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La figura del RSPP: il decalogo per la professione

Professionista RSPP in abito scuro con laptop monitora e si confronta con tecnici e operatori.

Il ruolo strategico del RSPP: tra competenze tecniche e gestione della sicurezza secondo il D.Lgs. 81/08

L’articolo illustra, in sintetiche pillole schematiche, l’importanza della figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) all’interno dell’azienda, facendo riferimento al Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08) ed all’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025.

La figura giuridica

Il D.Lgs. 81/08 definisce il RSPP come la “Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.
La normativa italiana riconosce il RSPP tra le “professioni non regolamentate”, ma non richiede un livello di conoscenze, abilità e competenze espresso in termini di European Qualifications Framework (EQF). Di contro i professionisti che in Europa hanno acquisito titoli riconosciuti per operare come responsabili della safety, in Italia non possono essere designati RSPP. Ne consegue che i datori di lavoro interessati a selezionare un candidato RSPP non possono affidarsi ad un albo di categoria – come nel caso degli ordini professionali – perché non esiste un albo pubblico.

Quando è obbligatorio nominarlo

Il RSPP deve essere nominato in tutte le aziende che hanno almeno un lavoratore dipendente o equiparato (soci lavoratori, tirocinanti, apprendisti, collaboratori coordinati e continuativi). L’obbligo discende dall’art. 17 del D.Lgs. 81/08, che prevede tra gli obblighi indelegabili del datore di lavoro la nomina del RSPP in possesso di determinati titoli di studio e specifiche competenze tecnico-professionali.

Quando il Datore di lavoro può assumerne il ruolo

Ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. 81/08 il Datore di lavoro può assumere tale ruolo se l’azienda rientra nei limiti dimensionali previsti dall’Allegato II del D.Lgs. 81/08. Ovvero:

Il Datore di lavoro che intende svolgere direttamente il ruolo di RSPP deve frequentare e superare i corsi di formazione specifici (moduli di 16 ore) erogabili in presenza, in videoconferenza sincrona o e-learning, da effettuarsi entro 2 anni dall’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni 2025 (ASR 2025), integrati da un aggiornamento di almeno 6 ore entro 5 anni dal conseguimento.

Quali sono i requisiti formativi

La formazione obbligatoria stabilita dall’Accordo Stato-Regioni 2025 comprende tre Moduli didattici:

L’aggiornamento periodico è anch’esso obbligatorio (almeno 40 ore ogni 5 anni), da conteggiare al completamento del Modulo B comune.

I titoli e l’esperienza pregressa

L’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che chi è in possesso di determinati titoli di studio o specifica esperienza professionale può essere esonerato dai moduli A e B, inclusi i B-SP settoriali. I titoli che danno diritto all’esonero sono:

Per l’elenco completo dei titoli esoneranti, si rimanda all’Allegato I dell’ASR 2025.

Quali sono i compiti del RSPP

Ai sensi dell’art. 33 D.lgs. 81/08 è compito del RSPP:

Quali sono le responsabilità del RSPP

Il RSPP non ha poteri decisionali o di spesa: le decisioni spettano al datore di lavoro.

Ha però una responsabilità professionale: può essere chiamato in causa se non ha segnalato rischi evidenti o se ha svolto il ruolo con negligenza, imperizia o omissione.
La responsabilità penale principale rimane comunque in capo al datore di lavoro, che è il vero titolare degli obblighi di sicurezza.

Differenze in base a settore e dimensione aziendale

Quali competenze richiede il mercato

Quali sono gli incarichi abitualmente affidati

Il Decalogo del RSPP (Aggiornamento 2026)

Punto ChiaveDescrizione Sintetica (Rif. D.Lgs. 81/08 e ASR 2025)
1. Figura GiuridicaPersona designata dal Datore di Lavoro (DL) per coordinare il servizio di prevenzione, con requisiti professionali ex Art. 32.
2. ObbligatorietàNomina sempre obbligatoria (Art. 17) in presenza di almeno un lavoratore (inclusi soci, stagisti e co.co.co).
3. DL come RSPPPossibile ex Art. 34 per aziende artigiane/ind. (fino a 30 lav.) o altri settori (fino a 200 lav.), previo corso di 16 ore.
4. Iter FormativoStrutturato in 3 moduli: A (28h), B (48h + specializzazioni B-SP) e C (24h). Aggiornamento: 40h ogni 5 anni.
5. Esoneri e TitoliAlcune lauree (Ingegneria, Architettura, L/SNT4) o 5 anni di esperienza specifica esonerano dai moduli A e B.
6. Compiti CoreIndividuazione rischi, elaborazione procedure di sicurezza, formazione e collaborazione alla stesura del DVR.
7. ResponsabilitàProfessionale (per negligenza o omessa segnalazione rischi), ma priva di poteri di spesa e decisionali (in capo al DL).
8. Dimensione e SettoreDai regimi semplificati per le Microimprese (1-10 lav.) alla complessità delle Grandi Imprese con supporto di ASPP.
9. Soft Skills & MercatoRichiesta esperienza in Sistemi di Gestione (ISO 45001), igiene industriale, lingua inglese e problem solving.
10. Operatività QuotidianaGestione scadenze, audit interni, monitoraggio normativo e interfaccia con Organismi di Vigilanza e Medico Competente.

Strumenti e risorse per RSPP

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Segretario nazionale UNPISI Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro – www.unpisi.it

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