Sorveglianza radiometrica: nuova proroga al regime transitorio, al 30 maggio 2022 (DL Milleproroghe ’22)

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In questa pagina seguiamo l’entrata in vigore dell’allegato XIX in materia di sorveglianza radiometrica del Decreto RADIAZIONI IONIZZANTI, il D. Lgs. 101/2020 attualmente prevista a partire dal 31 marzo 2022 dal recente Decreto Super Green Pass DL 172/2021.

Su inSic abbiamo approfondito sulla sorveglianza radiometrica: vediamo di seguito quali sono le norme attualmente in vigore alla luce del del Decreto RADIAZIONI IONIZZANTI e quando entreranno in vigore le sue disposizioni in materia di sorveglianza radiometrica contenute in particolare nell’Allegato XIX, attualmente sospeso per espressa disposizione del decreto e più volte rimandato da successivi decreti, fino all’attuale ultima proroga.

Sorveglianza radiometrica: il regime transitorio previsto dal D.Lgs. n. 101/2020

Il D.Lgs. 101/2020 (il Decreto Radiazioni Ionizzanti) formalmente in vigore dal 27 agosto 2020) aveva disposto la proroga al 30 settembre 2021 del cosiddetto “regime transitorio” attualmente esistente sulle modalità esecutive della sorveglianza radiometrica. Questo termine è stato più volte rimandato.

«Art. 72 (Sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo)
(direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 93; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 157). –
Omissis.
4. Nelle more dell’approvazione del decreto di cui al comma 3, comunque non oltre il 30 maggio 2022*, continua ad applicarsi l’articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l’articolo 7 dell’allegato XIX al presente decreto. Decorso tale termine e fino all’adozione del decreto di cui al comma 3, si applicano le disposizioni dell’Allegato XIX. L’Allegato XIX stabilisce le modalità di applicazione, nonché i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elenca i prodotti semilavorati metallici e prodotti in metallo oggetto della sorveglianza. I rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 contenuti nelle
disposizioni del decreto legislativo di cui al primo periodo s’intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

Omissis.».

*Termine così modificato dal DL Milleproroghe (DL 228/22) convertito.

Sorveglianza radiometrica: la Proroga 2022

  • Il Decreto Milleproroghe 2022, (qui il Testo del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228 convertito) all’art.11 comma 5 (in modifica dell’art. 72 comma 4 del D.Lgs. n.101/20) proroga di ulteriori 60 giorni, quindi non oltre il 30 maggio 2022 il termine massimo del periodo transitorio in materia di sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo.

Sorveglianza radiometrica: la Proroga 2021

Cos’è la Sorveglianza radiometrica?

Si tratta in un’attività che si esplica nella rilevazione di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse sui materiali derivanti principalmente da operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta.

La Sorveglianza radiometrica è funzionale alla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell’ambiente.

Sorveglianza radiologica: quali norme sono in vigore?

Attualmente in materia di sorveglianza radiologica continua ad applicarsi

  • l‘articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100 che rimanda al proprio Allegato 2 per l’elenco dei prodotti  semilavorati   metallici sui quali è necessario avere l’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica, rilasciata da esperti qualificati di secondo  o  di  terzo  grado i cui  nominativi sono compresi  negli  elenchi istituiti ai sensi dell’articolo 78 del decreto legislativo 17  marzo 1995, n. 230
  • l’articolo 7 dell’allegato XIX del D.Lgs. 101/2020 che detta il mutuo riconoscimento delle attestazioni ei controlli  radiometrici sui rottami metallici o sugli altri materiali metallici di risulta  e sui prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo provenienti da Paesi terzi.

Obblighi dell’esercente: la proroga del DL Milleproroghe 2022

Con il DL Milleproroghe 2022 convertito è stato ulteriormente rimandato “al 31 dicembre 2021 o entro dodici mesi dall’inizio della pratica il termine ultimo per l’obbligo dell’esercente la sorveglianza radiometrica, di misurare la concentrazione di attività sui materiali presenti nel ciclo produttivo e sui residui derivanti dall’attività lavorativa stessa ai sensi del comma 6.

Ricordiamo che quest’ultimo comma prevede che le misurazioni siano effettuati da organismi riconosciuti e secondo guide tecniche emanate dall’ISI o secondo buona tecnica nazionale/internazionale. I risultati poi vanno comunicati con cadenza semestrale dagli organismi sopracitati alla banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale.

Sorveglianza radiologica e Allegato XIX del Decreto Radiazioni ionizzanti

L’Allegato XIX del Decreto RADIAZIONI IONIZZANTI (D.Lgs. n.101/2020 che sostituisce con abrogazione il precedente D.Lgs 230/95) stabilisce

  • le modalità di applicazione;
  • i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica;
  • i prodotti semilavorati metallici e prodotti in metallo oggetto della sorveglianza.

Sorveglianza radiologica: perché un regime transitorio?

Il regime transitorio per l’applicazione delle nuove regole in materia di sorveglianza radiologica è dovuto alla ancora mancata emanazione di un decreto ministeriale che renda applicative le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica e renda ufficiale il nuovo elenco dei prodotti oggetto della sorveglianza, già previsti nell’Allegato XIX del DECRETO RADIAZIONI n.101/2021.

L’attuale regime transitorio resta dunque in vigore ancora nel 2021 e nel 2022, in attesa dell’approvazione del Decreto ministeriale di cui scopra, e “comunque non oltre il 30 settembre 2021” successivamente prorogato più volte nel 2021 e 2022 fino all’attuale previsione al 31 marzo 2022.

Superata questa data (salvo nuova proroga) e con il Decreto ministeriale emanato, entreranno in vigore le disposizioni del DL 101/2021 (Allegato XIX).

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