Emergenza climatica

Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici: cos’è e come funziona – tutti gli aggiornamenti

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Il Decreto PNRR2, DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36, convertito con Legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, contiene previsioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, ed in materia ambientale; fra queste ultime novità c’è l’istituzione (art. 27) del Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS).

  • Il Sistema ha come compito la promozione della salute, la prevenzione ed il controllo dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici: dovrà per questo interagire con il Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale (un apposito DPCM indicherà le loro relazioni specifiche ed una Cabina di regia di coordinamento).
  • Il DECRETO del 9 giugno 2022 ha definito i suoi compiti, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione dei dati personali trattati dia soggetti che esplicano le varie funzioni del SINPS.
  • A decorrere dall’anno 2023, sarà autorizzata la spesa complessiva di euro 50.190.000 per il reclutamento del personale medico/sanitario/esperti che lavoreranno per il Sistema.

Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici: cos’è, cosa fa?

L’art. 23 del Decreto PNRR2 convertito prevede l’Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici allo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici.

Di cosa si occuperà il SINPS?

Il  Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici concorrerà al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria correlati in particolare alla promozione della salute, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici, valorizzando le esigenze di tutela delle comunità e delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità, in coerenza con i principi di equità e prossimità.

Quali sono le funzioni del SINPS

Il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici
identifica e valuta le problematiche sanitarie associate a rischi ambientali e climatici, per contribuire alla definizione e all’implementazione di politiche di prevenzione attraverso l’integrazione con altri settori;
-favorisce l’inclusione della salute nei processi decisionali che coinvolgono altri settori, anche attraverso attività di comunicazione istituzionale e formazione;
-concorre, per i profili di competenza, alla definizione e all’implementazione degli atti di programmazione in materia di prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza associati a priorità di prevenzione primaria, assicurando la coerenza con le azioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all’articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132;
-concorre alla individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio integrati, anche avvalendosi di sistemi informativi funzionali all’acquisizione, all’analisi, all’integrazione e all’interpretazione di modelli e dati;
-assicura il supporto alle autorità competenti nel settore ambientale per l’implementazione della Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

SNPS: chi ne fa parte e come interagisce con il SNPA?

Fanno parte del SINPS:

  • i Dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7 e 7-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 7-ter, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo;
  • le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con funzioni di coordinamento in rete dei Dipartimenti di cui alla lettera a) tra di loro e con le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché con gli altri enti del territorio di competenza, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del SNPS;
  • gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;
  • l’Istituto superiore di sanità, con compiti di coordinamento e supporto tecnico-scientifico;
  • il Ministero della salute, con compiti di indirizzo, programmazione, monitoraggio, comunicazione istituzionale, anche mediante l’adozione di apposite direttive.
SNPS e SNPA: funzioni e coordinamento

 Un prossimo decreto del Ministro della salute individuerà gli specifici compiti, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione dei dati personali che tutti i soggetti che fanno parte del Sistema svolgerannno nell’ambito del SNPS, per l’espletamento delle funzioni.
Con DPCM invece saranno definite le modalità di interazione del SNPS con il SNPA e istituirà la Cabina di regia che dovrà garantire la effettiva operatività, secondo criteri di efficacia, economicità e buon andamento, delle modalità di interazione del SNPS con il SNPA.

Chi farà parte della Cabina di Regia?

La Cabina di regia presso la presidenza del Consiglio dei Ministri raccoglie:
a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede;
b) due rappresentanti del SNPS, designati dal Ministro della salute tra i dirigenti del Ministero e dell’Istituto superiore di sanità, con comprovate competenze nel settore della prevenzione sanitaria;
c) due rappresentanti del SNPA, designati dal Ministro della transizione ecologica, tra i dirigenti del Ministero con comprovate competenze nel settore;
d) un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Oneri per l’istituzione del SNPS

Gli oneri derivanti dall’istituzione del SNPS e dal rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi connessi, a livello nazionale, regionale e locale, è pari a euro 415.379.000 e vi si provvedere attraverso le risorse stanziate nell’intervento 1) del progetto “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima”, di cui all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 15 luglio 2021.

