o 1B elencate nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2022/692.

Si veda l’allegato al Regolamento 1132/2023 per il quadro completo delle modifiche introdotte.

REGOLAMENTO (UE) 2023/923 DELLA COMMISSIONE del 3 maggio 2023

Il REGOLAMENTO (UE) 2023/923 DELLA COMMISSIONE del 3 maggio 2023 modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda il piombo e i suoi composti nel PVC

In un Fasciolo del 2018, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche dimostrava che il rilascio di piombo da articoli fabbricati a partire da polimeri o copolimeri di cloruro di vinile («PVC») contenenti stabilizzanti al piombo, durante il loro ciclo di vita, contribuisce direttamente e indirettamente all’esposizione umana al piombo.

Piombo ed effetti nocivi per la salute

Il piombo è una sostanza tossica che incide sullo sviluppo del sistema nervoso, causa malattie renali croniche e ha effetti nocivi sulla pressione sanguigna. Sebbene non sia stata stabilita alcuna soglia per quanto riguarda gli effetti sullo sviluppo neurologico dei bambini e sui reni, secondo l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare l’attuale esposizione umana al piombo attraverso gli alimenti e altre fonti supera ancora i livelli di esposizione tollerabili e determina effetti nocivi sullo sviluppo neurologico dei bambini.

A cosa servono gli stabilizzanti al Piombo

Gli stabilizzanti al piombo migliorano la stabilità termica del PVC durante la compoundizzazione e la produzione di articoli. Lo proteggono anche dalla fotodegradazione. L’industria dell’Unione ha volontariamente eliminato in modo graduale l’uso degli stabilizzanti al piombo nella compoundizzazione del PVC e negli articoli in PVC e ha comunicato che tale processo si è concluso con esito positivo nel 2015 (5). Gli articoli in PVC contenenti piombo, in particolare i prodotti da costruzione, hanno una vita utile di lunga durata e restano in uso per periodi superiori a diversi decenni, al termine dei quali diventano rifiuti da smaltimento e possono essere riciclati, reintroducendo potenzialmente il piombo nei prodotti attraverso il PVC recuperato. Dal fascicolo conforme all’allegato XV risulta che nel 2016 il 90 % delle emissioni totali stimate di piombo a partire da articoli in PVC nell’Unione era riconducibile ad articoli in PVC importati, vista l’eliminazione graduale degli stabilizzanti al piombo nell’Unione.

REGOLAMENTO 2020/2096 DEL 15 DICEMBRE 2020

Il REGOLAMENTO (UE) 2020/2096 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2020 modifica l’allegato XVII del REACH per quanto riguarda

  • le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR);
  • i dispositivi disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio,
  • gli inquinanti organici persistenti;
  • determinate sostanze o miscele liquide;
  • il nonilfenolo;
  • i metodi di prova per i coloranti azoici.

Le modifiche al REACH – allegato XVII

  • voce 3 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006: soppressi diversi riferimenti all’etichettatura con la frase di rischio R65, una delle «frasi R» con standard che indicano i particolari rischi derivanti dai pericoli associati all’uso della sostanza e stabiliti nella direttiva 67/548/CEE del Consiglio. MOTIVAZIONI: la direttiva èstata abrogata; i punti 6 e 7 della voce 3 sono diventati superflui e dovrebbero essere soppressi.
  • voci 22, 67 e 68 che stabiliscono restrizioni per quanto riguarda il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri, l’ossido di bis(pentabromofenile) e l’acido perfluoroottanoico e i suoi sali, in quanto
    MOTIVAZIONI: il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce limitazioni più rigorose.
  • modifiche corrispondenti alle voci 28, 29 e 30 della colonna 1 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e alle appendici da 1 a 6;
  • voce 46: non conteneva i numeri CAS o CE per il nonilfenolo; Il regolamento (CE) n. 552/2009 della Commissione li ha introdotti ma ha avuto l’effetto involontario di non includere nella voce 46 tutti gli isomeri del nonilfenolo.
  • voci 28, 29 e 30 che vietano l’immissione sul mercato e l’uso per la vendita al pubblico di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B ed elencate nelle appendici da 1 a 6 di tale allegato, e di miscele contenenti tali sostanze in determinate concentrazioni.
  • aggiunte le sostanze CMR di categoria 1A o 1B di recente classificazione elencate nei regolamenti (UE) 2018/1480 e (UE) 2020/217 alle appendici da 1 a 6 dell’allegato XVII;
  • esenzione dalle restrizioni di cui alle voci da 28 a 30 per i dispositivi medici per uso umano, degli accessori per tali dispositivi e di determinati gruppi di prodotti che non hanno una destinazione d’uso medica.

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