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Registro cronologico di carico e scarico: cos’è, come funziona e le novità introdotte dal RENTRI

Formulario carico e scarico rifiuti_rentri

Che cos’è il Registro di carico e scarico dei rifiuti? Quale normativa lo regola? chi è obbligato a tenerlo e dove? Cosa cambia con il nuovo Registro elettronico dei rifiuti RENTRI?

Cos’è il registro di carico e scarico dei rifiuti?

Il registro di carico/scarico è un registro di contabilità e costituisce prova della tracciabilità dei rifiuti, della loro produzione e del loro invio a recupero o smaltimento. Nel registro sono annotati in ordine cronologico tutti i movimenti di carico e scarico dei rifiuti stessi.

Il Registro è regolato all’articolo 190 del Testo unico Ambiente (D.Lgs. n.152/2006) che lo definisce e ne individua i soggetti obbligati. Il recente Decreto RENTRI, il  DECRETO 4 aprile 2023 n. 59 il MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA ha invece imposto il nuovo modello di trasmissione dei dati.

Chi è obbligato a tenere il registro di carico e scarico?

In base all’art. 190 questi sono i soggetti che hanno l’obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico

Chi non è obbligato a tenere il Registro di carico e scarico dei rifiuti?

Sono esonerati dall’obbligo:

Attività di gestione rifiuti esonerate dal registro

Cosa contiene il Registro cronologico di carico e scarico

Il registro deve contenere, per ogni tipologia di rifiuto;

A cosa servono le informazioni del Registro di carico e scarico dei rifiuti

Le informazioni contenute nel registro sono utilizzate anche ai fini della comunicazione annuale al Catasto e devono essere rese disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo che ne faccia richiesta.

Quali annotazioni sul Registro cronologico di carico e scarico

Le annotazioni sul Registro sono effettuate:

Dove tenere il Registro cronologico di carico e scarico

I registri sono tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa.

I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di cui all’articolo 230 del TUA possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti.

Per quanti anni conservare il Registro di carico e scarico dei rifiuti?

I registri, integrati con i formulari sono conservati per tre anni dalla data dell’ultima registrazione.

Registro di carico e scarico di rifiuti: obblighi RENTRI

In vigore dal 15 giugno 2023, il Regolamento sul RENTRI approvato con DECRETO 4 aprile 2023 n. 59 DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA riporta in allegato I il modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti (previsto all’art.190 del TUA) e vi integra anche le informazioni dei formulari di identificazione del rifiuto.

Il registro cronologico di carico e scarico è tenuto dai soggetti obbligati (ai sensi dell’art. 190, vedi sopra):

Compilazione digitale del RENTRI

A proposito della compilazione del RENTRI in modalità digitale, il Regolamento richiede che:

Come tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti digitale?

Il registro cronologico va tenuto in modalità digitale secondo quanto indicato al comma 3, lettera b) dell’art.4, o per il tramite dei servizi resi disponibili ai sensi dell’articolo 20 che regola i Servizi di supporto alla transizione digitale per i singoli operatori al fine di agevolare l’assolvimento degli adempimenti agli obblighi del Regolamento RENTRI.

Quando si compila il registro di carico e scarico?

In base all’art.15 del Regolamento RENTRI a decorrere dalla data di iscrizione, gli operatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico provvedono alla trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel registro di carico e scarico, secondo le modalità di cui all’articolo 21.

Ogni quanto trasmettere i dati del registro di carico e scarico?

I dati del Registro di carico e scarico dei rifiuti vanno trasmessi con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione.

Dossier – Speciale RENTRI

InSic ha dedicato al nuovo Regolamento RENTRI i seguenti articoli di approfondimento:

Giornalista e Formatore certificato in Sicurezza sul lavoro
a.mazzuca@insic.it
M. 3351739668

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