A partire dal 2023, viene autorizzata la spesa complessiva di euro 50.190.000, a valere sulle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, da destinare al reclutamento con contratti a tempo indeterminato di due professionisti sanitari ogni 200.000 abitanti, di cui uno con qualifica dirigenziale e uno di categoria D, anche in deroga ai vincoli di spesa per il personale stabiliti dalle disposizioni vigenti

Un prossimo decreto interministeriale d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definirà i criteri di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse di che, nella quota assegnata, valgono quale tetto di spesa assunzionale.

SNPS: le reazioni degli Ordini professionali

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ha appreso positivamente l’istituzione del SNPS e lo ha salutato come un importante passo in avanti nel migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio Sanitario Nazionale e confida in un celere completamento dell’iter approvativo del Decreto per mettere “a terra gli interventi di cui il paese ha bisogno e che i nostri professionisti possono fornire uno specifico contributo”.

La Federazione Nazionale auspica che nel decreto attuativo del Ministero della Salute, sia chiaramente previsto:

  • uno stanziamento adeguato al fine di garantire lo standard di 3 chimici e 2 fisici ogni 100.000 abitanti nel SSN e nel SNPS;
  • l’istituzione di un finanziamento a fondo perduto per scuole di specializzazione di area non medica per Chimici e Fisici pari a 30 Mln per scuole di durata triennale o quadriennale; tale fondo permetterebbe all’anno di avviare ad una scuola 70 professionisti per un totale di 5 anni.

“Per dare efficacia al piano nazionale di riforma “Salute ambiente e clima” che prevede investimenti nella sanità pubblica” occorre tenere conto anche del necessario inserimento di Chimici e Fisici negli organici dei dipartimenti di prevenzione dei SSN e nel SNPS, ripristinando gli standard di presenza di almeno 3 Chimici e 2 Fisici ogni 100.000 abitanti. I cambiamenti climatici ed ambientali che stiamo vivendo trovano le basi proprio nella fisica e nella chimica, e diviene necessaria la competenza professionale specifica per poter garantire alla collettività una corretta gestione della prevenzione, della valutazione dei determinanti ambientali per la salute.”

Al fine di rafforzare la capacità, l’efficacia, la resilienza e l’imparzialità del paese che deve far fronte all’impatto attuale e futuro sulla salute, associato a rischi ambientali e climatici, la Federazione Nazionale sottolinea che “in una visione “One Health” è necessario attivare bandi di ricerca nazionali nel settore della salute, dell’ambiente e del clima prevendo l’accesso e la partecipazione anche di studi professionali.”

Il Presidente Orlandi Nausica Orlandi

Sistema Nazionale Prevenzione Salute: chi sono e cosa fanno i Soggetti coinvolti

Con DECRETO del 9 giugno il Ministero della Salute individua gli specifici compiti di tutti i soggetti che fanno parte del Sistema Nazionale Prevenzione Salute

SNPS: cosa fanno le Regioni e Provincie autonome?

Le Regioni si occupano di organizzare le funzioni previste dal Sistema Nazionale Prevenzione Salute:

