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Repertorio nazionale degli organismi paritetici: iscrizione e requisiti nel DM 171/2022

Sicurezza_organismo paritetico

Con Decreto dell’11 ottobre 2022, n. 171 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione dell’articolo 51, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008, ha istituito il Repertorio nazionale degli organismi paritetici definendone i criteri identificativi per l’iscrizione, le procedure di iscrizione, di modifica e cancellazione.

Il Repertorio sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Repertorio Organismi paritetici: cosa dice il Testo unico di Sicurezza

L’istituzione di un Repertorio per tali Organismi era stato oggetto di dibattito durante il Safety Expo 2022 e colma una lacuna normativa  che risale al 2015: la legge 17 dicembre 2021, n. 215 (la cd. Legge Fiscale che ha modificato in più punti il TUS) aveva infatti introdotto il comma 1 bis all’art.51 richiedendo nel TUS, che l’istituzione avvenisse previa  definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza.

Testo Unico di Sicurezza – D.lgs. n.81/2008

Articolo 51 – Organismi paritetici

A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee).
1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Repertorio Organismi paritetici: le regole nel DM 11 ottobre 2022

Il Decreto regola l’istituzione del Repertorio e la sua costituzione ai sensi del Testo Unico (art.1), indicando i requisiti per l’iscrizione (art.2). L’iscrizione attesta la rispondenza ai suddetti requisiti e la possibilità di svolgere le attività previste dall’art.51 (art.5). Il Decreto regola quindi la Domanda di iscrizione (art.3) da presentare da  parte dell’Organismo in regola e le pratiche di Iscrizione e cancellazione (art.4).

Quali attività svolge l’Organismo paritetico? Le dettaglia l’art. 51 del TUS

Testo Unico di Sicurezza
Articolo 51 – Organismi paritetici

  1. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
    3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all‘articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività;
    3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.
  2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
  3. Agli effetti dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165(N), gli organismi di cui al comma 1 sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo articolo.
  4. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma 3.
  5. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui all’articolo 7 una relazione annuale sull’attività svolta.
  6. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all’articolo 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti.
    8-bis87. Gli organismi paritetici comunicano annualmente, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati-GDPR), all’Ispettorato nazionale del lavoro e all’INAIL i dati relativi:
    a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l’attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;
    b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
    c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis.
    8-ter. I dati di cui al comma 8-bis sono utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell’ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell’INAIL. Per la definizione dei suddetti criteri si tiene conto del fatto che le imprese facenti parte degli organismi paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro

Requisiti dell’organismo Paritetico (DM 11/10/2022)

L’art. 2 indica i requisiti che l’Organismo Paritetico deve avere per essere iscritto nel Repertorio e poter svolgere, dunque, le attività previste dall’art.51 del TUS.

L’organismo paritetico deve essere costituito per iniziativa di una o più associazioni sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre, l’OP possedere i seguenti requisiti (art.2 comma 2):

La costituzione e l’attività  dell’OP devono risultare dalla stipula di un accordo nazionale e dallo Statuto dell’organismo paritetico.

Come iscriversi al Repertorio degli Organismi Paritetici?

Ai sensi dell’art. 3 del DM 11 ottobre 2022 gli OP che abbiano i requisiti (di cui al comma 2.2) presentano domanda di iscrizione, esclusivamente tramite posta elettronica  certificata,  alla Direzione generale  per  la salute e la sicurezza nei luoghi  di lavoro allegando:

Come inviare la domanda di iscrizione al Repertorio degli Organismi Paritetici?

La domanda, in bollo, deve essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo DGsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.ite deve essere accompagnata dai seguenti allegati:

Ai sensi di quanto previsto dall’Allegato A Tariffa/Parte I – Art. 3 – comma 1 bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 recante “Disciplina dell’imposta di bollo”, per le istanze trasmesse per via telematica, tendenti a ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo, l’imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00.

Iscrizione al Repertorio per Organismi paritetici: procedura

L’art.4 regola le procedure per l’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici

  1. Repertorio Organismi paritetici: quali sono gli obblighi degli enti iscritti?

    Gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio
    sono tenuti a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione che possa determinare  il venir meno dei requisiti e la conseguente cancellazione dal Repertorio.
    Ogni 3 anni, a decorrere dalla data di iscrizione, dovranno  inviare alla Direzione generale per  la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto  di notorietà del legale rappresentante volta a confermare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione nel Repertorio.

  2. Quando si viene cancellati dal Repertorio degli Organismi paritetici?

    La cancellazione dal Repertorio è disposta con decreto del Direttore  generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro previo parere obbligatorio della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali in caso di cancellazione dovuta al venir meno di requisiti su cui si è espressa per l’iscrizione nel Repertorio la competente Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali.

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