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Rifiuti da materiali metallici: un Registro per le imprese di raccolta e trasporto – aggiornamenti

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Il Comitato nazionale Gestori ambientali ha istituito con Delibera n. 4 del 3 giugno2021 il Registro delle imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero.

Vediamo chi può iscriversi, come iscriversi al Registro e quali solo le classi in cui si articola, in base alle quantità di rifiuti trasportata.

Il Registro per attività di raccolta e trasporto di rifiuti metallici

La legge 11 settembre 2020, n.120 , di conversione del Decreto Semplificazioni, all’articolo 40-ter,dispone l’istituzione presso l’Albo di un registro al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell’abilitazione all’esercizio della raccolta e del trasporto di materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero in modalità semplificata.

L’iscrizione ha validità quinquennale.

Chi è iscritto al Registro dei rifiuti metallici presso Albo Gestori?

 L’iscrizione al registro avviene d’ufficio

Il Comitato nazionale provvede alla pubblicazione e all’aggiornamento on line dell’elenco dei soggetti iscritti al registro.

Quante sono le classi del Registro rifiuti metallici? – art.1

Il registro è articolato in classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti raccolti e trasportati:

Requisiti d’iscrizione al Registro -art.2

Le imprese devono:

Il Comitato ricorda che l’incarico di responsabile tecnico delle imprese che presentano domanda d’iscrizione viene assunto dal legale rappresentante dell’impresa.

Quali rifiuti da materiali metallici devono essere trasportati ai fini dell’iscrizione? – art.3

Le imprese che intendono iscriversi al registro possono raccogliere e trasportare esclusivamente le tipologie di rifiuti non pericolosi indicate sotto, solo se destinati alle attività di recupero (R): R4, R11, R12, R13 indicate nell’allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/06:

Come iscriversi al Registro? – art.4

  1. Comunicazione da parte delle imprese
    • stabilite in Italia che intendono iscriversi al registro: presentano una comunicazione alla Sezione  regionale o provinciale territorialmente competente.
    • stabilite in un altro Stato che dispongano di sede secondaria o eleggano domicilio in Italia: presentano la comunicazione alla Sezione regionale o  provinciale territorialmente competente oppure, nel caso eleggano domicilio mediante indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ad una Sezione regionale o provinciale a scelta dell’interessato.
    • stabilite in Italia o in un Paese dell’Unione europea e il cui legale rappresentante sia cittadino italiano o di uno Stato dell’Unione europea o cittadino di altro Stato in possesso di autorizzazione a  soggiornare sul territorio italiano o di altro Stato dell’Unione europea: presentano la comunicazione utilizzando il modello di cui all’allegato “B” con il quale attestano, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (vedi in art.4 i dati).
    • stabilite in un Paese non appartenente all’Unione europea il cui legale rappresentante non sia in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano, e che intendono iscriversi al registro: presentano una comunicazione utilizzando il modello di cui all’allegato “C ”
  2. Verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti: la Sezione regionale o provinciale procede a verificare la per l’esercizio dell’attività ed entro trenta giorni delibera l’iscrizione al registro.
  3. Se manca il rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti, la Sezione dispone con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato non  provveda a conformarsi, per non più di una volta, alla normativa vigente entro il termine prefissato dalla Sezione medesima.
  4. In caso di mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti, alla scadenza del termine per la regolarizzazione, e in caso di recidiva, la Sezione procede alla cancellazione dell’iscrizione dal registro.

Iscrizione o diniego di iscrizione la Registro: la modulistica

Con Delibera n.11 del 14 ottobre 2021 viene approvato

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