  • istituiscono il Sistema Regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici SRPS e la struttura che svolge le funzioni di coordinamento ed è responsabile dell’attuazione delle politiche di prevenzione primaria di competenza e della gestione degli aspetti operativi connessi;
  • definiscono e attuano a livello regionale le politiche di prevenzione primaria includendo la salute nei processi decisionali territoriali, individuano una task force a garanzia dell’intersettorialità
  • sviluppano e consolidano le funzioni di osservazione epidemiologica, a livello regionale e aziendale (promozione delle conoscenze sulla relazione ambiente-salute-clima, la sorveglianza epidemiologica della popolazione; la valutazione di possibili effetti sulla salute di esposizioni a fattori di rischio ambientale; la produzione dei profili di salute delle comunità; la valutazione degli impatti sanitari delle politiche, dei piani e dei programmi per gli aspetti di competenza, il monitoraggio e la valutazione di efficacia delle politiche di prevenzione primaria)
  • assicurano le risorse strumentali ed umane adeguate in quantità e qualità a garantire la compiuta attuazione ai livelli essenziali di assistenza in materia di prevenzione collettiva
  • programmano e realizzano interventi di comunicazione e di formazione per promuovere il miglioramento della capacità gestionale territoriale di prevenire e controllare i rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici.

SNPS: cosa fanno gli Istituti zooprofilattici sperimentali?

I compiti degli Istituti per il SNPS sono di supporto e collaborazione per la parte epidemiologica:

  • collaborano alla programmazione nazionale e regionale per integrare la sorveglianza epidemiologica, il monitoraggio, la valutazione dei risultati, la valutazione del rischio e gli interventi associati all’utilizzo degli animali e dei prodotti di origine animale come indicatori di contaminazione ambientale;
  • concorrono all’individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio innovativi diretti al perseguimento delle finalità del SNPS;
  • partecipano e supportano la prevenzione e contribuiscono alla definizione ed all’attuazione dei livelli essenziali di assistenza associati a priorità di prevenzione;
  • individuano i fabbisogni formativi in materia di prevenzione associata all’utilizzo degli animali e dei prodotti di origine animale come indicatori di contaminazione ambientale,

SNPS: cosa fa l’Istituto Superiore di Sanità?

L’Istituto Superiore di Sanità svolge principalmente compiti di indirizzo e coordinamento tecnico scientifico relativo al SNPS:

  • funzioni di coordinamento, indirizzo e supporto tecnico-scientifico del SNPS: identifica, sviluppa e aggiorna approcci, criteri, metodi e procedure di valutazione  di rischi e impatti sanitari; definisce direttive, linee guida e standard sanitari (health and evidence-based) per il controllo dell’esposizione ambientale, di pericoli chimici, biologici e fisici, mediante approcci di tossicologia predittiva ed epidemiologia; ricerca, raccolta, analisi, sintesi e comunicazione di dati resi disponibili da tutte le componenti del SNPS nei settori scientifici e tecnici nei settori di competenza; definisce rischi chimici, fisici e biologici emergenti.
  • Definisce l’impatto sulla salute dei cambiamenti climatici, ai fini della definizione delle priorità nazionali di intervento in settori strategici anche diversi da quello sanitario e ambientale
  • istruzione, formazione e rafforzamento delle capacità del SNPS attraverso la formazione dei professionisti della salute e dell’ambiente, in particolar modo nella valutazione dei rischi e dell’impatto sulla salute con un approccio di prevenzione primaria, anche attraverso un programma nazionale di formazione continua in salute ambiente biodiversità e clima;
  • sviluppa strategie di comunicazione su questioni ambientali e sanitarie e di misure efficaci per la loro attuazione, assicurando l’approccio One Health nel suo sviluppo Planetary Health;
  • cura e aggiorna i criteri, modelli e metodi di acquisizione, elaborazione, integrazione, analisi, interpretazione e condivisione di dati di monitoraggio ambientale e biomonitoraggio, integrati con aspetti di tipo meccanicistico e di plausibilità biologica, al fine di adeguare i piani di sorveglianza epidemiologica alle migliori pratiche;
  • promuove e rafforza la resilienza e la sostenibilità dei sistemi sanitari ai mutamenti ambientali e climatici anche derivanti da cambiamenti socio-economici.

SNPS: cosa fa il Ministero Salute?

Il Ministero, insieme all’Istituto Superiore di Sanità:

  • garantisce il coordinamento delle strutture regionali del SNPS e si avvale della Commissione di coordinamento strategico istituita in seno alla Direzione generale della Prevenzione sanitaria;
  • promuove l’identificazione delle aree prioritarie di prevenzione e controllo dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici.

In via autonoma

  • assicura il raccordo delle attività del SNPS con gli atti di programmazione e pianificazione nazionali;
  • garantisce l’adozione di tutti gli atti necessari a favorire il funzionamento del SNPS, anche a livello regionale;
  • monitora costantemente avvalendosi, tra l’altro, della Commissione di coordinamento strategico, l’attuazione dei provvedimenti adottati a livello nazionale e locale, valuta l’impatto delle azioni poste in essere in esecuzione degli stessi e assicura impulso e supporto a garanzia del raggiungimento degli obiettivi
  • rileva i fabbisogni formativi dell’intero SNPS, con riferimento alle specificità di tutti i soggetti istituzionali coinvolti, promuove e coordina iniziative volte a colmare le carenze rilevate;
  • convoca annualmente la Conferenza del SNPS per relazionare sullo stato di attuazione delle misure adottate.

Decreto PNRR2: istituzione del Sistema nazionale Prevenzione Salute da rischi ambientali e climatici – testo art. 27 (normattiva)

Art. 27 
 
        Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute 
                  dai rischi ambientali e climatici 
 
  1. Allo scopo  di  migliorare  e  armonizzare  le  politiche  e  le
strategie messe in atto  dal  Servizio  sanitario  nazionale  per  la
prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e  croniche,
trasmissibili e non trasmissibili, associate a  rischi  ambientali  e
climatici, e' istituito il Sistema nazionale prevenzione  salute  dai
rischi ambientali e climatici, di seguito «SNPS». 
  2.  Il  SNPS,  mediante  l'applicazione  dell'approccio   integrato
«one-health»  nella  sua  evoluzione  «planetary  health»  e  tramite
l'adeguata interazione  con  il  Sistema  nazionale  a  rete  per  la
protezione ambientale, di cui alla legge 28 giugno 2016, n.  132,  di
seguito  «SNPA»,  concorre  al  perseguimento  degli   obiettivi   di
prevenzione primaria correlati in particolare alla  promozione  della
salute, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari associati
direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e  climatici,
anche  derivanti  da  cambiamenti  socio-economici,  valorizzando  le
esigenze di tutela delle comunita' e delle persone vulnerabili  o  in
situazioni di vulnerabilita', in coerenza con i principi di equita' e
prossimita'. 
  3. Ai fini di cui al comma 2, il SNPS svolge le seguenti funzioni: 
    a) identifica e valuta le  problematiche  sanitarie  associate  a
rischi ambientali e climatici, per  contribuire  alla  definizione  e
all'implementazione   di   politiche   di   prevenzione    attraverso
l'integrazione con altri settori; 
    b) favorisce l'inclusione della salute nei  processi  decisionali
che  coinvolgono  altri  settori,  anche  attraverso   attivita'   di
comunicazione istituzionale e formazione; 
    c) concorre, per i profili  di  competenza,  alla  definizione  e
all'implementazione  degli  atti  di  programmazione  in  materia  di
prevenzione e  dei  livelli  essenziali  di  assistenza  associati  a
priorita' di prevenzione primaria, assicurando  la  coerenza  con  le
azioni in materia di livelli essenziali  delle  prestazioni  tecniche
ambientali (LEPTA), di cui all'articolo 9 della legge 28 giugno 2016,
n. 132; 
    d) concorre alla  individuazione  e  allo  sviluppo  di  criteri,
metodi e sistemi di  monitoraggio  integrati,  anche  avvalendosi  di
sistemi   informativi   funzionali   all'acquisizione,   all'analisi,
all'integrazione e all'interpretazione di modelli e dati; 
    e) assicura il supporto alle  autorita'  competenti  nel  settore
ambientale per l'implementazione della valutazione di  impatto  sulla
salute (VIS)  nell'ambito  della  valutazione  ambientale  strategica
(VAS),   della   valutazione   di   impatto   ambientale   (VIA)    e
dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA). 
  4. Fanno parte del SNPS, operando in coordinamento tra loro, in una
logica di rete: 
    a) i Dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7  e  7-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in coerenza con  le
previsioni di cui  all'articolo  7-ter,  comma  1,  lettera  b),  del
medesimo decreto legislativo; 
    b) le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
anche con funzioni di coordinamento in rete dei Dipartimenti  di  cui
alla lettera a) tra di loro e con  le  altre  strutture  sanitarie  e
socio-sanitarie,  nonche'  con  gli  altri  enti  del  territorio  di
competenza, che concorrono  al  raggiungimento  degli  obiettivi  del
SNPS; 
    c) gli Istituti zooprofilattici sperimentali di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 270; 
    d) l'Istituto superiore di sanita', con compiti di  coordinamento
e supporto tecnico-scientifico; 
    e)  il  Ministero  della  salute,  con  compiti   di   indirizzo,
programmazione,  monitoraggio,  comunicazione  istituzionale,   anche
mediante l'adozione di apposite direttive. 
  5. Con  decreto  del  Ministro  della  salute,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
e  comunque  nel  rispetto  della  tempistica   e   degli   obiettivi
individuati per il progetto di cui al  comma  8  dell'allegato  1  al
decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  del  15  luglio
2021, previa intesa in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano,
sono individuati gli specifici compiti, ivi inclusi gli  obblighi  di
comunicazione dei dati personali, anche appartenenti  alle  categorie
particolari di cui all'articolo 9 del  Regolamento  UE  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,  che  tutti  i
soggetti di cui  al  comma  4  svolgono  nell'ambito  del  SNPS,  per
l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3. 
  6. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro della salute e del Ministro  della  transizione
ecologica,  da  adottare  entro  sessanta  giorni   dalla   data   di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del
decreto di cui al comma 5, e comunque nel rispetto della tempistica e
degli obiettivi individuati  per  il  progetto  di  cui  al  comma  8
dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 15 luglio 2021, sono definite le  modalita'  di  interazione  del
SNPS con il SNPA. Allo scopo di assicurare, anche mediante l'adozione
di apposite direttive, la effettiva operativita', secondo criteri  di
efficacia,  economicita'  e  buon  andamento,  delle   modalita'   di
interazione del SNPS con il SNPA, con il  decreto  di  cui  al  primo
periodo e' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri
una Cabina di regia, della quale fanno parte: 
    a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri,
che la presiede; 
    b) due rappresentanti del  SNPS,  designati  dal  Ministro  della
salute tra i dirigenti del Ministero  e  dell'Istituto  superiore  di
sanita', con comprovate  competenze  nel  settore  della  prevenzione
sanitaria; 
    c) due rappresentanti designati dal  Ministro  della  transizione
ecologica, tra i dirigenti del Ministero e del  SNPA  con  comprovate
competenze nel settore; 
    d) un rappresentante delle regioni e delle province  autonome  di
Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome. 
  7. La partecipazione alle riunioni e alle altre attivita'  promosse
dalla Cabina di regia non comporta la  corresponsione  di  gettoni  o
altri emolumenti comunque denominati, ivi inclusi rimborsi di  spese,
diarie e indennita', e non determina nuovi o maggiori oneri a  carico
del bilancio dello Stato e delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. 
  8. Ai fini dell'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si  provvede
con gli interventi  indicati,  per  il  progetto  «Salute,  Ambiente,
Biodiversita' e Clima»,  nell'allegato  1  al  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze  15  luglio  2021,  nel  limite  delle
risorse di cui all'articolo  1,  comma  2,  lettera  e),  n.  1,  del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. 
  9. Le amministrazioni di cui al comma 4 provvedono agli adempimenti
connessi all'attuazione del presente articolo con  le  risorse  umane
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. 

Antonio Mazzuca

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